
TF, 23.06.2026, 9C_452/2025
Fatti
La società A.________ AG (di seguito: la ricorrente) ha la sua sede statutaria nel cantone di Zugo (ZG) dal 2015. È stata tassata in via definitiva dall'amministrazione fiscale di Zugo per i periodi fiscali dal 2015 al 2018, con l'imposizione dell'integralità dei suoi fattori fiscali in tale sede. Nel 2020, l'amministrazione fiscale del cantone di Zurigo (ZH) ha informato la ricorrente di sospettare che la sua amministrazione effettiva si trovasse in realtà sul proprio territorio, a causa delle attività del suo azionista unico e amministratore unico, C.________. Di conseguenza, Zurigo ha rivendicato la sovranità fiscale sulla società a partire dal 1° gennaio 2015, il che è stato confermato dalle autorità giudiziarie zurighesi. (Sachverhalt A.a, A.b)
Parallelamente, la ricorrente ha tentato di far revisionare le proprie tassazioni zughesi per gli anni dal 2015 al 2018, ma la sua richiesta è stata dichiarata irricevibile per tardività, decisione confermata in ultima istanza dal Tribunale federale. Sulla base della decisione zurighese non contestata in merito alla sovranità fiscale, l'amministrazione fiscale di Zurigo ha proceduto alla tassazione della ricorrente per i periodi dal 2015 al 2019, senza effettuare una ripartizione intercantonale. Tale tassazione è stata confermata dal Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo. (Sachverhalt A.c, A.d, B)
La ricorrente ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede l'annullamento della sentenza zurighese, una riduzione dei fattori fiscali imposti a Zurigo e l'annullamento (in subordine, la riduzione a zero) delle tassazioni zughesi per il 2015-2018, con richiesta di restituzione delle imposte indebitamente percepite da Zugo. (Sachverhalt C)
Diritto
Il Tribunale federale richiama le regole di ricevibilità in materia di doppia imposizione intercantonale. In virtù dell'art. 100 cpv. 5 LTF, una decisione di tassazione passata in giudicato di un altro cantone può essere contestata congiuntamente al ricorso diretto contro la decisione del secondo cantone, al fine di risolvere il conflitto di doppia imposizione. Anche la richiesta di restituzione delle imposte indebitamente percepite è ricevibile in tale ambito, a differenza della richiesta di interessi di mora che, invece, non deriva direttamente dall'art. 127 cpv. 3 Cost. (consid. 1.1, 1.2)
Nel merito, il diritto tributario armonizzato (art. 20 cpv. 1 LAID) prevede che una persona giuridica sia assoggettata in modo illimitato (collegamento personale) nel cantone in cui si trova la sua sede o la sua amministrazione effettiva. In caso di conflitto tra il cantone della sede e quello dell'amministrazione effettiva, la giurisprudenza relativa al divieto di doppia imposizione (art. 127 cpv. 3 Cost.) conferisce la priorità al luogo dell'amministrazione effettiva, che costituisce il domicilio fiscale principale. Il cantone della sede conserva solo un diritto di imposizione limitato se la società vi mantiene un domicilio fiscale secondario, come una stabile organizzazione (art. 21 LAID). (consid. 3.2.1)
L'amministrazione effettiva si definisce come il luogo in cui vengono prese le decisioni importanti della gestione corrente, dove convergono i fili dell'impresa e dove si situa il centro reale della sua esistenza economica. Si tratta di determinare il baricentro della direzione degli affari quotidiani, basandosi sull'insieme delle circostanze. (consid. 3.2.2)
Per quanto riguarda il comportamento contrario alla buona fede del contribuente, il Tribunale federale richiama la sua nuova giurisprudenza (DTF 149 II 354). La decadenza del diritto di ricorso per questo motivo è stata abbandonata. Sul piano materiale, un contribuente perde il suo diritto all'eliminazione della doppia imposizione solo se il suo comportamento è qualificato come abusivamente contrario alla buona fede e se il cantone, che non ha il diritto di tassare, ha un interesse legittimo eccezionale a conservare le imposte riscosse. Semplici distorsioni nella perequazione finanziaria nazionale (PFN) non costituiscono un tale interesse. (consid. 4.2)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina innanzitutto la questione del domicilio fiscale principale. Si basa sugli accertamenti delle istanze zurighesi, che non sono arbitrari. Queste hanno stabilito che l'azionista e amministratore unico della ricorrente, C.________, esercitava un'intensa attività operativa (consulenza del personale) da locali prestigiosi a Zurigo, dove si trovavano anche le filiali del gruppo. Al contrario, presso la sede statutaria a Zugo, la ricorrente disponeva solo di un'infrastruttura minima e poco costosa (un ufficio in subaffitto), insufficiente per esercitarvi una reale attività di direzione. Il Tribunale federale conferma quindi che il baricentro della gestione e il vero centro economico della società si situavano a Zurigo. (consid. 3.3.1, 3.3.2)
Il Tribunale federale respinge l'argomento della ricorrente secondo cui avrebbe potuto fare affidamento, in virtù del principio della protezione della buona fede, su un'interpretazione restrittiva della decisione di sovranità fiscale zurighese. Tale decisione stabiliva inequivocabilmente un collegamento personale e quindi una sovranità fiscale illimitata del Cantone di Zurigo, e non un semplice collegamento economico per una parte delle sue attività. Inoltre, il Tribunale federale conferma che, in assenza di un'attività qualitativamente e quantitativamente significativa a Zugo, la ricorrente non vi disponeva nemmeno di una stabile organizzazione che giustificasse un domicilio fiscale secondario. Di conseguenza, la tassazione integrale da parte del Cantone di Zurigo per i periodi dal 2015 al 2019 è corretta. (consid. 3.4, 3.5)
Successivamente, il Tribunale federale si sofferma sulla situazione di doppia imposizione attuale per gli anni dal 2015 al 2018, risultante dalla tassazione da parte di Zugo (ormai priva di diritto) e di Zurigo (con diritto). L'amministrazione fiscale di Zugo sostiene che la ricorrente abbia agito in modo contrario alla buona fede dissimulando le sue attività zurighesi e che dovrebbe quindi perdere il diritto alla restituzione delle imposte. Il Tribunale federale, pur giudicando il comportamento della ricorrente "quantomeno dubbio", ritiene che non soddisfi le condizioni di un abuso di diritto qualificato. Soprattutto, il Cantone di Zugo non dimostra di avere, né ha, un interesse legittimo eccezionale a conservare imposte riscosse indebitamente. La doppia imposizione deve quindi essere eliminata. (consid. 4.1, 4.3)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è diretto contro il Cantone di Zurigo. Accoglie il ricorso nella misura in cui è diretto contro il Cantone di Zugo. Di conseguenza, le decisioni di tassazione del Cantone di Zugo per i periodi fiscali dal 2015 al 2018 sono annullate e il Cantone di Zugo è condannato a restituire alla ricorrente le imposte già riscosse per tali periodi. (dispositivo 1, 2)
Per quanto riguarda le spese e le ripetibili, il Tribunale federale deroga al principio secondo cui la parte soccombente sopporta le spese. Sebbene la ricorrente ottenga ragione contro il Cantone di Zugo, il suo comportamento è giudicato contrario alla buona fede, poiché ha dissimulato alle autorità zughesi la realtà delle sue attività a Zurigo, provocando così la situazione controversa. Per questo motivo, la totalità delle spese giudiziarie è posta a carico della ricorrente. Inoltre, a causa dell'inutile lavoro procedurale causato, la ricorrente è condannata a versare un'indennità per ripetibili al Cantone di Zugo, nonostante quest'ultimo sia risultato soccombente nel merito. (consid. 5.2.2, 5.3, dispositivo 3, 4)