
TF, 08.07.2026, 9C_424/2026
Fatti
I coniugi A.A.________ e B.A.________, di seguito i ricorrenti, hanno presentato ricorso al Tribunale federale. Tale ricorso è diretto contro una decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo del 19 maggio 2026, concernente le imposte cantonali e comunali per i periodi fiscali dal 2012 al 2021. Secondo l'attestazione postale, tale decisione è stata notificata ai ricorrenti il 26 maggio 2026. I ricorrenti, rappresentati dal loro avvocato, hanno depositato il ricorso presso il Tribunale federale il 26 giugno 2026, come attestato dalla ricevuta di deposito elettronico. (consid.)
Diritto
Ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il calcolo di tale termine è disciplinato dagli articoli 44 a 48 LTF, che precisano in particolare le norme relative all'inizio, alla sospensione e alla scadenza del termine. Un ricorso depositato dopo la scadenza di tale termine è tardivo e, di conseguenza, inammissibile. Secondo l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il Tribunale federale può decidere con procedura semplificata in merito ai ricorsi manifestamente inammissibili, il che include i ricorsi tardivi. Infine, l'art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF consente al tribunale di rinunciare alla riscossione delle spese giudiziarie qualora le circostanze lo giustifichino. (consid.)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ha accertato che la decisione del Tribunale amministrativo cantonale è stata notificata ai ricorrenti il 26 maggio 2026. Tale data segna il punto di partenza del termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF. In applicazione delle norme sul computo dei termini (art. 44 LTF), il termine di ricorso scadeva giovedì 25 giugno 2026. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il 26 giugno 2026, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine legale. Il ricorso è pertanto considerato tardivo. A causa di tale manifesta inammissibilità, il Tribunale federale ha applicato la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF per decidere sulla causa senza entrare nel merito. Date le circostanze, e in applicazione dell'art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF, il Tribunale ha deciso di rinunciare alla riscossione di spese giudiziarie. (consid.)
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese giudiziarie. (disp. 1-2)