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9C_424/2026 - Inammissibilità di un ricorso per tardività: Imposte cantonali e comunali

20 July 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 08.07.2026, 9C_424/2026

Fatti

I coniugi A.A.________ e B.A.________, di seguito i ricorrenti, hanno presentato ricorso al Tribunale federale. Tale ricorso è diretto contro una decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo del 19 maggio 2026, concernente le imposte cantonali e comunali per i periodi fiscali dal 2012 al 2021. Secondo l'attestazione postale, tale decisione è stata notificata ai ricorrenti il 26 maggio 2026. I ricorrenti, rappresentati dal loro avvocato, hanno depositato il ricorso presso il Tribunale federale il 26 giugno 2026, come attestato dalla ricevuta di deposito elettronico. (consid.)

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Diritto

Ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Il calcolo di tale termine è disciplinato dagli articoli 44 a 48 LTF, che precisano in particolare le norme relative all'inizio, alla sospensione e alla scadenza del termine. Un ricorso depositato dopo la scadenza di tale termine è tardivo e, di conseguenza, inammissibile. Secondo l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il Tribunale federale può decidere con procedura semplificata in merito ai ricorsi manifestamente inammissibili, il che include i ricorsi tardivi. Infine, l'art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF consente al tribunale di rinunciare alla riscossione delle spese giudiziarie qualora le circostanze lo giustifichino. (consid.)

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Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale ha accertato che la decisione del Tribunale amministrativo cantonale è stata notificata ai ricorrenti il 26 maggio 2026. Tale data segna il punto di partenza del termine di ricorso di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF. In applicazione delle norme sul computo dei termini (art. 44 LTF), il termine di ricorso scadeva giovedì 25 giugno 2026. Tuttavia, il ricorso è stato depositato solo il 26 giugno 2026, ovvero un giorno dopo la scadenza del termine legale. Il ricorso è pertanto considerato tardivo. A causa di tale manifesta inammissibilità, il Tribunale federale ha applicato la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF per decidere sulla causa senza entrare nel merito. Date le circostanze, e in applicazione dell'art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF, il Tribunale ha deciso di rinunciare alla riscossione di spese giudiziarie. (consid.)

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Esito

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Non vengono prelevate spese giudiziarie. (disp. 1-2)

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Anna D. Vladau