
TF, 26.10.2025, 9C_525/2025
Fatti
A.________ e B.________ hanno venduto un immobile nel 2021, realizzando un guadagno significativo. È sorta una controversia con l'amministrazione fiscale della città di Zurigo in merito all'importo del guadagno imponibile. Dopo il rigetto del loro reclamo, anche il ricorso presentato al Tribunale dei ricorsi in materia fiscale del Cantone di Zurigo è stato respinto. Si sono quindi rivolti al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, il quale non è entrato nel merito del ricorso, ritenendolo insufficientemente motivato. I contribuenti si sono rivolti al Tribunale federale contro tale decisione di irricevibilità.
Diritto
Secondo il diritto tributario zurighese (§ 147 cpv. 4 in combinato disposto con il § 153 cpv. 4 StG/ZH), un ricorso al Tribunale amministrativo deve contenere una motivazione. Qualora non soddisfi tale requisito, viene concesso un breve termine per correggere il vizio, a pena di irricevibilità. Il Tribunale amministrativo zurighese interpreta tale obbligo di motivazione come l'onere per il ricorrente di confrontarsi in modo sostanziale con i considerandi della decisione impugnata. Esso distingue inoltre tra le parti rappresentate da un avvocato, per le quali la carenza di motivazione comporta l'irricevibilità diretta, e le parti non rappresentate, alle quali deve essere concesso un termine di rettifica. Il Tribunale federale riesamina l'applicazione del diritto procedurale cantonale solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.), del formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) e della violazione del principio di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché si limitava a riprendere quasi parola per parola l'argomentazione presentata nell'istanza precedente, senza discutere i considerandi della decisione del Tribunale dei ricorsi in materia fiscale. Il Tribunale federale ritiene che tale requisito di confronto con le motivazioni della decisione impugnata non sia né arbitrario né costituisca un formalismo eccessivo, ricordando che requisiti analoghi si applicano nella procedura federale. Per quanto riguarda la mancata concessione di un termine per rettificare il ricorso, il Tribunale federale convalida la distinzione operata dall'istanza precedente tra le parti rappresentate da un avvocato e quelle che non lo sono. Da un mandatario professionale ci si attende che depositi un atto conforme ai requisiti legali. Il rifiuto di concedere un termine di rettifica a una parte assistita da un avvocato non viola pertanto né il principio di uguaglianza, né il divieto di arbitrio o di formalismo eccessivo.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
