
TPF, 22.01.2026, BB.2025.36, BB.2025.38
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per corruzione di pubblici ufficiali stranieri e riciclaggio di denaro aggravato, il MPC ha incaricato l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) di fornire un parere sul diritto kuwaitiano. Il collaboratore F., solitamente competente per tale giurisdizione, ha segnalato un'apparenza di conflitto di interessi a causa di un precedente mandato legato alla moglie della persona coinvolta. La perizia è stata quindi affidata a G. Gli imputati A. e B. hanno successivamente scoperto che due fonti utilizzate da G. erano state precedentemente evidenziate da F. Hanno sostenuto che quest'ultimo avrebbe potuto influenzare la perizia e hanno richiesto la ricusazione di G. e dell'ISDC, nonché lo stralcio del parere giuridico (consid. 4.1, 4.3).
Le istanze di ricusazione, depositate sette giorni dopo la trasmissione delle fonti che rivelavano l'intervento di F., sono state considerate presentate «senza indugio» ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 CPP. Anche i ricorsi sono stati depositati entro il termine legale. Le due cause, fondate sul medesimo complesso di fatti e sulle medesime censure, sono state riunite (consid. 1.2-1.4, 2.1-2.2).
Diritto
I motivi di ricusazione di cui all'art. 56 CPP sono applicabili ai periti in virtù dell'art. 183 cpv. 3 CPP. Una ricusazione non richiede la prova di una parzialità effettiva: è sufficiente che sussistano circostanze oggettivamente constatabili idonee a far sorgere un'apparenza di prevenzione o un dubbio legittimo sull'imparzialità del perito. Per contro, le impressioni soggettive di una parte non sono sufficienti. Il solo fatto che un perito intrattenga un legame professionale con un altro operatore o sia a conoscenza dei suoi lavori non fonda automaticamente una ricusazione (consid. 4.2.1-4.2.2).
L'ISDC è inoltre un istituto autonomo di diritto pubblico incaricato, tra l'altro, di fornire pareri sul diritto straniero. In ragione del suo statuto e della sua organizzazione, la sua indipendenza e la sua imparzialità sono in linea di principio garantite (consid. 4.2.3).
Applicazione al caso concreto
Secondo il TPF, la trasmissione di documentazione da parte di F. a G. e le sottolineature presenti su due articoli non consentono di concludere per un'influenza inammissibile. Le fonti erano di natura scientifica, G. rimaneva libero di valutarle in modo critico e le sottolineature erano state effettuate diversi mesi prima del mandato del MPC. Nessun elemento dimostrava che F. avesse partecipato alla redazione del parere o orientato l'analisi di G. Nemmeno la rapidità di redazione della perizia, composta da sette pagine, costituiva un indizio di parzialità (consid. 4.3-4.4).
Le critiche relative alla mancanza di trasparenza, al diritto di essere sentiti, alla scelta dei quesiti e alla designazione del perito riguardavano essenzialmente la conduzione del procedimento da parte del MPC, e non l'imparzialità di G. Nessun motivo autonomo giustificava inoltre la ricusazione dell'ISDC (consid. 4.5-4.6).
Questione
Le istanze di ricusazione nei confronti di G. e dell'ISDC sono respinte e la perizia rimane agli atti. Il TPF rileva tuttavia che il MPC non era competente a decidere autonomamente sulla ricusazione e avrebbe dovuto trasmettere l'istanza alla Corte dei reclami penali. Tale irregolarità non ha tuttavia causato alcun pregiudizio ai ricorrenti, avendo la Corte potuto esaminare essa stessa la questione. I ricorsi sono respinti e le spese di CHF 3'000 sono ripartite per metà tra i ricorrenti (consid. 3.1-3.4, 4.7, 5, 6.1-6.2).