
TF, 01.10.2025, 9C_50/2025
Fatti
L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti dell'amministratore della società A.________ AG per sospetta sottrazione d'imposta in materia di IVA per i periodi fiscali 2015 e 2016. Il 19 dicembre 2017, la società è stata informata dell'apertura di tale procedimento e del fatto che il termine di prescrizione per l'accertamento del credito fiscale era sospeso.
Al termine dell'inchiesta, il 21 giugno 2022, l'AFC ha emesso un decreto d'accusa contro l'amministratore per sottrazione d'imposta intenzionale e, lo stesso giorno, ha notificato alla società una decisione di recupero d'imposta (IVA) di CHF 17'469.- per gli anni 2015 e 2016.
L'opposizione della società è stata in gran parte respinta dall'AFC, che ha inoltre proceduto a una correzione supplementare a sfavore del contribuente (reformatio in peius), portando il credito a CHF 20'179.-. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso della società, confermando tuttavia la parte essenziale del recupero d'imposta. La società ha impugnato quest'ultima decisione dinanzi al Tribunale federale, invocando in particolare la prescrizione del credito fiscale.
Diritto
Il Tribunale federale richiama le norme relative alla prescrizione del credito fiscale in materia di IVA. Ai sensi dell'art. 105 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 42 della legge sull'IVA (LIVA), il diritto di accertare il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione relativa) e, in ogni caso, in dieci anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione assoluta).
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LIVA, il termine di prescrizione relativa non decorre (è sospeso) fintanto che è in corso un procedimento penale per sottrazione d'imposta per il periodo fiscale in questione. Il Tribunale federale precisa che tale sospensione si applica solo al termine di prescrizione relativa di cinque anni, mentre il termine assoluto di dieci anni continua a decorrere.
Inoltre, il Tribunale federale ricorda che il suo potere di cognizione è limitato per quanto concerne i fatti, che riesamina solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF). La violazione di diritti costituzionali deve essere oggetto di un'argomentazione qualificata (art. 106 cpv. 2 LTF).
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge l'argomento della prescrizione sollevato dalla ricorrente. Il procedimento penale è stato notificato alla società il 19 dicembre 2017. A partire da tale data, il termine di prescrizione relativa di cinque anni per i periodi 2015 e 2016 è stato sospeso, conformemente all'art. 42 cpv. 4 LIVA.
Il termine di prescrizione assoluta di dieci anni non era ancora scaduto al momento della decisione di recupero d'imposta (scade a fine 2025 per il periodo 2015 e a fine 2026 per il periodo 2016). Di conseguenza, il credito fiscale non è prescritto.
Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso (vizi procedurali, apprezzamento arbitrario delle prove relativo ai vari recuperi fiscali), il Tribunale federale li ritiene insufficientemente motivati. La ricorrente si limita a ripetere i propri argomenti precedenti senza dimostrare in modo chiaro e dettagliato in che modo la decisione dell'istanza precedente sarebbe arbitraria o violerebbe il diritto. Essa non soddisfa pertanto i requisiti di motivazione di cui agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico della società ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
