
TPF, 08.07.2026, RR.2026.31
Fatti
La Procura di Monaco II sta conducendo un'indagine penale contro ignoti per riciclaggio di denaro. In tale ambito, ha inoltrato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Procura del cantone di Lucerna, sollecitando la produzione di documenti relativi a un conto bancario (IBAN 1) presso la Banca B. La richiesta si fonda su sospetti di truffa agli investimenti ai danni di una persona denominata C., alla quale ignoti avrebbero prospettato l'acquisizione di azioni di una società D. Ltd, presumibilmente in procinto di essere quotata in borsa. Complessivamente, sarebbero stati trasferiti sul suddetto conto 561'263.91 EUR. (consid. A, 5.1)
La Procura del cantone di Lucerna ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato alla Banca B. di produrre i documenti richiesti. Questi ultimi hanno rivelato che la titolare del conto era lo studio legale A. GmbH (di seguito: la ricorrente). Dopo aver preso posizione, la ricorrente si è opposta alla trasmissione. Con decisione di chiusura del 19 febbraio 2026, la Procura lucernese ha tuttavia ordinato la consegna dei documenti bancari alle autorità tedesche. (consid. B, C, D)
La ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento e il rifiuto dell'assistenza. Ha inoltre richiesto la concessione dell'effetto sospensivo. La Procura lucernese e l'Ufficio federale di giustizia hanno entrambi concluso per il rigetto del ricorso. (consid. E, F)
Diritto
La cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra la Svizzera e la Germania è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), dai suoi protocolli addizionali e dal trattato bilaterale che integra la CEAG. A ciò si aggiungono la Convenzione sul riciclaggio di denaro (CRA), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS). Il diritto interno, ovvero la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza (OAIMP), si applica in via sussidiaria, in particolare in virtù del principio di favore (favor conventionis). (consid. 1.1, 1.2)
La decisione di chiusura dell'autorità cantonale di esecuzione è impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La legittimazione a ricorrere è riconosciuta a chiunque sia personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 80h lett. b AIMP). Il titolare di un conto bancario è tipicamente considerato tale (art. 9a lett. a OAIMP). (consid. 2.1)
Una richiesta di assistenza deve contenere informazioni sufficienti a consentire all'autorità richiesta di esaminare se le condizioni per l'assistenza siano soddisfatte, in particolare il principio della doppia incriminazione, l'assenza di reati politici o fiscali e il rispetto del principio di proporzionalità. La giurisprudenza non esige una descrizione esaustiva e priva di qualsiasi contraddizione dei fatti; il giudice dell'assistenza è vincolato dall'esposizione dei fatti contenuta nella richiesta, salvo errori, lacune o contraddizioni manifeste, e non procede a una valutazione delle prove. (consid. 5.3.1)
Per l'applicazione di misure coercitive, come la consegna di documenti, l'atto descritto nella richiesta deve essere punibile secondo il diritto di entrambi gli Stati (doppia incriminazione). È sufficiente che i fatti, se fossero stati commessi in Svizzera, integrino gli elementi oggettivi di un reato previsto dal diritto svizzero. In materia di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), la richiesta non deve descrivere precisamente il reato presupposto (reato principale). È sufficiente che vengano esposte transazioni finanziarie sospette, con indizi seri che i fondi provengano da un reato. (consid. 5.3.2, 5.4)
Infine, il diritto dell'assistenza vieta la ricerca di prove alla cieca ("fishing expedition"). La richiesta deve fondarsi su sospetti sufficientemente concreti e descrivere in modo preciso i fatti oggetto di indagine per evitare una ricerca indeterminata di elementi a carico. Deve sussistere un nesso materiale sufficiente tra i fatti contestati e i documenti di cui è richiesta la consegna. (consid. 5.6.2)
Applicazione al caso concreto
La Corte rileva che la ricorrente, in qualità di titolare del conto in oggetto, è legittimata a ricorrere. Il ricorso, presentato nei termini e nelle forme prescritti, è ammissibile. La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto, poiché il ricorso ne è dotato per legge. (consid. 2.2, 3)
La ricorrente sostiene che i sospetti siano insufficienti e che la richiesta costituisca una ricerca esplorativa di informazioni. Contesta diversi elementi fattuali della domanda tedesca, affermando di aver agito come semplice mandataria per la società D. Ltd nel ricevere e trasferire fondi. Il Tribunale respinge tale argomentazione. Ricorda che non funge da giudice di merito e non procede a una valutazione delle prove. Le contestazioni e la versione dei fatti della ricorrente non sono sufficienti a dimostrare errori o contraddizioni manifeste nell'esposizione dei fatti della domanda di assistenza giudiziaria. (consid. 5.5, 5.5)
Il Tribunale ritiene che i fatti descritti dalle autorità tedesche possano essere sussunti, a prima vista, sotto la fattispecie di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). La domanda menziona un potenziale reato presupposto, ovvero una truffa (art. 146 CP), che costituisce un crimine e quindi un reato presupposto qualificato per il riciclaggio. Anche se i dettagli di tale truffa non sono descritti integralmente, ciò è conforme alla giurisprudenza, che non esige una descrizione esaustiva del reato principale in questa fase. I sospetti sono pertanto ritenuti sufficienti. (consid. 5.5)
Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla ricerca esplorativa di informazioni, la Corte lo respinge parimenti. La domanda di assistenza giudiziaria non mira a ottenere informazioni in modo casuale; designa specificamente una banca, un numero di conto ed espone fatti concreti che collegano tale conto a un reato penale perseguito in Germania. Le condizioni dell'art. 14 AIMP sono dunque soddisfatte. Il Tribunale aggiunge che le informazioni trasmesse potrebbero anche servire a scagionare la ricorrente nel procedimento tedesco. (consid. 5.6, 5.7)
Esito
Il Tribunale penale federale conclude che non sussiste alcun ostacolo all'assistenza giudiziaria. Il ricorso è giudicato infondato su tutti i punti e viene di conseguenza respinto. (consid. 6)
Le spese giudiziarie, fissate a CHF 5'000.-, sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo spese già versato. (consid. 7, dispositivo 1-2)