Ricorso in materia penale

TF, 23.03.2026, 7B_28/2025
Fatti
Nell'ambito di un'inchiesta penale per corruzione passiva (art. 322quater CP) relativa all'introduzione illegale di telefoni cellulari nel penitenziario di Pöschwies, il telefono di A., un detenuto, è stato sequestrato durante un controllo della cella il 26 maggio 2024. L'apparecchio è stato consegnato alla polizia cantonale di Zurigo. L'11 settembre 2024, il Pubblico Ministero ha ordinato il sequestro del telefono. Informato dei suoi diritti, il 4 ottobre 2024 A. ha chiesto che il telefono fosse posto sotto sigillo. L'8 ottobre 2024, il Pubblico Ministero ha presentato un'istanza di rottura dei sigilli. Con decisione del 25 novembre 2024, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del distretto di Dielsdorf ha ritenuto la domanda di sigillazione non valida, poiché i motivi non erano stati sufficientemente sostanziati. Ha quindi deciso di non entrare nel merito della richiesta di rottura dei sigilli e ha autorizzato il Pubblico Ministero a perquisire il telefono. A.________ ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di tale decisione, il rigetto della richiesta di rottura dei sigilli e la restituzione del suo telefono.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi che regolano la procedura di sigillazione (art. 248 segg. CPP). In primo luogo, lo scopo della sigillazione è proteggere i segreti, impedendo alle autorità penali di prendere conoscenza di oggetti o registrazioni prima che un tribunale si sia pronunciato sulla legalità del loro esame. Per essere valida, una domanda di sigillazione deve invocare, almeno in modo plausibile, un motivo di protezione previsto dalla legge (ad es. la tutela della sfera privata, art. 264 cpv. 1 lett. b CPP). La giurisprudenza non richiede una motivazione dettagliata nella fase iniziale della domanda. L'invocazione di corrispondenza privata su uno smartphone personale è considerata sufficiente. In secondo luogo, la sigillazione è un atto materiale che deve rendere impossibile qualsiasi accesso non autorizzato ai dati senza rompere il sigillo. Essa istituisce un divieto provvisorio di perquisizione e di utilizzazione. Vizi procedurali gravi durante questa fase possono invalidare l'intera procedura. Un vizio è considerato grave e insanabile se esiste la semplice possibilità che le autorità abbiano avuto un accesso anticipato ai dati. Ciò può derivare da una conservazione prolungata senza sigilli o da una sigillazione tardiva dopo la richiesta formale. In tal caso, la procedura di rottura dei sigilli non può proseguire e l'istanza deve essere respinta.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina due punti. Innanzitutto, ritiene che la domanda di sigillazione di A.________ fosse valida. Indicando che il suo telefono conteneva conversazioni private con la sua compagna e la sua famiglia, egli ha sufficientemente invocato un motivo di protezione della sua sfera privata. Il tribunale di prima istanza ha quindi violato il diritto federale considerando la domanda come insufficientemente motivata. In modo decisivo, il Tribunale federale rileva poi diversi vizi procedurali gravi e cumulativi commessi dalle autorità:
Informazione tardiva: Il telefono è stato sequestrato il 26 maggio 2024, ma A.________, il suo evidente detentore, è stato informato del suo diritto di chiedere i sigilli solo il 4 ottobre 2024, ovvero più di quattro mesi dopo. Avrebbe dovuto essere informato al più tardi al momento dell'ordine di sequestro dell'11 settembre 2024.
Conservazione prolungata senza sigilli: Per diversi mesi, il telefono è rimasto non sigillato in un armadietto delle prove della polizia, creando un rischio di accesso anticipato ai dati.
Sigillazione materiale tardiva: Sebbene A.________ avesse chiesto i sigilli il 4 ottobre 2024, l'apparecchio è stato sigillato materialmente solo il 22 ottobre 2024, ossia più di due settimane dopo la richiesta e persino dopo la presentazione dell'istanza di rottura dei sigilli da parte del Pubblico Ministero. Questo ritardo svuota il diritto alla sigillazione della sua sostanza, poiché non offre alcuna garanzia contro la consultazione dei dati in tale intervallo. Il Tribunale federale conclude che queste mancanze, in particolare il ritardo di oltre due settimane nell'apposizione materiale del sigillo dopo la richiesta, costituiscono un vizio procedurale grave e insanabile.
Esito
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di A.. Annulla la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi. L'istanza di rottura dei sigilli del Pubblico Ministero è respinta. Il telefono cellulare deve essere restituito ad A. e aggiunto ai suoi effetti personali nel penitenziario. Non vengono prelevate spese giudiziarie e al ricorrente viene assegnata un'indennità per le spese di patrocinio.
Newsletter Silex, pubblicata in collaborazione con Claudia Malaguerra

