
TF, 06.08.2026, 1C_401/2026
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale per riciclaggio di denaro, corruzione e altri reati, le autorità maltesi hanno trasmesso alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria il 10 settembre 2025. L'indagine riguarda un ex ministro maltese e sua moglie, sospettati di aver ricevuto tangenti tramite la società svizzera A.. La richiesta mirava a ottenere la documentazione bancaria di un conto detenuto da A. presso la banca E.________ AG, nonché la sua dichiarazione dei redditi 2023 e la relativa decisione di tassazione. (consid. A)
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione della richiesta, ha dato seguito alla stessa e ha posto sotto sequestro i documenti richiesti. Con decisione di chiusura del 16 aprile 2026, il MPC ha ordinato la trasmissione dell'intera documentazione ottenuta. La società A.________ ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale penale federale (TPF), che lo ha respinto con sentenza del 9 luglio 2026. (consid. B)
La società A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Non si oppone al principio della trasmissione, ma chiede che la documentazione bancaria trasmessa sia limitata temporalmente al periodo compreso tra il 28 giugno 2023 e l'8 gennaio 2024, sostenendo che la richiesta di assistenza coprisse solo tale arco temporale. (consid. C)
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi presentati. In materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile solo se concerne la comunicazione di informazioni rientranti nella sfera segreta e se si tratta di un caso particolarmente importante, conformemente all'art. 84 cpv. 1 LTF. (consid. 1.1, 1.2)
Un caso è considerato particolarmente importante in particolare quando vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura o che il procedimento all'estero presenti gravi carenze. Tale nozione può coprire anche casi che sollevano una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è discostata dalla giurisprudenza costante. L'art. 84 LTF mira a limitare l'accesso al Tribunale federale e la nozione di "caso particolarmente importante" deve essere interpretata in modo restrittivo. Spetta alla parte ricorrente dimostrare, a pena di inammissibilità, che tali condizioni sono soddisfatte. (consid. 1.2, 1.3)
Secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità, in relazione a quello dell'utilità potenziale, non esclude che la portata dell'assistenza sia estesa oltre la stretta richiesta. Tale estensione è ammissibile se corrisponde ragionevolmente all'intenzione dello Stato richiedente e permette di evitare richieste complementari successive. Ciò avviene in particolare quando le relazioni bancarie presentano un legame con transazioni sospette. La giurisprudenza ammette quindi un'estensione del periodo oggetto di indagine per chiarire l'origine o la destinazione di fondi sospetti. (consid. 2.3)
L'autorità di assistenza non deve procedere a una valutazione delle prove. Il suo ruolo si limita a verificare l'esistenza di un legame sufficiente tra l'oggetto dell'indagine estera e le informazioni richieste. L'assistenza può essere concessa per far progredire l'indagine, e non unicamente per identificare il provento di un reato. Pertanto, il principio di proporzionalità è rispettato se i documenti trasmessi sono semplicemente idonei a confermare o smentire i sospetti dell'autorità richiedente. (consid. 2.4)
Applicazione al caso concreto
La ricorrente sostiene che il caso sia particolarmente importante poiché solleverebbe una questione di principio: l'inadeguatezza tra la limitazione temporale della richiesta di assistenza e l'estensione della trasmissione ordinata dal MPC, che violerebbe i principi di proporzionalità e utilità potenziale. Afferma che i documenti successivi all'8 gennaio 2024 non hanno alcuna utilità potenziale per l'indagine, poiché estranei al meccanismo delittuoso allegato, e che la loro trasmissione equivarrebbe a una ricerca di prove alla cieca ("fishing expedition"). (consid. 2.1)
Il Tribunale federale rileva che il TPF ha giudicato proporzionata la trasmissione dell'intera documentazione. Tale misura mirava a verificare la destinazione dei fondi sospetti e a chiarire il ruolo della società ricorrente nei fatti oggetto di indagine, ruolo che il MPC ha qualificato come centrale. Il TPF ha rilevato che il contratto di consulenza invocato per giustificare i pagamenti presentava numerose anomalie, il che rafforzava i sospetti. (consid. 2.2)
Il Tribunale federale ritiene che la ricorrente non dimostri in che modo il TPF si sarebbe discostato dalla giurisprudenza costante relativa all'utilità potenziale. L'applicazione concreta di tale principio, che ammette un'estensione temporale dei documenti da trasmettere per ricostruire flussi finanziari ed evitare richieste complementari, non costituisce una questione giuridica di principio. L'argomento della ricorrente secondo cui tale estensione sarebbe possibile solo per tracciare il provento di un crimine è errato; l'assistenza mira più ampiamente a far progredire l'indagine. (consid. 2.3, 2.4)
Il TPF ha motivato a sufficienza il legame tra i fatti oggetto di indagine e i documenti da trasmettere, basandosi sul presunto coinvolgimento della ricorrente nei pagamenti sospetti. Quando le autorità estere cercano di ricostruire flussi finanziari criminali, la giurisprudenza ammette che esse necessitino, di regola, dell'intera documentazione per identificare tutte le persone coinvolte e chiarire l'origine e la destinazione dei fondi. La causa non presenta dunque alcuna particolarità che giustifichi l'intervento del Tribunale federale. (consid. 2.4)
Esito
Il ricorso non soddisfa i requisiti di cui all'art. 84 LTF, non trattandosi di un caso di importanza particolarmente rilevante. Di conseguenza, il Tribunale federale dichiara il ricorso inammissibile. Le spese giudiziarie, pari a 2'000 CHF, sono poste a carico della ricorrente. (consid. 3)