
TF, 25.09.2025, 9C_687/2024
Fatti
Il 20 dicembre 2019, una Sàrl ha deciso di distribuire un dividendo di CHF 200.000 al suo socio unico. La società ha dichiarato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che la data di scadenza di tale prestazione era il 20 dicembre 2019. Il 10 gennaio 2023, i contribuenti (il socio e sua moglie) hanno presentato la loro dichiarazione dei redditi per il 2019 e hanno richiesto il rimborso dell'imposta preventiva di CHF 70.000 prelevata su tale dividendo. L'amministrazione fiscale cantonale ha rifiutato il rimborso motivando che il diritto alla restituzione era perento dal 31 dicembre 2022. I ricorsi cantonali dei contribuenti sono stati respinti. Essi si sono rivolti al Tribunale federale chiedendo la restituzione del termine e il versamento dell'importo richiesto.
Diritto
Il credito fiscale dell'imposta preventiva sui rendimenti di capitale sorge nel momento in cui la prestazione imponibile diventa esigibile (art. 12 cpv. 1 LIA). Se l'assemblea dei soci non fissa una data di scadenza per un dividendo, questo si considera esigibile dal giorno della decisione di distribuzione (art. 21 cpv. 3 OIA). La data effettiva del pagamento è irrilevante ai fini della determinazione dell'esigibilità.
Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva si estingue se la domanda non è presentata entro tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la prestazione è scaduta (art. 32 cpv. 1 LIA). Si tratta di un termine di perenzione che può essere restituito. La restituzione del termine è concessa se il richiedente è stato impedito di agire entro il termine stabilito senza sua colpa (art. 24 cpv. 1 PA). Un impedimento non colpevole presuppone un ostacolo oggettivo e insormontabile, come una malattia, un infortunio o un caso di forza maggiore. Viene applicato un criterio di valutazione rigoroso.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale determina innanzitutto la data di scadenza del dividendo. Sebbene i ricorrenti sostengano che la scadenza fosse nel 2020, non forniscono alcuna prova (assenza di verbale dell'assemblea). In mancanza di fissazione di una data di scadenza specifica, il dividendo è divenuto esigibile il giorno della decisione, ovvero il 20 dicembre 2019.
Di conseguenza, il termine di perenzione di tre anni per richiedere il rimborso ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2020 per concludersi il 31 dicembre 2022. La domanda presentata il 10 gennaio 2023 è pertanto tardiva.
Il Tribunale federale esamina quindi la richiesta di restituzione del termine. I ricorrenti invocano la ritenzione di documenti da parte della loro ex fiduciaria come motivo di impedimento. Il Tribunale respinge tale argomento, ritenendo che non si tratti di un motivo di restituzione valido. Il socio unico era a conoscenza della distribuzione del dividendo, avendo egli stesso firmato il modulo di dichiarazione all'AFC. Inoltre, il fatto che abbiano potuto presentare la loro domanda il 10 gennaio 2023, apparentemente ancora senza i documenti in questione, contraddice l'idea di un impedimento insormontabile fino alla scadenza del termine. Nessun ostacolo oggettivo e non colpevole è dunque dimostrato.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
