
TF, 16.09.2025, 9C_397/2024
Fatti
Un contribuabile, proprietario di una casa in Francia, ha dichiarato per il periodo fiscale 2020 un valore locativo di CHF 2'692.- per tale immobile. L'amministrazione fiscale del Cantone di Berna ha rettificato tale valore a CHF 11'680.-, sia ai fini dell'imposta federale diretta che delle imposte cantonali e comunali. Tale rettifica è stata confermata dalla Commissione di ricorso in materia fiscale e, successivamente, dal Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. Il contribuabile si è rivolto al Tribunale federale, chiedendo che il "valore locativo catastale" francese venisse preso in considerazione per determinare il valore locativo imponibile in Svizzera.
Diritto
Ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), il valore locativo degli immobili adibiti a uso proprio del contribuente è imponibile. Tale imposizione mira a garantire la parità di trattamento tra proprietari e locatari, in conformità con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Il valore locativo deve, in linea di principio, corrispondere al canone di mercato.
Il diritto federale non prescrive un metodo di calcolo specifico. Per gli immobili situati all'estero, è ammesso un metodo di calcolo forfettario, in particolare quando il valore determinato secondo le norme dello Stato in cui si trova l'immobile non corrisponde ai requisiti del diritto svizzero. Spetta al contribuente, in virtù del suo dovere di collaborazione, dimostrare che il valore locativo estero invocato sia stato stabilito secondo principi equivalenti a quelli applicabili in Svizzera. Gli stessi principi si applicano in materia di imposte cantonali e comunali (art. 7 cpv. 1 LAID). La legge bernese prevede peraltro che, per gli immobili non adibiti a domicilio principale, sia determinante il valore locativo stabilito per l'imposta federale diretta (art. 25 cpv. 4 StG/BE).
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina il metodo di calcolo dell'amministrazione fiscale bernese, che ha fissato il valore locativo al 6% del prezzo d'acquisto (CHF 278'000.-) dopo una deduzione forfettaria del 30%, giungendo a un importo di CHF 11'680.-. Si tratta di un metodo forfettario ammesso dalla giurisprudenza.
Il ricorrente sostiene che dovrebbe essere utilizzato il "valore locativo catastale" francese (EUR 2'480.-). Il Tribunale federale ricorda che spetta al contribuente dimostrare che tale valore estero sia conforme ai principi svizzeri. Tuttavia, il ricorrente non ha fornito tale prova. Al contrario, la forte sproporzione tra il valore francese (meno dell'1% del prezzo d'acquisto) e il valore calcolato dall'amministrazione fiscale svizzera solleva un dubbio significativo sull'equivalenza dei metodi di calcolo e degli obiettivi perseguiti.
Anche gli altri argomenti del ricorrente vengono respinti. Egli non ha dimostrato che il prezzo d'acquisto dell'immobile, definito come "oggetto da collezione", fosse superiore al suo valore di mercato. Inoltre, l'invocazione di una prassi presumibilmente diversa da parte delle autorità fiscali ginevrine non è pertinente, poiché un'eventuale parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata solo nei confronti della medesima autorità.
Il Tribunale federale conclude che l'istanza precedente non ha violato il diritto federale nel convalidare il metodo di calcolo forfettario dell'amministrazione fiscale, sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali e comunali.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile e pone le spese giudiziarie a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
