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NewsletterRicorso in materia penale

6B_751/2025 - Qualità di parte lesa del congiunto di una vittima deceduta, abuso di fiducia e difetto di motivazione della pena

16 August 2026

TF, 31.07.2026, 6B_751/2025

Fatti

A., amministratore delegato con firma individuale di C. SA, aveva in custodia un diamante di 50,66 carati appartenente a D., dal valore stimato di diversi milioni di dollari. Secondo un contratto di deposito del 16 agosto 2007, con un valore dichiarato di 20 milioni di USD, D. era espressamente designato come proprietario e unico referente. C.________ SA poteva consegnare il diamante esclusivamente a lui o a una persona designata tramite istruzioni scritte complete. Nonostante tale obbligo, A.________ ha consegnato il diamante a E.E.. Da quel momento, la pietra non è mai stata ritrovata. Diversi documenti successivi pretendevano di stabilire un trasferimento di proprietà o un pegno a favore di E.E., ma D.________ ne contestava l'autenticità. Al contrario, egli aveva continuato a comportarsi come proprietario e A.________ gli aveva confermato, ancora nel 2009 e nel 2013, che il diamante rimaneva depositato per suo conto. (consid. B.a, 2.2)

Il Tribunale di polizia ginevrino ha riconosciuto A.________ colpevole di appropriazione indebita e lo ha condannato a 15 mesi di pena detentiva sospesi con la condizionale per tre anni. La Corte di giustizia ginevrina ha confermato tale sentenza. Nel frattempo, D.________ era deceduto nel 2022 in Sudafrica e suo figlio B.________ era subentrato nel procedimento come parte querelante. Dinanzi al Tribunale federale, A.________ contestava in particolare tale legittimazione, la condanna per appropriazione indebita e la determinazione della pena, invocando l'arbitrio, la presunzione d'innocenza, un difetto di motivazione e la violazione del principio di celerità. (consid. A-C, 1-3)

Diritto

Secondo l'art. 121 cpv. 1 CPP, quando la persona lesa decede senza aver rinunciato ai propri diritti procedurali, questi passano ai suoi prossimi congiunti ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 CP, secondo l'ordine di successione. La legittimazione procedurale di parte querelante deve tuttavia essere distinta dalla titolarità materiale dei diritti successori. Per la questione penale, ogni prossimo congiunto appartenente al grado successorio pertinente può esercitare individualmente i diritti procedurali della persona lesa, anche in presenza di altri congiunti dello stesso grado. Per contro, per le pretese civili appartenenti a una comunione ereditaria, gli eredi formano in linea di principio un litisconsorzio necessario e devono agire congiuntamente. Il rinvio all'«ordine di successione» di cui all'art. 121 cpv. 1 CPP si riferisce all'ordine astratto degli eredi legittimi secondo gli art. 457 CC e non alla successione concreta. Un elemento di estraneità non impone pertanto l'applicazione del diritto successorio straniero per determinare la legittimazione a costituirsi parte querelante in sede penale. (consid. 1.1.5, 1.5.1-1.6)

L'appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP presuppone una cosa mobile appartenente ad altri e affidata all'autore affinché, in particolare, la conservi, l'amministri o la consegni conformemente alle istruzioni ricevute. L'appropriazione sussiste quando l'autore si comporta nei confronti della cosa come se ne fosse il proprietario e manifesta la volontà di privare durevolmente il vero proprietario della stessa. Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e con l'intento di procurarsi un indebito profitto, che può mirare anche all'arricchimento di un terzo. In materia di accertamento dei fatti, il Tribunale federale riesamina la valutazione delle prove solo sotto il profilo dell'arbitrio; un'argomentazione puramente appellatoria è inammissibile. In tale contesto, il principio in dubio pro reo non ha una portata più ampia del divieto di arbitrio. (consid. 1.1.1-1.1.2, 2.1, 2.3.1-2.3.2)

Infine, la pena è determinata in base alla colpevolezza dell'autore conformemente all'art. 47 CP. L'art. 50 CP impone al giudice di motivare gli elementi essenziali che hanno influito sulla sanzione, al fine di consentirne il controllo. Il principio di celerità, garantito dagli art. 5 CPP e 29 cpv. 1 Cost., esige che il procedimento sia condotto entro un termine ragionevole; la sua violazione può comportare, tra l'altro, una riduzione della pena. L'art. 52 CP consente invece l'esenzione dalla pena solo quando la colpevolezza e le conseguenze dell'atto sono entrambe di lieve entità. (consid. 3.1.1-3.1.4)

Applicazione al caso concreto

B.________ poteva costituirsi parte civile nel processo penale autonomamente. L'affidavit notarile prodotto consentiva di ritenere senza arbitrio che egli fosse il figlio di D.. L'assenza di un certificato ereditario e l'eventuale esistenza di una moglie o di altri figli erano irrilevanti ai fini dei suoi diritti procedurali. Il decesso di D. in Sudafrica non richiedeva nemmeno l'applicazione del diritto successorio sudafricano. Le questioni relative alla comunione ereditaria, a un eventuale codicillo o a una giacenza ereditaria riguardavano le pretese civili; tuttavia, B.________ era stato espressamente rinviato a far valere le proprie ragioni in sede civile. (consid. 1.5.1-1.6)

Per quanto concerne l'abuso di fiducia, la corte cantonale poteva ritenere senza arbitrio che D.________ fosse rimasto proprietario del diamante. Il contratto del 16 agosto 2007 lo indicava espressamente e nessun elemento materiale probante stabiliva un pegno o una cessione valida. I documenti invocati in senso contrario presentavano incoerenze e alcune firme avevano rivelato anomalie. Soprattutto, A.________ aveva egli stesso confermato a D.________ che il diamante rimaneva depositato per suo conto. Consegnando ciononostante la pietra a E.E.________ senza autorizzazione e senza possibilità né volontà di restituirla, A.________ si era appropriato di una cosa affidatagli appartenente ad altri. Il fatto che non ne abbia tratto alcun beneficio personale era irrilevante, potendo l'arricchimento illecito andare a vantaggio di E.E.________. La condanna per abuso di fiducia era dunque conforme al diritto federale. (consid. 2.2-2.4)

Riguardo alla pena, una nuova violazione del principio di celerità non risultava dai 13 mesi trascorsi tra la sentenza di primo grado e la decisione d'appello, tenuto conto in particolare della complessità del caso. Per contro, una violazione precedente era già stata riconosciuta a causa di diversi periodi di inattività del procedimento. Tuttavia, la corte cantonale non aveva indicato in quale misura tale violazione avesse concretamente attenuato la pena. Lo stesso valeva per la circostanza attenuante di cui all'art. 48 lett. e CPTale motivazione insufficiente impediva al Tribunale federale di verificare la corretta applicazione del diritto federale. Un esonero dalla pena ai sensi dell'art. 52 CP era tuttavia escluso, data l'elevata colpevolezza del ricorrente e il valore molto ingente del diamante. (consid. 3.2, 3.4.1-3.5)

Esito

Il ricorso è parzialmente accolto. La qualità di parte lesa di B.________ e la condanna di A.________ per abuso di fiducia sono confermate. La sentenza cantonale è tuttavia annullata a causa dell'insufficiente motivazione riguardo all'incidenza concreta del principio di celerità e delle circostanze attenuanti sulla pena; la causa è rinviata alla Corte di giustizia ginevrina per una nuova decisione su questo punto. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. Una parte delle spese giudiziarie, fissata a CHF 2'000.--, è posta a carico del ricorrente, mentre la Repubblica e Cantone di Ginevra è tenuta a versargli CHF 1'000.-- a titolo di ripetibili. (consid. 3.4.2, 4-5 ; disp. 1-3)