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7B_381/2025 - Detenzione preventiva: Pericolo di collusione in un caso di criminalità organizzata e condizioni per la concessione del gratuito patrocinio

10 August 2026

TF, 26.05.2025, 7B_381/2025

Fatti

Un'indagine, inizialmente condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e successivamente ripresa dal Ministero pubblico di Lucerna, ha evidenziato l'esistenza di due gruppi criminali albanesi attivi nel traffico di stupefacenti e nel riciclaggio di diversi milioni di franchi tramite un'agenzia di viaggi a Lucerna. Il 10 febbraio 2022 è stato avviato un procedimento contro il ricorrente, A.________, e altri imputati per sospetto di riciclaggio di denaro aggravato. Il 23 febbraio 2023, l'MPC ha assunto l'intero procedimento, estendendolo per sospetta partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e infrazioni aggravate alla legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup). (A.)

Il 3 settembre 2024, il ricorrente e diversi coimputati sono stati arrestati. Il Tribunale cantonale delle misure coercitive di Berna ne ha ordinato la carcerazione preventiva. Dopo il primo rigetto di una domanda di scarcerazione, la detenzione del ricorrente è stata prorogata una prima volta e successivamente una seconda volta fino al 3 giugno 2025, con decisione del 7 marzo 2025. Il ricorrente ha presentato ricorso contro quest'ultima proroga dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo la sua immediata liberazione o, in subordine, l'applicazione di misure sostitutive, nonché la concessione del gratuito patrocinio. Con decisione del 17 aprile 2025, la Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso nel merito e la domanda di gratuito patrocinio, ponendo le spese a carico del ricorrente. (B.)

Il ricorrente adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale, reiterando le sue conclusioni volte alla scarcerazione e alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura cantonale e federale. (C., 1.)

Diritto

La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono ammissibili se l'imputato è fortemente sospettato di aver commesso un crimine o un delitto e se vi è il serio pericolo che comprometta l'accertamento della verità esercitando un'influenza su persone o alterando mezzi di prova. Si tratta del cosiddetto pericolo di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP). Le misure sostitutive devono essere ordinate se consentono di raggiungere lo stesso scopo della detenzione (art. 212 cpv. 2 lett. c e 237 CPP). (3.1.)

Il rischio di inquinamento delle prove mira a impedire che l'imputato ostacoli l'accertamento dei fatti. Una mera possibilità teorica di inquinamento non è sufficiente; occorrono indizi concreti. Tali indizi possono derivare dal comportamento dell'imputato, dalla sua personalità, dal suo ruolo nel reato e dai suoi legami con le persone che lo accusano. La valutazione di tale rischio dipende dalla natura delle prove da proteggere, dalla gravità dei reati e dallo stato di avanzamento del procedimento. Più l'inchiesta è avanzata, più elevati sono i requisiti per ammettere un rischio di inquinamento delle prove. (3.2.)

Il gratuito patrocinio è concesso a una parte indigente se la sua causa non è priva di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Una causa è considerata priva di possibilità di successo quando le prospettive di vittoria sono notevolmente inferiori ai rischi di sconfitta. La questione determinante è se una persona dotata dei mezzi finanziari necessari intenterebbe il processo dopo un'attenta riflessione. La giurisprudenza precisa che, nell'ambito dei ricorsi in materia di detenzione, la condizione dell'assenza di possibilità di successo deve essere valutata con cautela. (4.1.)

Applicazione al caso concreto

Il ricorrente è fortemente sospettato di aver sistematicamente raccolto, gestito e trasferito fondi provenienti dal traffico di stupefacenti all'interno di un'organizzazione criminale albanese, in particolare tramite sistemi di tipo "hawala" o mediante contrabbando di denaro verso il Kosovo. Avrebbe agito in qualità di autista e raccoglitore di fondi per conto di uno dei leader della rete, G.________. Il ricorrente non contesta i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, ma unicamente l'esistenza di un rischio di inquinamento delle prove. (3.1., 3.3.)

L'istanza precedente ha ravvisato un rischio di inquinamento delle prove basandosi su diversi elementi. L'inchiesta, di grande complessità, è lungi dall'essere conclusa. L'analisi delle transazioni finanziarie, dei documenti sequestrati in Svizzera e in Albania, nonché lo sfruttamento delle prove sono ancora in corso. Nuovi elementi, in particolare conversazioni via chat, suggeriscono che il ruolo del ricorrente potrebbe essere più rilevante di quello di un semplice corriere, coinvolgendolo nel trasferimento di oltre 720'000 CHF su istruzione di un'altra persona, H.________. Inoltre, il comportamento tenuto dal ricorrente durante gli interrogatori (ammettendo solo i fatti divenuti inconfutabili) e l'uso da parte del gruppo di comunicazioni criptate e nomi in codice dimostrano una volontà di dissimulazione. Numerosi interrogatori di testimoni e di persone chiamate a fornire informazioni devono ancora aver luogo, e la loro sincerità potrebbe essere compromessa da una scarcerazione del ricorrente. (3.4.)

Il Tribunale federale convalida tale analisi. Ritiene che l'ampiezza del caso, la sua dimensione internazionale e il numero di persone coinvolte giustifichino la durata dell'inchiesta. Il rischio che il ricorrente, una volta libero, possa influenzare coimputati o testimoni non ancora identificati o interrogati è concreto, in particolare alla luce dei suoi legami con persone all'estero come H.________. Il Tribunale federale conferma dunque l'esistenza di un rischio di inquinamento delle prove. Per quanto concerne le misure sostitutive, giudica, al pari dell'istanza precedente, che sarebbero inefficaci per impedire al ricorrente di comunicare con altri membri della rete tramite mezzi moderni. (3.5., 3.6.)

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, l'istanza precedente ha respinto la domanda con la motivazione che il ricorso era "manifestamente infondato" e "privo di ogni possibilità di successo fin dall'inizio". Il Tribunale federale censura tale valutazione. Ricorda che la condizione delle possibilità di successo deve essere applicata con cautela in materia di detenzione. Avendo l'istanza precedente stessa fatto riferimento a "nuovi indizi" per giustificare il prolungamento della detenzione, non poteva considerare il ricorso come destinato al fallimento fin dal principio. Il rigetto della domanda di gratuito patrocinio per tale motivo viola dunque il diritto federale. (4.2.)

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella parte in cui contesta il prolungamento della detenzione preventiva. (1., 5.)

Lo ammette parzialmente per quanto riguarda il rifiuto del gratuito patrocinio. Annulla i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata (rifiuto del gratuito patrocinio e accollo delle spese al ricorrente) e rinvia la causa all'istanza precedente affinché esamini la condizione di indigenza del ricorrente. (1., 5.)

Non vengono prelevate spese giudiziarie per la procedura federale. Al ricorrente viene riconosciuta un'indennità per ripetibili, a carico in parte della Confederazione e in parte della cassa del Tribunale federale a titolo di gratuito patrocinio. (2., 3., 4., 5.)