
TPF, 11.03.2026, RR.2025.201
Fatti
La Procura europea sta conducendo un'indagine, avviata a seguito di una segnalazione delle dogane francesi, riguardante un possibile schema di frode all'IVA e ai dazi doganali.
Ad A. viene contestato, tramite la sua ditta individuale e due società anonime, di aver commercializzato in Francia veicoli di lusso immatricolati in Svizzera, eludendo così le imposte dovute per l'importazione e l'immatricolazione nell'Unione europea
In tale contesto, la Procura europea ha inviato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera, richiedendo in particolare perquisizioni e il sequestro di supporti informatici.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l'esecuzione di tale richiesta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Il 2 dicembre 2025, l'UDSC ha proceduto alla perquisizione del domicilio di A.
Durante l'operazione, A. ha richiesto l'apposizione dei sigilli sul proprio telefono cellulare (iPhone 16 Pro), richiesta che è stata accolta.
L'UDSC ha quindi presentato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) un'istanza di dissequestro, al fine di poter esaminare il contenuto del telefono.
Invitato dalla Corte a pronunciarsi su tale istanza, A. (di seguito: l'opponente) non ha depositato alcuna risposta entro il termine stabilito.
Diritto
La Corte dei reclami penali del TPF è competente a statuire sulle istanze di dissequestro presentate dall'UDSC nell'ambito di procedure di assistenza giudiziaria internazionale, comprese quelle condotte in cooperazione con la Procura europea (consid. 1.1, 1.2).
La procedura di apposizione e di revoca dei sigilli in materia di assistenza giudiziaria è disciplinata, per rinvio, dall'art. 9 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) 6-1 agli art. 248 del Codice di procedura penale (CPP; (consid. 1.4).
Il giudice del dissequestro procede in due fasi.
Esamina innanzitutto se la perquisizione sia ammissibile, ovvero se sussistano sospetti sufficienti di un reato e se i documenti sequestrati siano potenzialmente utili alle indagini (pertinenza potenziale).
In un secondo momento, verifica se segreti protetti dalla legge ostino alla revoca dei sigilli (consid. 3.1).
In materia di assistenza giudiziaria, sono opponibili solo i segreti professionali qualificati (avvocato, medico, ecc.) e la protezione della sfera privata (documenti personali, corrispondenza).
La protezione della sfera privata viene concessa previa ponderazione degli interessi tra la tutela della personalità e l'interesse pubblico al perseguimento penale (consid. 4.2).
La persona che si oppone alla revoca dei sigilli ha un dovere di collaborazione.
Deve motivare la propria opposizione e indicare con precisione quali documenti siano coperti da segreto e per quale motivo.
Se non rispetta tale obbligo, il giudice non è tenuto a ricercare d'ufficio i potenziali ostacoli alla perquisizione (consid. 5).
Applicazione al caso concreto
L'istanza di revoca dei sigilli dell'UFDF, presentata entro il termine legale di 20 giorni previsto dall'art. 248 cpv. 3 CPP, è ricevibile (consid. 1.5).
La condizione della pertinenza potenziale è soddisfatta.
I fatti descritti nella domanda di assistenza giudiziaria (frode doganale, riciclaggio in banda organizzata) sono punibili secondo il diritto svizzero, soddisfacendo il requisito della doppia incriminazione.
Il telefono dell'opponente, principale sospettato, è stato verosimilmente utilizzato come strumento professionale per l'attività delittuosa (noleggio di veicoli tramite WhatsApp e Instagram).
Il suo esame è pertanto potenzialmente utile per l'indagine estera (consid. 3.2, 3.3).
Per quanto riguarda i segreti da proteggere, l'opponente si è limitato a invocare in modo vago la presenza di “dati privati e personali” al momento dell'apposizione dei sigilli.
In seguito non ha risposto all'invito della Corte e non ha quindi adempiuto al suo dovere di motivazione e collaborazione.
Non ha reso verosimile alcun interesse preponderante che giustificherebbe il mantenimento dei sigilli per proteggere la sua sfera privata (consid. 4.1, 5).
In assenza di ostacoli dimostrati, non vi è alcun segreto da proteggere che osti alla revoca dei sigilli (consid. 5).
Esito
La Corte dei reclami accoglie l'istanza dell'UFDF e autorizza la revoca dei sigilli sul telefono cellulare dell'opponente.
L'UFDF potrà procedere allo scioglimento dei sigilli e allo smistamento dei dati (Dispositivo 1, consid. 6.1).
La parte soccombente è condannata al pagamento di un'indennità di procedura di 2.000 CHF (Dispositivo 2, consid. 6.2)