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Revisione di una sentenza del Tribunale federale – condizioni relative a fatti e mezzi di prova nuovi (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF)

28 October 2025

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TF, 26.09.2025, 9F_19/2025

Fatti

In occasione dell'acquisizione di una partecipazione in una società figlia, la A.________ AG (la contribuente) ha pagato un prezzo per azione più elevato per il pacchetto detenuto dal suo azionista unico rispetto a quello dei pacchetti detenuti da terzi. L'autorità fiscale zurighese ha qualificato la differenza di prezzo totale di CHF 1'530'000.- come prestazione valutabile in denaro (distribuzione dissimulata di utili) e ha iscritto una "riserva negativa" di tale importo nel bilancio fiscale per il periodo 2020/2021, riducendo così il capitale proprio imponibile.

I ricorsi della contribuente volti ad annullare tale riserva negativa sono stati respinti in successione dalle istanze cantonali, con la motivazione che la società non avesse un interesse degno di protezione, poiché l'accoglimento della sua istanza avrebbe comportato una tassazione più elevata. Il Tribunale federale ha confermato tale decisione con sentenza del 3 luglio 2025. La contribuente ha quindi presentato una domanda di revisione di tale sentenza, producendo nuove decisioni di tassazione per il periodo 2023 che, a suo dire, proverebbero l'esistenza di riserve latenti tali da giustificare il prezzo d'acquisto iniziale e, di conseguenza, il suo interesse a ricorrere.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che la revisione di una propria sentenza è un mezzo di impugnazione straordinario. La domanda si fonda sull'art. 123 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF). Affinché una revisione sia ammissibile su tale base, devono essere soddisfatte cinque condizioni cumulative:

  1. La parte richiedente invoca un fatto o un mezzo di prova.
  2. Tale fatto o mezzo di prova è rilevante, ovvero idoneo a modificare l'esito della causa.
  3. Si tratta di un "pseudo-novum": il fatto o il mezzo di prova esisteva già al momento in cui è stata pronunciata la sentenza iniziale. I "veri nova", sopravvenuti dopo la sentenza, sono esclusi.
  4. Il fatto o il mezzo di prova è stato scoperto dopo la conclusione della procedura iniziale.
  5. La parte richiedente non ha potuto invocarlo nella procedura precedente nonostante abbia esercitato la diligenza richiesta.

Il Tribunale federale ricorda inoltre il divieto dei "veri nova" nella procedura di ricorso ordinaria (art. 99 cpv. 1 LTF) e precisa che la prassi precedente, più flessibile, dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni non è più applicabile sotto il vigore della LTF.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale analizza la domanda di revisione alla luce delle condizioni dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Esso considera le decisioni di tassazione del 2025 per il periodo 2023 come un nuovo mezzo di prova, e non come un fatto nuovo.

Il Tribunale rileva che tale mezzo di prova non soddisfa le condizioni per una revisione. In primo luogo, ne dubita la rilevanza, poiché una decisione di tassazione per un periodo fiscale successivo non ha necessariamente effetti vincolanti su un periodo precedente.

In secondo luogo, e in modo decisivo, la condizione della diligenza procedurale non è soddisfatta. Il Tribunale osserva che le decisioni di tassazione del 2023 si basano su valutazioni azionarie risalenti al 2020 e al 2021. La contribuente disponeva di tali valutazioni durante la procedura cantonale iniziale e avrebbe dovuto produrle in quel momento. Omettendo di farlo, è venuta meno al suo dovere di diligenza. La procedura di revisione non serve a correggere le omissioni procedurali di una parte.

Poiché le condizioni per la revisione sono cumulative e almeno una di esse non è soddisfatta, la domanda deve essere respinta.

Esito

Il Tribunale federale respinge la domanda di revisione. Le spese giudiziarie sono poste a carico della società richiedente.


Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau