
TPF, 03.06.2026, RR.2026.26
Fatti
Il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha inoltrato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per peculato, truffa, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. L'indagine riguarda diversi individui, tra cui dirigenti dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR) e gestori di fondi, sospettati di aver organizzato un complesso finanziario fraudolento in occasione dell'acquisizione dell'ex Palazzo della Borsa di Budapest. Tale operazione avrebbe consentito di generare un arricchimento illecito di almeno 14 milioni di euro a danno dello IOR. (lett. A)
Le autorità vaticane hanno accertato che una parte dei fondi, pari a quasi 8 milioni di euro, sarebbe stata trasferita su un conto bancario a Ginevra, detenuto dalla società A. Ltd in qualità di depositario per il fondo AA. La richiesta di assistenza mirava pertanto a ottenere il sequestro di tale conto e la relativa documentazione. (lett. A)
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), incaricato dell'esecuzione, ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato la produzione di documenti bancari nonché il sequestro del conto n. 1. L'importo del sequestro è stato adeguato più volte, in particolare su richiesta dell'autorità richiedente, per essere infine fissato a 7'967'694,37 euro. (lett. B, C)
Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2026, l'MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti bancari raccolti all'autorità vaticana e ha mantenuto il sequestro sul conto per l'importo summenzionato. Contro tale decisione, A. Ltd (la ricorrente) ha presentato ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della decisione, la non trasmissione dei documenti e il dissequestro totale o, in subordine, parziale. (lett. D, E, F, G)
Diritto
La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è l'autorità competente a statuire sui ricorsi in materia di assistenza giudiziaria internazionale. In assenza di un trattato bilaterale, i rapporti tra la Svizzera e lo Stato della Città del Vaticano sono disciplinati dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e dalla relativa ordinanza (OAIMP). La procedura di ricorso segue le norme della Legge sulla procedura amministrativa (PA). (consid. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
Secondo l'art. 28 AIMP, una richiesta di assistenza deve contenere un'esposizione dei fatti sufficiente a consentire all'autorità richiesta di comprendere l'oggetto del procedimento e di verificare l'assenza di motivi di esclusione. L'autorità richiesta non si discosta da tale esposizione, salvo in caso di errori, lacune o contraddizioni manifeste e immediatamente riconoscibili. Non spetta ad essa giudicare la pertinenza dell'indagine estera né la colpevolezza degli imputati. (consid. 2.1)
Il principio della doppia incriminazione (art. 64 AIMP) esige che i fatti descritti nella richiesta siano punibili anche secondo il diritto svizzero. Tale esame avviene prima facie, senza che sia necessaria un'identità di qualificazione giuridica. È sufficiente che uno solo degli aspetti del comportamento descritto sia penalmente rilevante in Svizzera affinché la condizione sia soddisfatta. (consid. 3.1)
Il principio di proporzionalità impone un nesso di connessione sufficiente tra le misure di assistenza (trasmissione di documenti, sequestro) e l'indagine estera. La giurisprudenza ha sviluppato il criterio dell'«utilità potenziale»: la trasmissione di prove è esclusa solo se esse sono manifestamente prive di qualsiasi pertinenza per il procedimento estero. Spetta all'autorità richiedente valutare l'utilità delle prove e l'autorità richiesta può rifiutare il proprio concorso solo se la richiesta è abusiva o manifestamente sproporzionata. (consid. 4.1)
Il sequestro di valori patrimoniali deve presentare un nesso sufficientemente stretto con i fatti descritti e non deve essere sproporzionato. L'autorità richiedente deve fornire elementi che dimostrino, almeno prima facie, che i beni oggetto della misura potrebbero essere di origine delittuosa e quindi suscettibili di confisca o restituzione. (consid. 5.1)
Infine, il principio di specialità (art. 67 AIMP) garantisce che le informazioni ottenute tramite l'assistenza giudiziaria saranno utilizzate dallo Stato richiedente esclusivamente ai fini del procedimento per il quale l'assistenza è stata concessa. (consid. 6.1)
Applicazione al caso concreto
La Corte esamina innanzitutto la validità della richiesta di assistenza giudiziaria. Rileva che la rogatoria vaticana, lunga 22 pagine, espone in modo dettagliato e coerente il meccanismo fraudolento sospettato. Essa consente di comprendere l'oggetto dell'indagine e i reati contestati. La Corte respinge le argomentazioni della ricorrente in merito a presunte contraddizioni, ricordando che non spetta ad essa rifare l'indagine o giudicare la fondatezza delle accuse. (consid. 2.2, 2.3)
Per quanto riguarda la doppia incriminazione, la Corte ritiene che i fatti descritti, lungi dal rientrare esclusivamente nel diritto civile come sostiene la ricorrente, siano chiaramente di natura penale. Possono essere qualificati, secondo il diritto svizzero, come amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). La condizione della doppia incriminazione è dunque manifestamente soddisfatta. (consid. 3.2)
La Corte analizza successivamente la proporzionalità della trasmissione della documentazione bancaria. Giudica soddisfatto il criterio dell'utilità potenziale. I documenti sono necessari all'autorità richiedente per ricostruire i flussi finanziari legati all'operazione immobiliare e identificare l'origine e la destinazione dei fondi. Il nesso tra l'indagine e il conto bancario è sufficientemente stabilito dal presunto trasferimento di una parte del provento della vendita su tale conto. La trasmissione dell'intera documentazione è giustificata per consentire un'analisi completa ed evitare richieste complementari. (consid. 4.2)
In merito al sequestro, la Corte rileva una divergenza tra l'importo bloccato (7.967.694,37 euro) e l'importo del solo bonifico identificato nella documentazione bancaria dal MPC (6.999.975 euro). Sebbene la richiesta vaticana menzioni due bonifici, il secondo non è stato tracciato. La Corte ritiene che il MPC debba chiarire questo punto con l'autorità richiedente. Tuttavia, in attesa di tale chiarimento, e visto il danno totale asserito (oltre 14 milioni di euro), il mantenimento del sequestro nella sua interezza è provvisoriamente giustificato. Il potenziale nesso tra i fondi e il reato è sufficiente in questa fase. Le argomentazioni della ricorrente su un pregiudizio economico non sono comprovate e vengono pertanto respinte. (consid. 5.2)
Infine, la Corte respinge il motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di specialità. Nota che il MPC ha espressamente previsto di ricordare all'autorità vaticana l'obbligo di rispettare tale principio al momento della trasmissione dei documenti. Nulla indica che lo Stato della Città del Vaticano non vi si conformerà. (consid. 6.2)
Esito
Il ricorso è parzialmente accolto. La Corte ordina al MPC di prendere contatto senza indugio con l'autorità richiedente al fine di chiarire l'importo esatto da mantenere sotto sequestro, tenuto conto della divergenza riscontrata tra l'importo bloccato e le transazioni effettivamente documentate. (consid. 5.2, 7)
Per il resto, il ricorso è respinto. La decisione di trasmettere la documentazione bancaria all'autorità vaticana è confermata. Il sequestro è mantenuto nella sua interezza in attesa del chiarimento richiesto al MPC. (consid. 7)
Le spese giudiziarie, fissate a 7.000 CHF, sono poste in gran parte a carico della ricorrente. A causa della sua parziale soccombenza, le viene riconosciuta un'indennità per ripetibili di 2.000 CHF, a carico del MPC. (consid. 8.1, 8.2)
