
TF, 24.07.2026, 6B_247/2026
Fatti
Un individuo, A.________, è stato riconosciuto colpevole di molteplici reati, tra cui violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari, intralcio all'esercizio di funzioni pubbliche, minacce, ingiurie e guida in stato di incapacità. La sua imputabilità è stata giudicata mediamente scemata per una parte dei fatti. È stato condannato a una pena detentiva di 27 mesi, a una pena pecuniaria e a una multa, pene considerate interamente espiate con la carcerazione preventiva. L'istanza cantonale ha inoltre ordinato una misura terapeutica istituzionale per disturbi psichici ai sensi dell'art. 59 del Codice penale (CP) e il suo mantenimento in detenzione per motivi di sicurezza fino all'inizio della misura. (A.)
Il condannato, di seguito il ricorrente, presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Non contesta la colpevolezza né le pene, ma si oppone esclusivamente alla misura terapeutica istituzionale. Conclude per il suo annullamento e per la pronuncia di una misura ambulatoriale, preceduta da una fase di inserimento in ambiente chiuso come consentito dall'art. 63 cpv. 3 CP. Sostiene che la misura istituzionale sia sproporzionata e che l'istanza precedente abbia commesso un atto arbitrario discostandosi dalla perizia psichiatrica. (B., consid. 1.1.)
Diritto
Il Tribunale federale ricorda le condizioni per la pronuncia di una misura terapeutica. Secondo l'art. 56 cpv. 1 CP, una misura è ordinata se una pena da sola non è sufficiente a distogliere l'autore dal commettere nuovi reati, se vi è bisogno di trattamento o se la sicurezza pubblica lo esige, e se sono soddisfatte le condizioni specifiche degli art. 59 CP. Il trattamento istituzionale dei disturbi psichici (art. 59 CP) presuppone che l'autore soffra di un grave disturbo psichico, che abbia commesso un crimine o un delitto in relazione a tale disturbo e che la misura sia idonea a ridurre il rischio di recidiva. Il trattamento ambulatoriale (art. 63 CP) è un'alternativa soggetta alle medesime condizioni di base. In conformità al principio di sussidiarietà (art. 56a cpv. 1 CP), se più misure sono ugualmente efficaci, il giudice deve scegliere quella meno incisiva. (consid. 1.3.1., 1.3.2.)
Il principio di proporzionalità (art. 56 cpv. 2 CP) è centrale. Una misura deve essere idonea a raggiungere il suo scopo (migliorare la prognosi), necessaria (una misura meno severa non sarebbe sufficiente) e proporzionata in senso stretto (un giusto rapporto tra la gravità della lesione dei diritti della persona e l'interesse pubblico alla sicurezza). L'esame della proporzionalità è una questione di diritto che il Tribunale federale riesamina con pieno potere di cognizione. Una misura istituzionale, che costituisce una grave lesione della libertà, non si giustifica per prevenire una semplice microcriminalità, ma richiede un rischio di reati di una certa gravità. La pericolosità dell'autore non deve in linea di principio essere giudicata superiore a quella manifestata dagli atti commessi, sebbene un'imputabilità scemata non osti a una misura. (consid. 1.3.3.)
Il giudice fonda la propria decisione su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP) che si esprime sulla necessità e sulle probabilità di successo del trattamento, sul rischio di recidiva e sulle modalità di esecuzione. Il giudice valuta liberamente la perizia, ma non può discostarsene su questioni tecniche senza motivi seri e debitamente motivati, pena l'arbitrio (art. 9 Cost.). Per contro, la scelta del "contenitore giuridico" (misura istituzionale o ambulatoriale) per attuare le raccomandazioni terapeutiche del perito è una questione di diritto che rientra nella competenza del giudice. (consid. 1.3.4., 1.5.3.)
Il Tribunale federale precisa la ripartizione delle competenze tra il giudice di merito e l'autorità d'esecuzione. Il giudice ordina il tipo di misura (ad es. istituzionale secondo l'art. 59 CP o ambulatoriale secondo l'art. 63 CP). Per contro, le modalità concrete di esecuzione, come la scelta dell'istituto, la concessione di regimi progressivi come l'esternato di lavoro e di alloggio (art. 90 cpv. 2bis CP), o l'introduzione stazionaria di una misura ambulatoriale (art. 63 cpv. 3 CP), rientrano nella competenza dell'autorità d'esecuzione. Il giudice di merito può formulare raccomandazioni su tali modalità nei suoi considerandi, ma non può imporle nel dispositivo della sua sentenza. (consid. 1.5.5., 1.5.6.)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina innanzitutto la censura del ricorrente secondo cui l'istanza precedente avrebbe arbitrariamente aggravato la sua prognosi. Constata che l'istanza cantonale, pur relativizzando la valutazione del perito, ha infine ritenuto, come quest'ultimo, un rischio elevato di recidiva per reati analoghi a quelli già commessi e un rischio lieve a breve termine di violenze fisiche gravi. La censura di arbitrio sulla valutazione della prognosi è dunque respinta. (consid. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.)
Il punto centrale della controversia è la proporzionalità della misura istituzionale. Il ricorrente rimprovera all'istanza precedente di aver fondato la sua decisione su un regime di esternato di lavoro e di alloggio, una modalità di esecuzione che non ha la competenza di ordinare. Il Tribunale federale gli dà ragione su questo punto. L'istanza cantonale ha giudicato la misura istituzionale proporzionata basandosi su uno scenario di esecuzione ipotetico e progressivo, mentre avrebbe dovuto valutare la proporzionalità della misura nel suo quadro standard, ossia un'esecuzione in ambiente chiuso (clinica o istituto di esecuzione delle misure). Fondando il suo esame della proporzionalità su una modalità di esecuzione futura e incerta che non rientra nella sua competenza, l'istanza cantonale ha violato il diritto federale. (consid. 1.5.1., 1.5.7.)
Il Tribunale federale decide di statuire esso stesso nel merito, essendo lo stato di fatto accertato. Analizza a sua volta la necessità e l'adeguatezza delle misure. Conclude, come l'istanza precedente, che una misura ambulatoriale non è attualmente appropriata. In effetti, il ricorrente, le cui pene sono espiate, verrebbe liberato senza il quadro strutturante e il seguito intensivo indispensabili per prevenire una ricaduta. La fase di introduzione stazionaria di due mesi prevista dall'art. 63 cpv. 3 CP è giudicata troppo breve per organizzare un alloggio, un lavoro e un seguito terapeutico stabile. Solo una misura istituzionale (art. 59 CP) permette di mettere in atto tale quadro in modo adeguato e di offrire la flessibilità necessaria per reagire in caso di crisi. La misura istituzionale è dunque giudicata necessaria e idonea a raggiungere lo scopo prefissato. (consid. 1.5.8.)
Tuttavia, il Tribunale federale constata che la perizia e l'istanza cantonale stessa concordano sul fatto che un trattamento puramente istituzionale a lungo termine ha poche probabilità di successo. La fase istituzionale deve servire principalmente a preparare un reinserimento in ambiente aperto. In tali condizioni, e vista l'importante limitazione della libertà del ricorrente, il Tribunale federale ritiene che la misura istituzionale debba essere limitata nel tempo. Fissa tale durata a un anno, periodo giudicato sufficiente per pianificare e attuare il quadro di reinserimento. Se, alla scadenza di tale termine, le condizioni per una liberazione condizionale non fossero adempiute, l'autorità d'esecuzione potrà chiederne la proroga al giudice (art. 59 cpv. 4 CP). (consid. 1.5.8.)
Infine, il Tribunale federale conferma che la misura, così limitata a un anno, è proporzionata in senso stretto. Nonostante la gravità della limitazione della libertà, l'interesse pubblico alla sicurezza prevale. Il ricorrente ha commesso infrazioni ripetute (minacce di morte, danneggiamenti, violenze fisiche contro la polizia) e presenta un rischio elevato di recidiva per atti della stessa natura, se non addirittura un rischio a lungo termine di atti di violenza grave. La ponderazione degli interessi giustifica dunque una misura privativa della libertà temporanea per proteggere la collettività. (consid. 1.5.9.)
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla il punto del dispositivo della sentenza cantonale che ordina la misura terapeutica istituzionale e lo riforma. Ordina una misura terapeutica istituzionale ai sensi dell'art. 59 CP, limitandone tuttavia la durata a un anno. Per il resto, il ricorso è respinto. Le spese sono ripartite e al ricorrente viene riconosciuta un'indennità per la parte in cui ha ottenuto ragione. (consid. 1.6., 2. e dispositivo)