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2C_393/2026 - Assistenza amministrativa in materia fiscale: condizioni di ammissibilità del ricorso al Tribunale federale (art. 84a LTF) e qualificazione della causa

27 July 2026

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TF, 21.07.2026, 2C_393/2026

Fatti

L'Ufficio federale centrale delle imposte tedesco ha inoltrato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Germania (CDI CH-DE). La richiesta riguardava la società tedesca B.________ GmbH, che, in collaborazione con la società svizzera A.________ AG, gestisce un modello commerciale di consegna di merci a clienti finali svizzeri. L'autorità richiedente ha sottolineato la complessità delle relazioni commerciali, la gestione centralizzata dei dati tramite il software di A.________ AG e la mancanza di cooperazione nella verifica dei prezzi di trasferimento, giustificando così la sua richiesta di informazioni detenute dalle autorità svizzere in merito a A.________ AG. (A.)

L'11 dicembre 2025, l'AFC ha emesso una decisione finale favorevole alla richiesta di assistenza, ordinando la trasmissione delle informazioni richieste. Entrambe le società, A.________ AG e B.________ GmbH, hanno presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l'annullamento e il rigetto della richiesta di assistenza. (B. e B.a.)

Con sentenza del 18 giugno 2026, il TAF ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ordinato all'AFC di procedere a determinati oscuramenti e di richiamare esplicitamente l'attenzione dell'autorità richiedente sulle restrizioni di utilizzo e sull'obbligo di riservatezza previsti dall'art. 27 cpv. 2 CDI CH-DE. Per il resto, il TAF ha respinto il ricorso. Le due società hanno quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF e il rigetto della richiesta di assistenza. (B.b. e C.)

Diritto

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza e le altre condizioni di ricevibilità di un ricorso. In virtù dell'art. 83 lett. h della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di assistenza amministrativa internazionale, ad eccezione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale. (consid. 1.)

Per l'assistenza amministrativa in materia fiscale, la ricevibilità del ricorso è disciplinata dall'art. 84a LTF. Tale ricorso è ammissibile solo se la causa solleva una questione giuridica di principio o se si tratta, per altri motivi, di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Spetta alla parte ricorrente dimostrare in che modo sia soddisfatta una di queste condizioni, a meno che ciò non sia manifestamente il caso. (consid. 1.1.)

Una questione giuridica di principio sussiste se la decisione può fungere da guida per la prassi, in particolare per un gran numero di casi analoghi, o se si tratta di una questione nuova che richiede un chiarimento da parte della massima istanza giudiziaria. Un caso di particolare importanza viene ammesso con riserva, segnatamente in caso di violazione di principi elementari della procedura o di gravi carenze procedurali all'estero. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento per determinare se tale caso ricorra. (consid. 1.1.1. e 1.1.2.)

L'interpretazione di una domanda di assistenza amministrativa deve avvenire alla luce del principio della buona fede, sancito dall'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Lo Stato richiesto deve scegliere, tra le interpretazioni possibili, quella che garantisce l'applicazione effettiva della convenzione e che non ne contraddice lo scopo e l'oggetto, al fine di non ostacolare lo scambio di informazioni. (consid. 1.3.1.)

Applicazione al caso concreto

Le ricorrenti sollevavano in primo luogo una questione giuridica relativa alla protezione dei dati, sostenendo che la trasmissione delle informazioni prima che i terzi interessati ne fossero informati li privava di un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU. Il Tribunale federale rileva che tale questione è già stata risolta dalla sua giurisprudenza. Ha infatti già stabilito che i diritti dei terzi non parti alla procedura di assistenza sono sufficientemente tutelati dai rimedi giuridici offerti dalla legislazione sulla protezione dei dati. Non vi è pertanto motivo di riesaminare tale questione, che non riveste carattere di principio. (consid. 1.2, 1.2.1. e 1.2.2.)

In secondo luogo, le ricorrenti contestavano la trasmissione delle dichiarazioni fiscali di A.________ AG con la motivazione che non erano state specificamente richieste dall'autorità tedesca, il che equivarrebbe a un'assistenza "spontanea" non autorizzata. Il Tribunale federale riconduce tale questione a un problema di interpretazione della domanda di assistenza. Ricorda che tale interpretazione deve avvenire secondo il principio della buona fede. La questione se le dichiarazioni fiscali fossero implicitamente coperte dalla domanda è una questione di apprezzamento propria del caso di specie, priva di portata generale. Essendo la giurisprudenza sul metodo di interpretazione ben consolidata, non si tratta di una questione giuridica di principio. (consid. 1.3, 1.3.2. e 1.3.3.)

Infine, le ricorrenti allegavano la violazione di diverse garanzie procedurali (diritto di essere sentiti, divieto dell'arbitrio, buona fede), ma senza dimostrare in che modo si tratterebbe di una violazione qualificata di principi elementari della procedura, né far valere l'esistenza di un caso di particolare importanza ai sensi dell'art. 84a LTF. Il Tribunale federale conclude quindi che anche questa condizione di ricevibilità non è soddisfatta. (consid. 1.4.)

Esito

Il Tribunale federale rileva che nessuna delle condizioni di ricevibilità previste dall'art. 84a LTF è soddisfatta. Di conseguenza, non entra nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico. (consid. 1.5. e 1.)

Le spese giudiziarie, pari a 5'000 CHF, sono poste a carico delle ricorrenti, in parti uguali e con vincolo di solidarietà. Non vengono assegnate ripetibili. (consid. 2. e 3.)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni