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Permesso di costruire – Spazio riservato alle acque, obbligo di agire del Cantone e zona di pianificazione

11 November 2025

Façade d'un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres en verre et des murs clairs.

TF, 08.10.2025, 1C_271/2024

Fatti

Un'impresa di costruzione ha ottenuto un permesso per edificare quattro palazzine residenziali su un terreno adiacente al fiume Töss, nel comune di Zell (ZH). Le autorità cantonali e comunali hanno rilasciato il permesso basandosi sulle disposizioni transitorie dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), che prevedono uno spazio riservato alle acque provvisorio di 20 metri su ciascun lato del corso d'acqua. Il progetto rispettava tale distanza.

Il WWF Svizzera ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che lo spazio riservato alle acque definitivo per la Töss, sebbene non ancora formalmente stabilito, sarebbe stato molto più ampio (almeno 90 metri secondo le perizie cantonali esistenti) e che il progetto edilizio avrebbe invaso tale spazio. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso, ritenendo che fossero applicabili solo le disposizioni transitorie finché lo spazio definitivo non fosse stato formalmente delimitato. Il WWF ha portato il caso dinanzi al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che i Cantoni avevano l'obbligo di delimitare lo spazio riservato alle acque definitivo per tutti i corsi d'acqua entro il 31 dicembre 2018 (art. 36a della Legge sulla protezione delle acque [LPAc], art. 41a e 41b OPAc e le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc). Tale spazio è cruciale per garantire le funzioni naturali dei corsi d'acqua, la protezione contro le piene e la rivitalizzazione.

Per i grandi corsi d'acqua come la Töss, lo spazio riservato alle acque transitorio è spesso nettamente più stretto dello spazio definitivo richiesto. Il legislatore ha tollerato questa lacuna di protezione, ma solo per un periodo limitato, ovvero fino alla scadenza del termine di attuazione a fine 2018.

Quando un Cantone non ha rispettato tale termine, non può autorizzare progetti edilizi che rischiano di compromettere la futura pianificazione, legalmente richiesta. Per garantire tale pianificazione, le autorità dispongono dello strumento della zona di pianificazione (art. 27 della Legge sulla pianificazione del territorio [LPT]). Sebbene la sua adozione sia in linea di principio facoltativa, può diventare un obbligo qualora la pianificazione futura rischi di essere compromessa.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che il progetto edilizio, sebbene conforme allo spazio riservato alle acque transitorio, si situerebbe chiaramente all'interno dello spazio definitivo di almeno 90 metri che dovrà essere stabilito per la Töss sulla base delle perizie già realizzate. La costruzione di tali edifici pregiudicherebbe quindi la futura delimitazione di tale spazio e renderebbe impossibile un'eventuale rivitalizzazione del corso d'acqua (consid. 3).

Poiché il Cantone di Zurigo non ha rispettato il termine di fine 2018 per stabilire lo spazio riservato alle acque definitivo, non può avvalersi della propria inerzia per autorizzare un progetto che contravviene agli obiettivi del diritto federale. Le disposizioni transitorie non possono essere interpretate come una norma esaustiva che esclude qualsiasi altra misura di protezione dopo la scadenza del termine.

Di fronte al rischio di compromettere una pianificazione di rilevante interesse pubblico e richiesta dal diritto federale, il Cantone aveva l'obbligo di adottare una misura di salvaguardia, nella fattispecie una zona di pianificazione ai sensi dell'art. 27 LPT. In assenza di tale misura, il permesso di costruire non poteva essere rilasciato. La ponderazione degli interessi pende chiaramente a favore della protezione del corso d'acqua, un interesse pubblico prevalente rispetto all'interesse privato all'edificazione, tanto più che il piano di utilizzazione risaliva al 1994 e che il diritto ambientale si è considerevolmente evoluto da allora (consid. 4). 

Esito

Il Tribunale federale accoglie il ricorso del WWF Svizzera. Annulla la sentenza del Tribunale amministrativo zurighese e, di conseguenza, il permesso di costruire e le relative autorizzazioni cantonali. La causa è rinviata alla Direzione dei lavori pubblici del Cantone di Zurigo per il seguito della procedura, in particolare per adottare le misure di pianificazione necessarie.



Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Daniel Hirschi-Duckert