Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterDiritto tributario

IVA – Prescrizione del credito fiscale, sospensione e motivazione del ricorso

06 November 2025

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

TF, 01.10.2025, 9C_49/2025

Fatti

In seguito a un'indagine penale amministrativa per sottrazione di IVA aperta nel 2017 contro l'amministratore della società A.________ AG, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha proceduto a un controllo. Tale controllo ha portato a una decisione di recupero d'imposta (IVA) di CHF 23'177 per i periodi fiscali dal 2013 al 2017, in particolare a causa di prestazioni in denaro non dichiarate e di deduzioni dell'imposta precedente non giustificate.

La società ha contestato tale importo, ammettendo un debito di CHF 11'267.45. La sua opposizione, e il successivo ricorso al Tribunale amministrativo federale, sono stati respinti. La società A.________ AG si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del credito fiscale e invocando diverse violazioni dei propri diritti procedurali, nonché la prescrizione del credito.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda i requisiti di motivazione di un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può limitarsi a ripetere gli argomenti già presentati alle istanze precedenti o a criticare in modo appellatorio la decisione impugnata. Deve dimostrare, facendo riferimento ai considerandi della sentenza contestata, in che modo essa violi il diritto.

Per quanto riguarda la prescrizione del credito fiscale in materia di IVA, il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione relativa, art. 42 cpv. 1 LIVA). Tale termine è sospeso durante la durata di una procedura penale amministrativa per sottrazione d'imposta (art. 42 cpv. 4 LIVA). Tuttavia, il diritto di procedere alla tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione assoluta, art. 42 cpv. 5 LIVA). Il Tribunale federale precisa che la sospensione prevista all'art. 42 cpv. 4 LIVA si applica solo al termine di prescrizione relativo e non al termine di prescrizione assoluto di dieci anni.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che la maggior parte del ricorso è insufficientemente motivata. La ricorrente si limita a ripetere i propri argomenti precedenti senza confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, in particolare sulle questioni relative alla valutazione delle prove riguardanti le prestazioni in denaro e le deduzioni dell'imposta precedente. Su tali punti, il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.

Per contro, il Tribunale federale esamina d'ufficio la questione della prescrizione. L'apertura della procedura penale il 19 dicembre 2017 ha sospeso il termine di prescrizione relativo di cinque anni per i periodi dal 2013 al 2016. Tuttavia, il termine di prescrizione assoluto di dieci anni ha continuato a decorrere. Di conseguenza, il credito fiscale per il periodo 2014, iniziato il 1° gennaio 2015, era prescritto alla fine dell'anno 2024. Per i periodi 2015 e 2016, né la prescrizione relativa (sospesa) né la prescrizione assoluta erano maturate al momento della decisione.

Esito

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Rileva che il credito fiscale per il periodo 2014 è prescritto a causa della scadenza del termine di prescrizione assoluto di dieci anni. La sentenza del Tribunale amministrativo federale è quindi annullata su questo punto. Per il resto, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, che ottiene solo parzialmente ragione.



Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau