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RR.2026.4 - Assistenza giudiziaria ad Andorra, utilità potenziale, diritto di essere ascoltati e segreto commerciale

15 September 2026

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TPF, 16.06.2026, RR.2026.4

Fatti

Il 30 maggio 2023, le autorità andorrane hanno richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro diretta, tra gli altri, contro C. e D. Secondo la richiesta, fondi potenzialmente di origine criminale sarebbero transitati attraverso una società panamense prima di essere trasferiti su diversi conti svizzeri, tra cui quello di A. SA. Un importo di 66'131,60 CHF era stato in particolare accreditato a suo favore (consid. 1.1).

Il Ministero pubblico ginevrino ha ordinato l'esibizione della documentazione bancaria di A. SA e, successivamente, con decisione di chiusura, la sua trasmissione ad Andorra per il periodo 2014-2017. A. SA ha presentato ricorso dinanzi al TPF, invocando una violazione del proprio diritto di essere sentita e del principio di proporzionalità, ritenendo in particolare che la trasmissione costituisse una ricerca indiscriminata di prove (consid. 1.3-2.1.1).

Diritto

Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende il diritto di consultare gli atti, di esprimersi prima dell'emanazione di una decisione e di ottenere una decisione sufficientemente motivata. Una violazione può tuttavia essere sanata dinanzi a un'autorità di ricorso dotata di pieno potere di esame, in particolare quando la parte può successivamente consultare gli atti e prendere posizione in modo efficace (consid. 2.2.1-2.2.3).

Secondo il principio di proporzionalità, l'assistenza non deve andare oltre quanto richiesto, ma la domanda può essere interpretata in senso ampio. Il criterio determinante è quello dell'utilità potenziale: i documenti possono essere trasmessi se presentano un legame sufficiente con l'indagine e sono suscettibili di aiutare lo Stato richiedente a scoprire o verificare fatti, anche a monte o a valle del periodo direttamente oggetto dell'indagine (consid. 3.2.1).

In ambito bancario, può essere consegnata una documentazione estesa quando l'autorità estera cerca di ricostruire il percorso di fondi di origine potenzialmente criminale. L'assistenza serve a raccogliere sia prove a carico che a discarico (consid. 3.2.2-3.2.3).

Applicazione al caso concreto

Per quanto riguarda il diritto di essere sentito, A. SA ha riconosciuto di aver ricevuto tutti gli atti al momento del ricorso e di aver potuto prendere posizione dinanzi al TPF. Un'eventuale violazione è stata quindi sanata. La motivazione del MP-GE, seppur sintetica, permetteva inoltre di comprendere che la trasmissione si basava sull'utilità potenziale dei documenti bancari (consid. 2.3).

In merito alla proporzionalità, l’autorità andorrana aveva espressamente richiesto la documentazione bancaria completa per stabilire l’origine, la destinazione e l’utilizzo dei fondi. Il nesso di connessione era sufficiente, poiché fondi provenienti dalla società panamense coinvolta erano stati versati sul conto di A. SA. La trasmissione dei documenti fino al 2017 consentiva pertanto di verificare l’esistenza di altre transazioni e non costituiva una fishing expedition (consid. 3.3)

A. SA invocava inoltre il segreto commerciale e la protezione dei dati. Il TPF rileva tuttavia che i semplici segreti commerciali non godono della stessa protezione di un segreto professionale qualificato. Nella ponderazione degli interessi, l’interesse a chiarire i fatti di riciclaggio perseguiti ad Andorra prevale sull’interesse privato al mantenimento del segreto (consid. 3.4-3.5).

Esito

Il TPF respinge il ricorso e conferma la trasmissione dei documenti bancari ad Andorra. Le spese giudiziarie di CHF 5'000 sono poste a carico di A. SA (consid. 4-5).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni