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9C_54/2026 - Richiamo d'imposta: prestazioni in denaro valutabili, portata di una decisione di non entrata nel merito e obbligo di reiterare le censure

20 July 2026

Livre ancien ouvert sur une étagère avec plusieurs livres anciens à l'arrière-plan.

DTF, 09.06.2026, 9C_54/2026

Fatti

Per il periodo fiscale 2013, l'autorità fiscale del Cantone di San Gallo ha proceduto a un recupero di CHF 375'565.- sull'utile della B.________ GmbH, società detenuta dal defunto A.A.. Tale recupero, qualificato come prestazione valutabile in denaro a favore dell'azionista unico, è passato in giudicato. Successivamente, l'autorità fiscale ha tentato di tassare tale importo in capo ai coniugi A. nella loro tassazione per il periodo fiscale 2015, qualificando l'operazione come "semplice richiamo". (Sachverhalt A.b, A.d)

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I coniugi hanno presentato opposizione, contestando nel merito il recupero ma non il metodo di tassazione (imputazione a un periodo fiscale errato). L'autorità fiscale ha quindi accolto l'opposizione e annullato il recupero nella tassazione 2015, senza pronunciarsi nel merito. Tale decisione è passata in giudicato. (Sachverhalt A.e)

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Alcuni anni dopo, nel maggio 2022, l'autorità fiscale ha avviato una procedura formale di richiamo d'imposta (Nachsteuerverfahren) nei confronti dei coniugi per il periodo fiscale 2013, avente per oggetto le medesime prestazioni valutabili in denaro. Gli eredi di A.A.________, deceduto nel frattempo, hanno contestato tale procedura, sostenendo che la questione fosse stata risolta definitivamente dalla decisione su opposizione del 2019. (Sachverhalt A.f)

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Dopo diverse decisioni cantonali, il Tribunale amministrativo ha infine rinviato la causa all'istanza inferiore per un esame nel merito delle prestazioni. Contro tale decisione di rinvio (decisione incidentale), gli eredi hanno presentato un primo ricorso al Tribunale federale, che lo ha dichiarato inammissibile (sentenza 9C_8/2025). A seguito dell'esame nel merito, le istanze cantonali hanno confermato il richiamo d'imposta per un importo di CHF 360'934.-. Gli eredi adiscono nuovamente il Tribunale federale. (Sachverhalt A.g, A.h, A.i, B.a, B.b, C)

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Diritto

Il Tribunale federale ricorda innanzitutto le norme procedurali. Un ricorso contro una decisione incidentale (art. 93 cpv. 1 LTF) che viene dichiarato inammissibile non conserva le censure ivi sollevate. Se la parte ricorrente desidera contestare successivamente la decisione incidentale nell'ambito del ricorso contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), deve imperativamente reiterare tutti i propri argomenti e mezzi di prova. Il Tribunale federale non "riattiva" d'ufficio le censure sollevate in una procedura precedente dichiarata inammissibile; la nuova procedura di ricorso riparte da zero. (consid. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5)

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Nel merito, il Tribunale federale espone le condizioni del richiamo d'imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD ; art. 53 LAID). È possibile procedere a una tassazione suppletiva se, sulla base di fatti o prove nuovi per l'autorità, una tassazione è stata indebitamente omessa o è incompleta. La procedura di tassazione suppletiva segue i medesimi principi della procedura di tassazione ordinaria, in particolare la massima d'ufficio, l'onere della prova e l'obbligo di collaborazione del contribuente. (consid. 2.3.1, 2.3.2)

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L'onere della prova incombe all'autorità fiscale per i fatti che fondano o aumentano l'imposta, e al contribuente per i fatti che la sopprimono o la riducono (teoria delle norme). In caso di mancata prova (Beweislosigkeit), la parte che trae vantaggio dal fatto non provato ne sopporta le conseguenze. (consid. 2.3.5)

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Il Tribunale precisa due particolarità. In primo luogo, nel caso di prestazioni valutabili in denaro, quando un recupero è passato in giudicato a livello di società, l'azionista che la controlla ha l'obbligo di contestazione dettagliata. Le negazioni generiche sono insufficienti. In secondo luogo, in caso di pagamenti verso l'estero, il dovere di collaborazione del contribuente è rafforzato: egli deve fornire prove complete sul beneficiario, sulle circostanze e sui documenti relativi. (consid. 2.3.6.1, 2.3.6.2)

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Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che nel loro secondo ricorso, gli eredi si sono concentrati sul "come" della tassazione (la fondatezza materiale dei recuperi), supponendo erroneamente che i loro argomenti sul "se" (l'ammissibilità stessa della procedura di tassazione suppletiva, in particolare il principio ne bis in idem) fossero mantenuti dal loro primo ricorso inammissibile. Non avendo reiterato tali censure in modo dettagliato, il Tribunale federale non le esamina e si limita all'analisi materiale delle prestazioni valutabili in denaro. (consid. 2.2.4, 2.2.5, 3.1)

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Per quanto riguarda l'investimento di CHF 291'934.- in una società nel Belize, il Tribunale osserva che né il defunto né i suoi eredi hanno fornito prove sulla natura dell'investimento o sul fatto che la società ne fosse effettivamente la beneficiaria economica. Di fronte a un investimento offshore non documentato, e tenuto conto dell'obbligo di collaborazione qualificato, le autorità potevano, senza arbitrio, considerare l'attivo come un valore nullo e qualificare l'operazione come prestazione valutabile in denaro, poiché i fondi avrebbero potuto essere sottratti a beneficio dell'azionista. (consid. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4)

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In merito alla donazione di una quota di comproprietà di CHF 19'000.-, il Tribunale ricorda che una società di capitali non effettua in linea di principio liberalità. Gli eredi non hanno provato che tale donazione avesse un fondamento commerciale (ad es. una commissione), limitandosi ad affermazioni appellatorie. Il recupero è dunque confermato. (consid. 3.3.1, 3.3.2)

Infine, la penale convenzionale di CHF 50'000.-, versata direttamente all'azionista e non contabilizzata dalla società, costituisce un caso classico di prelievo anticipato di utile (Gewinnvorwegnahme). Il fatto che l'importo possa essere stato reiniettato in seguito è irrilevante per il periodo fiscale 2013. Anche questo recupero è giustificato. (consid. 3.4.1, 3.4.2)

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Il ragionamento si applica in modo identico per le imposte cantonali e comunali, essendo le disposizioni legali armonizzate. (consid. 4.1, 4.2)

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Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie, pari a CHF 8'500.-, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro. (dispositivo 1, 2)

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Anna D. Vladau