
TF, 11.03.2026, 9D_3/2026
Fatti
Un contribuente (nato nel 1989), domiciliato nel Cantone di Zurigo, è stato oggetto di tassazioni definitive per le imposte cantonali, comunali e per l'imposta federale diretta per i periodi dal 2011 al 2018. In seguito è stata avviata una procedura di richiamo d'imposta e di sanzione pecuniaria, che ha portato a un debito fiscale complessivo di CHF 6'946.30 (imposte, multe e spese).
Il 4 settembre 2024, il contribuente ha richiesto all'amministrazione fiscale cantonale il condono totale di tale debito. La sua richiesta è stata respinta con decisione del 28 gennaio 2025. Il contribuente ha presentato ricorso contro tale decisione presso la Direzione delle finanze del Cantone di Zurigo. Quest'ultima ha dichiarato il ricorso irricevibile con decisione del 19 agosto 2025, poiché il termine di ricorso legale non era stato rispettato.
Il contribuente si è successivamente rivolto al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Essendo la decisione della Direzione delle finanze stata notificata il 27 agosto 2025, il termine di ricorso scadeva il 26 settembre 2025. Tuttavia, egli ha depositato il ricorso il 28 settembre 2025, ovvero con due giorni di ritardo. Nel suo memoriale, chiedeva sia il condono del debito fiscale che la restituzione del termine di ricorso mancato.
Con sentenza del 31 dicembre 2025, il Tribunale amministrativo ha respinto la domanda di restituzione del termine. Constatando che il contribuente aveva mancato la scadenza, ha giudicato il ricorso irricevibile senza esaminare il merito della causa (la domanda di condono fiscale). Il tribunale ha riconosciuto che il contribuente stava attraversando un "periodo difficile e movimentato", ma ha ritenuto che tali circostanze non fossero sufficienti a giustificare una restituzione del termine secondo la giurisprudenza.
Il contribuente ha quindi presentato un ricorso (denominato "Einsprache") al Tribunale federale. In esso contesta principalmente le spese giudiziarie di CHF 350.- poste a suo carico dall'istanza precedente, che ritiene "molto elevate". Rimprovera inoltre alle autorità di non aver tenuto conto della sua situazione personale (postumi di un grave incidente, giovinezza difficile, servizio militare svolto, vita al minimo vitale) e propone di pagare una "piccola parte" del debito.
Diritto
Il Tribunale federale ricorda in primo luogo la natura del ricorso in materia di condono fiscale. Conformemente all'art. 83 lett. m della legge sul Tribunale federale (LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile in questo ambito, salvo che si tratti di una questione giuridica di principio, il che non è il caso nella fattispecie. Di conseguenza, è aperta solo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
Nell'ambito di tale ricorso, la cognizione del Tribunale federale è molto limitata. Il diritto tributario, sia federale che cantonale, non conferisce alcun diritto soggettivo all'ottenimento di un condono fiscale. Il ricorrente non può quindi contestare il merito della decisione di rifiuto (ad esempio invocando l'arbitrio nell'apprezzamento dei fatti). Può unicamente lamentare una violazione dei suoi diritti costituzionali equivalente a un diniego di giustizia formale. Ciò include doglianze quali l'irricevibilità a torto di un ricorso, la violazione del diritto di essere sentito, il rifiuto di assumere prove o di consultare l'incarto.
Il Tribunale federale precisa inoltre che l'oggetto della controversia dinanzi ad esso è limitato a quanto deciso dall'istanza precedente (art. 99 cpv. 2 LTF). Conclusioni nuove, che ampliano o modificano l'oggetto della controversia, sono irricevibili.
Infine, affinché una doglianza di violazione dei diritti costituzionali sia esaminata, essa deve essere motivata in modo chiaro e dettagliato, conformemente ai requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che l'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale amministrativo zurighese riguardava principalmente la questione della restituzione del termine di ricorso. Solo in caso di accoglimento di tale istanza il tribunale avrebbe potuto esaminare il merito, ovvero la domanda di condono fiscale. L'offerta del contribuente di pagare una "piccola parte" del debito costituisce una conclusione nuova, formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, e pertanto inammissibile.
Per quanto concerne la questione centrale della restituzione del termine, il contribuente si limita a esporre la propria difficile situazione personale. Non formula tuttavia alcuna censura ammissibile sotto il profilo del diniego di giustizia formale. Non sostiene, ad esempio, che il Tribunale amministrativo abbia dichiarato il suo ricorso tardivo a torto o abbia violato il suo diritto di essere sentito sulla questione della restituzione. Si lamenta del fatto che la sua "situazione" non sia stata presa in considerazione, il che equivale a criticare l'apprezzamento materiale dei fatti da parte dell'istanza precedente, una censura inammissibile nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale in materia di condono fiscale.
Il Tribunale federale conclude che, anche tenendo conto del fatto che si tratta di un ricorso redatto da un non giurista (per il quale i requisiti di forma sono applicati con una certa flessibilità), il memoriale non contiene alcuna argomentazione che soddisfi i requisiti di motivazione di un ricorso costituzionale. Il ricorrente non spiega in che modo il rifiuto di restituzione del termine costituirebbe un diniego di giustizia formale. In mancanza di censure ammissibili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso.
Inoltre, la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale è respinta, essendo il ricorso sin dall'inizio privo di qualsiasi possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 500.-, sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau