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Gratuito patrocinio: valutazione delle possibilità di successo di un ricorso fiscale relativo all'annualizzazione del reddito e alla deducibilità di oneri

03 July 2026

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TF, 08.06.2026, 9C_255/2026

Fatti

Una contribuente ha risieduto a Ginevra da febbraio a dicembre 2018, periodo durante il quale ha percepito un reddito da attività lavorativa di 24.000 CHF e contributi di mantenimento di 4.532 CHF. Nel 2021, l'Amministrazione fiscale cantonale ginevrina (AFC) ha notificato le cartelle esattoriali (IFD e ICC) per il 2018 a un indirizzo errato. Dopo aver annullato tali cartelle, l'AFC ne ha notificate di nuove all'indirizzo corretto il 14 luglio 2025. (Fatti, A.a, A.b)

La contribuente ha presentato un reclamo, respinto dall'AFC il 23 ottobre 2025. L'autorità fiscale ha stabilito che i redditi periodici percepiti solo per una parte dell'anno dovevano essere annualizzati per determinare l'aliquota fiscale. Di conseguenza, il reddito imponibile è stato calcolato sulla base di un reddito annuo proiettato di 27.429 CHF e di un assegno alimentare annuo di 5.179 CHF (Fatti, A.b)

La contribuente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo di prima istanza (TAPI) e ha richiesto il gratuito patrocinio. La sua istanza è stata respinta dal Tribunale civile e, successivamente, dalla Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra l'11 marzo 2026, con la motivazione che il ricorso era privo di probabilità di successo. La contribuente si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo la concessione del gratuito patrocinio sia per la procedura cantonale che per quella federale. (Fatti, B.a, B.b, C)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio, garantite dall'art. 29 cpv. 3 Cost. Una persona ha diritto al gratuito patrocinio se non dispone di risorse sufficienti e se la sua causa non appare priva di ogni probabilità di successo. Una causa è considerata priva di probabilità di successo quando le prospettive di vittoria sono notevolmente inferiori ai rischi di soccombenza, al punto che una persona ragionevole e dotata dei mezzi necessari rinuncerebbe a intraprendere la procedura. (Consid. 3.1)

La decisione di diniego del gratuito patrocinio è una decisione incidentale che può essere oggetto di ricorso immediato al Tribunale federale (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). La via di ricorso è determinata dalla controversia principale, che nella fattispecie rientra nel diritto pubblico tributario. (Consid. 1.1, 1.2)

Il Tribunale federale esamina liberamente la violazione del diritto federale, inclusi i diritti costituzionali. L'applicazione del diritto cantonale è riesaminata solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.). L'esame si basa sui fatti accertati dall'autorità precedente, a meno che non siano manifestamente inesatti o accertati in violazione del diritto. (Consid. 2)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina le argomentazioni della ricorrente per determinare se la Corte di giustizia abbia violato l'art. 29 cpv. 3 Cost. nel considerare il suo ricorso fiscale privo di probabilità di successo. (consid. 4.1)

In primo luogo, la ricorrente invoca la confusione creata dall'amministrazione fiscale (notifiche errate, procedure esecutive ritirate) per sostenere che il suo ricorso non sia privo di probabilità di successo. Il Tribunale federale respinge tale argomento, precisando che la controversia nel merito riguarda la tassazione (determinazione degli elementi imponibili) e non la riscossione dell'imposta. Gli errori procedurali legati alla riscossione sono pertanto irrilevanti ai fini della valutazione delle probabilità di successo del ricorso sulla tassazione stessa. (consid. 4.2.1)

In secondo luogo, l'allegazione di doppia imposizione internazionale, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, è giudicata inammissibile poiché non è stata presentata dinanzi all'istanza di ricorso cantonale (TAPI) e non può quindi servire a valutare le probabilità di successo di tale ricorso. Analogamente, il Tribunale federale conferma che la Corte di giustizia non ha applicato in modo arbitrario il diritto processuale cantonale (art. 326 cpv. 1 CPC rinvio) escludendo nuovi documenti prodotti tardivamente, in quanto le giustificazioni della ricorrente (difficoltà nel reperire documenti datati e stranieri) sono risultate insufficienti. (consid. 4.2.1)

In terzo luogo, in merito alla tassazione degli assegni di mantenimento, la ricorrente sostiene di averli percepiti nel 2019 e non nel 2018. Il Tribunale federale stabilisce che il momento determinante è l'acquisizione di una pretesa certa, il che sembra essere avvenuto nel 2018, rendendo corretta la tassazione per tale periodo. L'eventuale richiesta di restituzione da parte dell'ex coniuge costituisce un fatto nuovo e non provato, pertanto irrilevante. (consid. 4.2.2)

Infine, per quanto riguarda i prestiti che la ricorrente intendeva dedurre come oneri straordinari, il Tribunale federale conferma l'analisi della corte cantonale: tali oneri non sono stati provati e, in ogni caso, i debiti per spese legali o abitative non rientrano tra le deduzioni sociali ammesse dal diritto tributario (art. 33 LIFD ; art. 28 LIPP). La ricorrente ammette peraltro implicitamente la scarsa fondatezza di tale doglianza. (consid. 4.2.2)

Esito

Il Tribunale federale conclude che la Corte di giustizia non ha violato il diritto nel ritenere che il ricorso della contribuente fosse privo di possibilità di successo. Le doglianze sollevate non erano atte a modificare la tassazione contestata. Di conseguenza, il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al TAPI è confermato. (consid. 5)

Il ricorso è respinto. Anche la domanda di gratuito patrocinio per la procedura federale è respinta, essendo il ricorso sin dall'inizio privo di possibilità di successo. Non vengono prelevate spese giudiziarie data la situazione finanziaria della ricorrente. (consid. 1, 2, 3 del dispositivo)

Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau