
TPF, 20.10.2025, RR.2025.110
Fatti
Nell'ambito di un procedimento penale avviato in Ucraina nei confronti di A., le autorità ucraine hanno trasmesso alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria volta a ottenere documenti relativi a un conto bancario detenuto da C. Group. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha dato seguito alla richiesta.
Un primo ricorso presentato da C. Group dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) è stato dichiarato irricevibile, essendo il gruppo già sciolto al momento del deposito. Successivamente, A. ha chiesto al MPC di riconoscergli la qualità di parte nel procedimento di assistenza. Sosteneva che, in qualità di avente diritto economico del conto oggetto della misura di assistenza giudiziaria e unico azionista del gruppo sciolto, fosse l'unico a potersi opporre alla misura.
Il MPC ha respinto la sua richiesta, argomentando, tra l'altro, che i documenti bancari indicavano un'altra persona (D., il fratello di A.) come avente diritto economico del conto. A. ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al TPF.
Diritto
Secondo la legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), la legittimazione a ricorrere contro una misura di assistenza spetta a chiunque sia toccato personalmente e direttamente dalla misura e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 80h lett. b AIMP). Per la trasmissione di informazioni bancarie, in linea di principio, solo il titolare del conto è considerato toccato personalmente e direttamente (art. 9a lett. a OAIMP).
La giurisprudenza nega generalmente la legittimazione a ricorrere all'avente diritto economico di un conto. Un'eccezione è ammessa quando il titolare del conto è una persona giuridica che è stata sciolta e liquidata in modo non abusivo. Inoltre, l'avente diritto economico deve essere chiaramente designato nell'atto di scioglimento come beneficiario del ricavato della liquidazione e il prodotto della liquidazione deve essergli effettivamente pervenuto. L'onere della prova di tali elementi incombe su chi richiede la qualità di parte.
Applicazione al caso concreto
Il TPF esamina se il ricorrente (A.) abbia provato la sua qualità di avente diritto economico. Il tribunale rileva che il semplice fatto di essere l'azionista unico della società non è sufficiente a stabilire tale qualità.
L'analisi dei documenti bancari è determinante. Il modulo A, firmato dal ricorrente stesso al momento dell'apertura del conto, designa esplicitamente suo fratello D. come avente diritto economico («beneficial owner»), mentre il ricorrente è menzionato solo in qualità di «Administrator». Documenti successivi confermano che D. era considerato dalla banca come il detentore del controllo ed era oggetto delle verifiche in materia di riciclaggio di denaro. La banca aveva persino annotato esplicitamente che l'azionista e direttore del titolare del conto (A.) non corrispondeva all'avente diritto economico (D.).
Il tribunale conclude che gli atti del fascicolo indicano che il ricorrente aveva solo una posizione formale di azionista, mentre suo fratello D. conservava l'effettivo controllo economico sui beni. Non avendo il ricorrente provato la sua qualità di avente diritto economico, non è necessario esaminare le altre condizioni, in particolare quelle legate alla liquidazione della società.
Esito
Il Tribunale penale federale respinge il ricorso. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
