
TF, 21.10.2025, 9C_185/2025
Fatti
Una società di commercio di vini, A.________ Sàrl (di seguito: la Società), è stata sottoposta a una verifica fiscale per gli anni 2011 e 2012. Il Servizio cantonale delle contribuzioni del Vallese ha proceduto a diverse rettifiche sull'utile imponibile della Società. Le principali rettifiche contestate riguardavano:
- Una vendita di vino nel 2011 a società correlate a un prezzo nettamente inferiore a quello di acquisto, qualificata come prestazione valutabile in denaro (rettifica di 1.824.002 fr.).
- Spese di marketing fatturate nel 2011 da una società correlata, ritenute non comprovate (rettifica di 60.000 fr.).
- L'acquisto di una Porsche nel 2012, considerato una spesa non giustificata commercialmente (rettifica di 132.000 fr.).
- Una fattura per una prestazione di "filtrazione speciale" del vino nel 2012, il cui prezzo è stato ritenuto esorbitante e non conforme al mercato (rettifica di 136.269 fr.).
La Società ha contestato tali rettifiche, sostenendo in particolare che la vendita di vino in perdita fosse dovuta alla sua scarsa qualità e che gli altri oneri fossero giustificati. I suoi reclami e ricorsi sono stati respinti in gran parte dalle istanze cantonali. La Società si è quindi rivolta al Tribunale federale, invocando anche una violazione del proprio diritto di essere sentita e chiedendo la sospensione del procedimento in attesa dell'esito di un procedimento penale connesso a carico del suo gerente.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi che disciplinano la determinazione dell'utile netto imponibile delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LIFD. L'utile imponibile include i prelievi che non servono a coprire spese giustificate dall'uso commerciale, nonché i proventi non contabilizzati.
Una distribuzione dissimulata di utile viene riconosciuta se sono soddisfatte quattro condizioni:
1) la società effettua una prestazione senza una controprestazione equivalente;
2) tale prestazione è accordata a un azionista o a una persona a lui vicina;
3) essa non sarebbe stata accordata alle medesime condizioni a un terzo (violazione del principio di libera concorrenza o dealing at arm's length);
4) la sproporzione è manifesta e riconoscibile dagli organi della società.
Gli oneri non giustificati dall'uso commerciale sono spese che non hanno un legame diretto con il reddito conseguito o che servono principalmente a soddisfare gli interessi privati dell'azionista. Spetta al contribuente provare il carattere commercialmente giustificato di una spesa.
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non include un diritto assoluto all'audizione di testimoni. Un'autorità può rinunciare a un mezzo istruttorio tramite un apprezzamento anticipato delle prove, se ritiene, senza arbitrio, che tale misura non sarebbe atta a modificare il proprio convincimento.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge tutti i reclami della Società.
- Reclami procedurali: Il rifiuto di sospendere il procedimento fiscale in attesa dell'esito di quello penale non è arbitrario. Allo stesso modo, il rifiuto di ascoltare testimoni è giustificato da una valutazione anticipata delle prove non arbitraria, disponendo il tribunale di elementi già sufficienti (in particolare un verbale di audizione).
- Ripresa per vendita di vino a una persona vicina: La vendita di vino a società detenute da una persona vicina a un prezzo ampiamente inferiore al costo di acquisizione, mentre vino simile veniva venduto a terzi a un prezzo molto più elevato, costituisce una distribuzione dissimulata di utili. La Società non è riuscita a dimostrare che tale transazione rispettasse il principio di libera concorrenza. Il carattere potenzialmente illecito di alcune operazioni è irrilevante in virtù del principio di neutralità del diritto tributario.
- Ripresa per spese di marketing: La Società non ha fornito alcuna prova dell'effettività delle prestazioni di marketing fatturate. La ripresa è dunque confermata, non perché la spesa fosse inopportuna, ma perché la sua realtà non è stata dimostrata.
- Ripresa per spese di filtrazione: Essendo il prezzo fatturato per la filtrazione (1,50 fr./litro) oltre 180 volte superiore al prezzo usuale di mercato (0,80 fr./ettolitro), la Società non è riuscita a dimostrare che la spesa fosse commercialmente giustificata.
- Ripresa per l'acquisto della Porsche: L'acquisto di un veicolo di lusso di questo tipo non corrisponde all'uso commerciale di una società di commercio di vino e mirava a soddisfare il gusto personale del suo gerente. Si tratta di un onere non giustificato commercialmente.
Poiché gli stessi principi si applicano in materia di imposta cantonale e comunale (art. 24 cpv. 1 lett. a LAID), il ricorso è respinto anche su questo punto.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso della Società, sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonale e comunale. Le riprese effettuate dall'autorità fiscale sono confermate. Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau
