
TF, 12.11.2025, 1C_658/2025
Fatti
Nell'ambito di un'indagine per truffa in materia di investimenti finanziari, la Procura di Stoccarda ha richiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera. Il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo ha dato seguito alla richiesta e ha ordinato l'esibizione di documenti bancari relativi a un conto detenuto da A., imponendo al contempo al titolare del conto il divieto di informare. Dopo la revoca di tale divieto, il Ministero pubblico ha emesso un decreto di chiusura che autorizza la trasmissione dei documenti alle autorità tedesche. A., residente all'estero, è stato informato di tale decisione tramite la sua banca e ha presentato ricorso al Tribunale penale federale. Ha fatto valere una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), non essendo stato informato in precedenza del procedimento. Il Tribunale penale federale ha respinto il suo ricorso. A.________ ha quindi adito il Tribunale federale.
Diritto
Ai sensi dell'art. 84 della legge sul Tribunale federale (LTF), un ricorso in materia di assistenza internazionale in materia penale è ammissibile solo se concerne, in particolare, la trasmissione di informazioni coperte da segreto e se si tratta di un caso particolarmente importante. Un caso è considerato particolarmente importante, tra l'altro, se vi sono motivi per ritenere che siano stati violati principi fondamentali della procedura. Conformemente all'art. 80m della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e all'art. 9 della relativa ordinanza (OAIMP), una parte residente all'estero ha l'obbligo di eleggere un domicilio di notificazione in Svizzera. In mancanza, la notificazione degli atti procedurali può essere omessa. Secondo la giurisprudenza costante, spetta alla banca informare il proprio cliente dell'esistenza di una procedura di assistenza che lo riguarda. Questa soluzione è rigorosa, ma necessaria tenuto conto dell'interesse pubblico affinché le richieste di assistenza giudiziaria siano trattate rapidamente (cfr. art. 17a AIMP).
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie si tratta certamente della trasmissione di informazioni coperte da segreto (dati bancari) e quindi di un ambito in cui il ricorso è possibile in virtù dell'art. 84 cpv. 1 LTF. La censura del ricorrente, fondata su una pretesa violazione del suo diritto di essere sentito, è respinta. Il Tribunale federale ricorda che il ricorrente, residente all'estero, non ha eletto un domicilio di notificazione in Svizzera. Conformemente alla legge e alla giurisprudenza, l'autorità non era quindi tenuta a informarlo direttamente. Tale compito spetta alla banca. Il Tribunale federale sottolinea che sono trascorsi diversi mesi tra la revoca del divieto di informare e l'emanazione del decreto di chiusura, lasciando tempo sufficiente alla banca per informare il proprio cliente e a quest'ultimo per eleggere un domicilio di notificazione e far valere i propri diritti. La decisione dell'istanza precedente è quindi conforme al diritto e alla giurisprudenza consolidata, e non vi è motivo per il Tribunale federale di esaminare ulteriormente la causa.
Esito
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.
Newsletter Silex pubblicata in collaborazione con Elisabetta Tizzoni
