
TF, 19.05.2026, 9C_325/2025
Fatti
Due coniugi, contribuenti ginevrini, gestiscono imprese individuali nel settore immobiliare. Nel 2011 avviano un'attività di negoziazione sui mercati finanziari (trading Forex), che si conclude con una perdita non dichiarata. Per il periodo fiscale 2012, dichiarano un utile di 659'373 CHF derivante da tale attività. L'Amministrazione fiscale cantonale (AFC) rifiuta di qualificarli come commercianti professionali di titoli, considerando tale guadagno come un guadagno in capitale privato esente da imposte, decisione che non è stata contestata. (let. A.a, A.b)
Per i periodi fiscali dal 2013 al 2019, i contribuenti si dichiarano negozianti in valori mobiliari e richiedono la deduzione di ingenti perdite derivanti dalla loro attività di trading. A eccezione di un guadagno nel 2017 (169'843 CHF), tale attività genera perdite sostanziali ogni anno, tra cui una perdita di oltre 9,5 milioni di CHF nel 2013. Sull'intero periodo 2012-2021, le perdite dichiarate superano i 12 milioni di CHF a fronte di guadagni totali di circa 829'000 CHF (let. A.c, B.a, 7.2.3)
L'AFC rifiuta la deduzione di tali perdite, sostenendo che il trading non costituisca un'attività lucrativa indipendente. Tale posizione viene confermata in successione dal Tribunale amministrativo di prima istanza (TAPI) e successivamente dalla Corte di giustizia del Cantone di Ginevra. I contribuenti si rivolgono quindi al Tribunale federale, chiedendo il riconoscimento del loro status di commercianti professionali di titoli e la deduzione delle perdite per gli anni dal 2013 al 2019. (let. B, C)
Diritto
Affinché una perdita sia deducibile dal reddito imponibile ai fini dell'imposta federale diretta (art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD) e dell'imposta cantonale e comunale (art. 10 cpv. 1 lett. c LHID), essa deve derivare da un'attività lucrativa indipendente ed essere stata correttamente contabilizzata. (consid. 6, 9)
Secondo la giurisprudenza costante, un'attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD) è un'attività esercitata per conto proprio, a proprio rischio, in un'organizzazione liberamente scelta e a scopo di lucro. Per qualificare un'attività come commercio professionale di titoli, vengono esaminati diversi indici, quali il carattere sistematico delle operazioni, la frequenza delle transazioni, il ricorso a fondi di terzi o l'utilizzo di conoscenze specifiche. (consid. 7, 7.1)
Un criterio essenziale e imprescindibile è lo scopo di lucro, che deve essere esaminato sotto un profilo soggettivo (l'intenzione di realizzare un profitto) e oggettivo (la capacità dell'attività di generare un profitto nel tempo). Se l'intenzione di profitto è generalmente presunta nel trading di titoli (criterio soggettivo), il criterio oggettivo richiede che l'attività sia redditizia a lungo termine. Perdite iniziali o difficoltà passeggere sono ammissibili, ma se l'attività è durevolmente e strutturalmente in perdita, essa non può essere qualificata come attività lucrativa indipendente, poiché priva di giustificazione economica. La mancanza di redditività è di per sé sufficiente a escludere la qualifica di attività lucrativa indipendente, a prescindere dagli altri indici. (consid. 7.2, 7.2.1, 7.2.2)
L'onere della prova dei fatti che consentono una deduzione fiscale, come l'esistenza di un'attività lucrativa indipendente e la corretta contabilizzazione delle perdite, spetta al contribuente. (consid. 5)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale dichiara innanzitutto il ricorso inammissibile per i periodi fiscali dal 2015 al 2019. La Corte di giustizia aveva infatti fondato la propria decisione su una duplice motivazione: l'assenza di una contabilità conforme e il carattere non redditizio dell'attività. Non avendo i ricorrenti validamente contestato il primo motivo (contabilità) per tali anni, il loro ricorso risulta inammissibile su questo punto. La controversia è dunque limitata agli anni 2013 e 2014. (consid. 1.3.2, 4)
Il Tribunale federale esamina in seguito il criterio oggettivo della redditività. Rileva che l'attività di trading dei ricorrenti è stata massicciamente e quasi continuamente in perdita tra il 2011 e il 2021. Le perdite cumulate di oltre 12 milioni di CHF contrastano con guadagni sporadici e decisamente inferiori. Tale situazione non può essere assimilata né a una difficile fase di avvio né a una difficoltà passeggera. Il carattere strutturalmente e durevolmente deficitario dell'attività dimostra l'assenza di una giustificazione economica. (consid. 7.2.3)
Non essendo soddisfatto il criterio oggettivo della redditività, l'attività di trading dei ricorrenti non può essere qualificata come attività lucrativa indipendente. Questa conclusione è di per sé sufficiente per negare la deduzione delle perdite addotte. Diventa pertanto superfluo esaminare gli altri indici del commercio professionale di titoli (frequenza delle transazioni, finanziamento, ecc.) o verificare se le perdite siano state correttamente contabilizzate per gli anni 2013 e 2014. (consid. 7.3)
Essendo i principi identici in materia di imposta cantonale e comunale armonizzata (LAID), il ragionamento si applica anche a questo aspetto del ricorso. (consid. 9)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile (ovvero per i periodi fiscali 2013 e 2014). Conferma la decisione della Corte di giustizia, negando la qualifica di attività lucrativa indipendente all'attività di trading dei ricorrenti a causa del suo carattere durevolmente deficitario. Di conseguenza, le perdite subite non sono deducibili dal loro reddito imponibile. Le spese giudiziarie, pari a 22'000 CHF, sono poste a carico dei ricorrenti. (consid. 1, 2, 3, 10)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau