
TF, 28.05.2026, 9C_90/2026
Fatti
In seguito al decesso della loro zia nel 2019, A. e suo fratello C. sono stati tassati per l'imposta di successione dai cantoni di Vaud e Berna. Una prima procedura di ricorso contro la tassazione bernese si è conclusa con una sentenza del Tribunale federale del 2 novembre 2023, che ha dichiarato il ricorso di A. irricevibile, accogliendo invece quello del fratello C.. Basandosi su tale sentenza, A. ha avviato una nuova procedura chiedendo la revisione della propria tassazione bernese. Poiché la sua richiesta è stata respinta dall'Amministrazione fiscale bernese e successivamente dalla Commissione di ricorso in materia fiscale, egli si è rivolto al Tribunale amministrativo del cantone di Berna. (A.a, A.b)
Nell'ambito di questa nuova procedura dinanzi al Tribunale amministrativo, e dopo un primo scambio di scritti, A. ha chiesto la ricusazione del giudice istruttore, Christophe Tissot, con la motivazione che quest'ultimo aveva partecipato al giudizio cantonale del 27 dicembre 2022, reso nella prima procedura e a lui sfavorevole. Con sentenza del 29 dicembre 2025, il Tribunale amministrativo ha dichiarato tale istanza di ricusazione irricevibile. A. ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale decisione. (A.c, B, C)
Diritto
Il Tribunale federale richiama la garanzia di un giudice indipendente e imparziale, sancita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. Tale garanzia consente di ricusare un magistrato quando circostanze oggettive suscitano un'apparenza di prevenzione e fanno temere una parzialità. Le impressioni puramente soggettive di una parte non sono sufficienti. La giurisprudenza stabilisce che la semplice partecipazione di un giudice a una procedura precedente riguardante la stessa parte, anche se la decisione le è stata sfavorevole, non costituisce di per sé un motivo di ricusazione. (consid. 3.1)
Inoltre, un principio generale di procedura prevede che la parte a conoscenza di un motivo di ricusazione debba invocarlo immediatamente ("senza indugio"). Se ritarda nel farlo, pur conoscendo o dovendo conoscere tale motivo usando l'attenzione richiesta, decade dal diritto di avvalersene in seguito. (consid. 3.2)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina in primo luogo la tardività dell'istanza di ricusazione. Rileva che il ricorrente è venuto a conoscenza del nome del giudice istruttore, Christophe Tissot, al più tardi al momento della notifica di un'ordinanza procedurale il 7 ottobre 2025. Tuttavia, ha depositato la sua istanza di ricusazione solo il 28 novembre 2025, ovvero quasi un mese e mezzo dopo. Il Tribunale federale giudica tale attesa eccessiva e considera l'istanza tardiva. L'argomentazione del ricorrente, secondo cui non avrebbe prestato particolare attenzione a un'ordinanza "puramente procedurale", viene respinta. In quanto parte del procedimento, era suo dovere leggere attentamente le comunicazioni del tribunale e qualsiasi sua negligenza non può costituire una giustificazione. (consid. 4.2)
In via sussidiaria, e anche se l'istanza non fosse stata tardiva, il Tribunale federale analizza il merito del gravame. Conferma la posizione dell'istanza precedente: il fatto che il giudice Tissot abbia partecipato a un giudizio precedente sfavorevole al ricorrente non costituisce un motivo di ricusazione sufficiente ai sensi dell'art. 30 Cost. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che le due procedure non vertono sulle medesime questioni giuridiche. La prima procedura riguardava un problema di doppia imposizione intercantonale, mentre la procedura attuale verte su una domanda di revisione di una decisione di tassazione. Il ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto che dimostri una parzialità del giudice nella nuova causa. Anche l'invocazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. b della legge cantonale bernese (LPJA), che impone la ricusazione in caso di partecipazione alla "decisione precedente", viene respinta, non essendo il giudizio cantonale del 2022 la "decisione precedente" della procedura di revisione attuale. (consid. 4.3)
In conclusione, il Tribunale amministrativo non ha violato il diritto federale, e in particolare l'art. 30 cpv. 1 Cost., dichiarando l'istanza di ricusazione irricevibile per tardività e, peraltro, considerandola infondata. (consid. 4.4)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 2'000, sono poste a carico del ricorrente. (consid. 1, 5, 6)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau