
TF, 21.05.2026, 9C_89/2026
Fatti
La società A. AG ha presentato il proprio bilancio COV (Composti Organici Volatili) per l'esercizio 2023/2024 all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), richiedendo un rimborso della tassa d'incentivazione pari a CHF 220'269. Dopo una verifica e alcune correzioni minori, l'UDSC ha concesso tale importo il 1° luglio 2025. L'11 luglio 2025, ovvero dopo la chiusura dell'esercizio contabile (30 giugno 2024) e dopo la scadenza del termine di sei mesi per la presentazione della domanda, A. AG ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. La società ha presentato un bilancio COV rettificato, spiegando che era stato commesso un errore nella contabilizzazione di transazioni con una società sorella, e ha richiesto un rimborso supplementare di CHF 83'727.60. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, considerando la domanda aggiuntiva come tardiva. A. AG si è quindi rivolta al Tribunale federale. (Fatti A, B e C)
Diritto
La tassa d'incentivazione sui COV è disciplinata dalla Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dall'Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV). Chiunque importi o fabbrichi COV è in linea di principio soggetto alla tassa (art. 35a cpv. 1 LPAmb). Sono possibili esoneri, in particolare se i COV sono utilizzati in modo tale da non inquinare l'ambiente (art. 35a cpv. 3 LPAmb). Se le condizioni di esonero sono comprovate dopo il pagamento della tassa, quest'ultima viene rimborsata (art. 35c cpv. 2 LPAmb). Per ottenere un rimborso, il soggetto passivo deve tenere una contabilità e redigere un bilancio COV (art. 10 cpv. 1 OCOV). L'articolo 19 OCOV, intitolato "Perenzione del diritto al rimborso", è centrale. Il suo primo capoverso stabilisce che le domande di rimborso devono essere presentate entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, con possibilità di proroga. Il suo secondo capoverso prevede che il diritto al rimborso si estingue in ogni caso due anni dopo la nascita del motivo di rimborso. La qualificazione giuridica del termine di sei mesi di cui all'art. 19 cpv. 1 OCOV come termine di perenzione è al centro della controversia. (Consid. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina se l'istanza precedente abbia correttamente qualificato il termine di sei mesi di cui all'art. 19 cpv. 1 OCOV come termine di perenzione, comportando la perdita del diritto a un rimborso supplementare. La ricorrente sosteneva che non si trattasse di un termine di perenzione, argomentando che il termine "si estingue" appare solo al secondo capoverso e che la possibilità di prorogare il termine del primo capoverso è incompatibile con la natura di un termine di perenzione. Il Tribunale federale respinge tali argomentazioni. Sottolinea che la rubrica dell'art. 19 OCOV ("Perenzione del diritto al rimborso") si applica all'intero articolo, compreso il primo capoverso. Il legislatore ha quindi chiaramente voluto fissare un limite assoluto per far valere il diritto al rimborso. Il fatto che un termine di perenzione possa essere legalmente prorogato da una disposizione specifica non ne contraddice la natura. Il Tribunale precisa che i due capoversi dell'art. 19 OCOV perseguono scopi complementari: il primo capoverso garantisce un conteggio rapido fissando un termine di presentazione a pena di decadenza del diritto, mentre il secondo capoverso fissa un limite temporale assoluto di due anni, anche se la domanda è presentata entro il termine di sei mesi. Il Tribunale scarta inoltre il paragone con la procedura di impegno (art. 22b OCOV), che mira a un altro obiettivo (verificare un esonero provvisorio) e non permette di trarre conclusioni per il caso di specie. Avendo la ricorrente presentato il proprio bilancio rettificato e la domanda di rimborso supplementare l'11 luglio 2025, ovvero dopo la scadenza del termine di perenzione del 31 dicembre 2024 (sei mesi dopo la fine dell'esercizio al 30 giugno 2024), il suo diritto all'importo aggiuntivo è perento. L'istanza precedente non ha dunque violato il diritto nel rifiutarsi di prendere in considerazione il bilancio rettificato tardivo. (Consid. 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4)
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso di A. AG. Conferma la decisione del Tribunale amministrativo federale, giudicando che il diritto a un rimborso supplementare era perento a causa della presentazione della domanda rettificata dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto all'art. 19 cpv. 1 OCOV. Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente. (Consid. 1, 2, 5 e Dispositivo)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau