
TF, 20.04.2026, 9C_77/2025
Fatti
La controversia riguarda la tassazione dei coniugi A.________ e B.________ per i periodi fiscali 2012 e 2013, in relazione alla vendita di un importante pacchetto azionario della società D.________ AG.
Nell'agosto 2020, i contribuenti firmano un accordo con l'autorità fiscale del Cantone Ticino, che stabilisce le modalità di tassazione della plusvalenza realizzata su tale vendita per l'anno 2012. Sulla base di questo accordo, l'ufficio di tassazione ticinese emana le decisioni di tassazione per il 2012 e il 2013 nel dicembre 2020. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), in qualità di autorità di vigilanza, non approva tale accordo. Ritiene che la plusvalenza avrebbe dovuto essere trattata diversamente e ricorre contro le due decisioni di tassazione dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Con sentenza del 18 dicembre 2024, la Corte cantonale ticinese si pronuncia in modo distinto sui due anni:
- Per il 2013: respinge il ricorso dell'AFC e conferma la tassazione iniziale. La decisione è quindi definitiva per questo periodo.
- Per il 2012: accoglie il ricorso dell'AFC, annulla la tassazione iniziale e rinvia l'incarto all'ufficio di tassazione affinché proceda a una nuova tassazione includendo l'integralità della plusvalenza sulla vendita delle azioni, previa deduzione degli eventuali costi. La decisione è quindi una decisione di rinvio (incidentale) per questo periodo.
I contribuenti, insoddisfatti di tale decisione, ricorrono al Tribunale federale chiedendo la conferma delle tassazioni iniziali del dicembre 2020 per entrambi gli anni.
Diritto
1. Legittimazione e interesse a ricorrere (art. 89 LTF)
Per poter ricorrere al Tribunale federale, una parte deve avere un interesse pratico e attuale all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Non vi è interesse a ricorrere se la parte chiede la conferma di quanto già ottenuto.
2. Ricorso contro una decisione di rinvio (decisione incidentale) (art. 93 LTF)
- Una decisione di rinvio, che non pone fine alla procedura, è una decisione incidentale.
- Il ricorso immediato contro una tale decisione è possibile solo in casi eccezionali e rigorosi:
- Se la decisione può causare un pregiudizio irreparabile (generalmente di natura giuridica; un semplice prolungamento della procedura non è sufficiente).
- Se l’accoglimento del ricorso può portare immediatamente a una decisione finale ed evitare una procedura probatoria lunga e costosa.
- La parte ricorrente deve dimostrare in modo dettagliato che una di queste condizioni è soddisfatta.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale ha esaminato l’ammissibilità del ricorso separatamente per ogni periodo fiscale e ha concluso per la sua totale inammissibilità.
1. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2013
- La Corte cantonale ha respinto il ricorso dell’AFC, dando quindi pienamente ragione ai contribuenti per quest’anno.
- Chiedendo al Tribunale federale di confermare la tassazione del 2013, i contribuenti richiedono esattamente ciò che la Corte cantonale ha già loro concesso.
Non hanno quindi alcun interesse pratico e attuale a ricorrere per questo periodo.
- Il ricorso è inammissibile su questo punto.
2. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2012
- La decisione della Corte cantonale è una decisione di rinvio (incidentale), poiché incarica l’autorità inferiore di procedere a una nuova tassazione tenendo conto di nuove istruzioni (deduzione di spese).
- I contribuenti non hanno dimostrato in che modo tale decisione di rinvio soddisferebbe le condizioni dell’art. 93 LTF:
- Non sussiste alcun pregiudizio irreparabile, poiché il semplice fatto di dover partecipare a una nuova procedura di tassazione non ne costituisce uno.
- La nuova tassazione, che consiste nel ricalcolare l’utile e nel dedurre le spese, non comporta una procedura probatoria particolarmente lunga o costosa.
- Le condizioni per un ricorso immediato contro una decisione incidentale non sono pertanto soddisfatte.
- Il ricorso è parimenti inammissibile su questo punto.
Esito
Il Tribunale federale dichiara il ricorso interamente inammissibile.
Le spese giudiziarie di CHF 5’000.- sono poste a carico dei contribuenti ricorrenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau