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Condono fiscale e condizioni di ammissibilità del ricorso al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF)

18 March 2026

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TF, 17.02.2026, 9C_699/2025

Fatti

Nel 2009, alcuni contribuenti residenti nel Canton Argovia hanno trasferito temporaneamente il proprio domicilio nel Cantone dei Grigioni. Durante tale periodo, il coniuge ha ottenuto il versamento in contanti della propria prestazione di libero passaggio, pari a circa 3,45 milioni di CHF, con la motivazione di voler avviare un'attività indipendente, condizione che non verrà mai soddisfatta. Dopo il loro ritorno in Argovia, avvenuto alcuni mesi più tardi, è sorta una lunga controversia in merito alla competenza fiscale.

Il Tribunale federale ha infine stabilito che la sovranità fiscale spettava esclusivamente al Canton Argovia e che, in assenza di un valido motivo per il versamento in contanti, il capitale doveva essere tassato come reddito ordinario e non ad un'aliquota agevolata. Dopo che la tassazione ordinaria per l'imposta federale diretta 2009 è passata in giudicato, i contribuenti, disponendo di un patrimonio netto di circa 1,7 milioni di CHF, hanno presentato una domanda di condono fiscale per un importo di 362'640,40 CHF. Tale domanda è stata respinta dalle autorità argoviesi, decisione confermata dal tribunale amministrativo speciale cantonale. I contribuenti ricorrono contro tale rifiuto dinanzi al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione di condono fiscale. Ai sensi dell'art. 83 lett. m della legge sul Tribunale federale (LTF), tale ricorso è inammissibile, a meno che non riguardi l'imposta federale diretta (o le imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza) e sollevi una questione giuridica di principio o si tratti di un caso di particolare importanza.

Una questione giuridica di principio deve essere una questione nuova, la cui chiarificazione è necessaria per garantire un'applicazione uniforme del diritto. Essa deve imperativamente vertere sul diritto al condono fiscale e non sulla tassazione in sé. La procedura di condono non può in alcun caso servire a contestare la fondatezza di una tassazione passata in giudicato.

Il condono fiscale, disciplinato dall'art. 167 cpv. 1 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), è subordinato a due condizioni cumulative: il contribuente deve trovarsi in una situazione di bisogno e il pagamento dell'imposta deve costituire per lui un grave rigore. La giurisprudenza costante precisa che non sussiste alcun diritto al condono fiscale.

In caso di inammissibilità del ricorso ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è esperibile solo per la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). La sua ammissibilità presuppone un interesse giuridicamente protetto (art. 115 lett. b LTF). In assenza di un diritto al condono, il contribuente non dispone di un interesse materiale giuridicamente protetto all'annullamento della decisione di rifiuto.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina innanzitutto l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Rileva che le argomentazioni dei contribuenti mirano in realtà a contestare il metodo di tassazione (imposizione ordinaria anziché preferenziale), il che è inammissibile in una procedura di condono, essendo la tassazione definitiva.

I contribuenti non sollevano alcuna questione giuridica di principio relativa al diritto al condono. La condizione della "situazione di rigore" non è manifestamente soddisfatta alla luce del loro patrimonio. Venendo meno una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 167 LIFD, la domanda di condono doveva in ogni caso essere respinta. L'argomentazione secondo cui l'imposta intacca il loro capitale di previdenza non costituisce una "particolare gravità" ai sensi della legge, bensì la conseguenza normale dell'imposizione di un reddito. Il caso non è nemmeno "di importanza particolare". Il conflitto di competenza iniziale con il Cantone dei Grigioni è già stato risolto dal Tribunale federale, che ha ordinato ai Grigioni di rivedere la loro tassazione e di rimborsare le imposte riscosse.

Non essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 83 lett. m LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.

Per quanto riguarda il ricorso sussidiario in materia costituzionale, il Tribunale federale rileva che, in assenza di un diritto al condono fiscale, i contribuenti non hanno l'interesse materiale giuridicamente protetto richiesto dall'art. 115 lett. b LTF. Inoltre, non invocano alcuna violazione dei loro diritti procedurali che potrebbe fondare un interesse procedurale giuridicamente protetto. Anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale è pertanto inammissibile.

Esito

Il Tribunale federale dichiara inammissibili sia il ricorso in materia di diritto pubblico che il ricorso sussidiario in materia costituzionale. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau