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Doppia imposizione intercantonale: riporto delle perdite e contestazione di una tassazione passata in giudicato

26 June 2026

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TF, 21.05.2026, 9C_663/2025

Fatti

Una società anonima (la contribuente), con sede nel cantone di Svitto (SZ), ha venduto un immobile situato nel comune di U., cantone di Zurigo (ZH), il 30 settembre 2019. Tale vendita ha generato un utile immobiliare di CHF 3'506'400, sul quale il comune di U./ZH ha prelevato un'imposta sugli utili immobiliari di CHF 946'532.80 tramite una decisione di tassazione del 5 ottobre 2020. Tale decisione è passata in giudicato. (A.a)

Per lo stesso periodo fiscale 2019, l'amministrazione fiscale di Svitto ha accertato un utile netto totale di CHF 2'484'600, composto dall'utile immobiliare zurighese e da una perdita d'esercizio di CHF 1'400'664. Nell'ambito della ripartizione intercantonale, Svitto ha attribuito l'integralità dell'utile netto al cantone di Zurigo. Anche questa tassazione svittese per il 2019 è passata in giudicato. (A.b)

In sede di tassazione per il periodo fiscale 2020, l'amministrazione fiscale di Svitto ha negato alla contribuente il diritto di riportare la perdita subita nel 2019. Ha ritenuto che tale perdita avrebbe dovuto essere imputata all'utile immobiliare realizzato nel cantone di Zurigo nel 2019. (A.c)

I ricorsi cantonali presentati dalla contribuente contro la tassazione 2020 nel cantone di Svitto sono stati respinti. Parallelamente, un'istanza di revisione della tassazione zurighese del 2019 è stata dichiarata irricevibile dalle autorità zurighesi, decisione anch'essa passata in giudicato. La contribuente adisce il Tribunale federale chiedendo, in via principale, l'annullamento della tassazione zurighese del 2019 e, in via subordinata, il riconoscimento del riporto della perdita nel cantone di Svitto per il periodo 2020 e i successivi. (B, C)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di doppia imposizione intercantonale. Secondo la giurisprudenza, un contribuente può contestare una decisione di tassazione di un cantone, anche se passata in giudicato, nell'ambito di un ricorso diretto contro la decisione di un altro cantone, a condizione che le due decisioni concernano lo stesso periodo fiscale e che la via di ricorso sia stata esaurita in almeno uno dei cantoni. (1.1.1)

Il Tribunale federale esamina liberamente la violazione del diritto federale, compreso il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.). Le regole giurisprudenziali in materia di doppia imposizione sono assimilate al diritto federale, il che conferisce al Tribunale un pieno potere di esame. Per contro, riesamina i fatti accertati dall'istanza precedente solo se manifestamente inesatti (arbitrari) o fondati su una violazione del diritto. (2.1, 2.2, 2.3)

Una doppia imposizione intercantonale vietata dall'art. 127 cpv. 3 Cost. sussiste quando:

  1. un contribuente è tassato da due o più cantoni per lo stesso oggetto fiscale e durante lo stesso periodo (doppia imposizione effettiva);
  1. un cantone eccede la propria sovranità fiscale in violazione delle regole di conflitto e riscuote un'imposta che spetta a un altro cantone (doppia imposizione virtuale);
  1. un cantone assoggetta un contribuente a un carico fiscale più gravoso per il solo motivo che è parimenti legato a un altro cantone (divieto di discriminazione). (3.1)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina innanzitutto la ricevibilità delle conclusioni della contribuente. Le conclusioni principali ed eventuali, volte ad annullare la decisione di tassazione zurighese del 2019, sono giudicate irricevibili. Il ricorso è infatti formalmente diretto contro una decisione del Tribunale amministrativo svittese concernente il periodo fiscale 2020. Tuttavia, per il periodo 2019, non è stata resa alcuna decisione cantonale di ultima istanza, essendo le tassazioni di entrambi i cantoni passate in giudicato. La condizione giurisprudenziale che permette di contestare una tassazione di un altro cantone per lo stesso periodo non è dunque soddisfatta. (1.1.2)

Solo la conclusione subordinata, relativa al riconoscimento del riporto della perdita per il periodo fiscale 2020 nel cantone di Svitto, è ricevibile. (1.2)

Nel merito, il Tribunale federale analizza se il rifiuto del riporto delle perdite nel 2020 da parte del Cantone di Svitto costituisca una doppia imposizione. La contribuente sostiene che il fatto che la perdita del 2019 non sia stata presa in considerazione a Zurigo nel 2019 e che il suo riporto sia stato successivamente rifiutato a Svitto nel 2020 crei una doppia imposizione. Il Tribunale federale respinge tale ragionamento. Rileva che per il periodo fiscale 2020, oggetto della controversia, non vi è né imposizione dello stesso oggetto fiscale da parte di due Cantoni, né conflitto di sovranità fiscale. La controversia non verte sullo stesso oggetto fiscale (utile 2020) né sullo stesso periodo fiscale (2020 contro 2019). (3.2)

Il Tribunale federale sottolinea che il problema della contribuente deriva dal fatto che le decisioni di tassazione del 2019 sono passate in giudicato senza essere state contestate tempestivamente. Le doglianze relative alla mancata imputazione della perdita sul guadagno immobiliare avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito di un ricorso contro la tassazione zurighese del 2019. Il rifiuto del riporto delle perdite nel 2020 da parte del Cantone di Svitto non costituisce una doppia imposizione ai sensi dell'art. 127 cpv. 3 Cost., bensì la conseguenza del passaggio in giudicato delle decisioni del 2019. (3.2)

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie, pari a 6'000 CHF, sono poste a carico della contribuente. (1, 2, 4)






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau