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Imposte cantonali: Recupero di una plusvalenza immobiliare e tassazione d'ufficio per mancata collaborazione del contribuente

02 March 2026

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TF, 29.01.2026, 9C_655/2025, 9C_656/2025

Fatti

Una società anonima (la ricorrente), con sede nel cantone di Nidvaldo e attiva nel settore immobiliare, è in controversia con l'Amministrazione fiscale del cantone di Soletta (la resistente) per diversi periodi fiscali.

Per il periodo 2015, la resistente ha aggiunto un importo di CHF 200'000.- all'utile imponibile della società, qualificandolo come guadagno derivante dalla vendita di un immobile situato nel cantone di Soletta. La società ha contestato tale ripresa, sostenendo che tale importo costituisse capitale proprio contabilizzato nel 2014.

Per i periodi 2017 e 2018, non avendo la società presentato le dichiarazioni fiscali, la resistente ha proceduto a una tassazione d'ufficio basata su una stima. L'opposizione presentata dalla società contro tale tassazione è stata dichiarata irricevibile dalla resistente.

Il Tribunale tributario del cantone di Soletta ha respinto i ricorsi della società per entrambe le controversie. La società si è quindi rivolta al Tribunale federale.

Diritto

  1. Assoggettamento limitato : Una persona giuridica che non ha né la sede né l'amministrazione effettiva nel cantone di Soletta vi è assoggettata in modo limitato se è proprietaria di immobili, detiene diritti su di essi o ne fa commercio. L'imposta grava quindi sull'utile e sul capitale afferenti a tale attività (§ 85 cpv. 2 lett. c e § 86 cpv. 2 StG/SO).
  2. Tassazione d'ufficio : Se un contribuente non adempie ai propri obblighi procedurali nonostante una diffida (ad es. non presenta la dichiarazione), l'autorità fiscale procede a una tassazione d'ufficio secondo il proprio apprezzamento (§ 147 cpv. 2 StG/SO ; art. 46 LAID).
  3. Contestazione della tassazione d'ufficio : Una tassazione d'ufficio può essere contestata solo per manifesta inesattezza. L'opposizione deve essere motivata e corredata dai mezzi di prova. In mancanza di tali requisiti, l'opposizione è irricevibile (§ 249 cpv. 4 StG/SO ; art. 48 cpv. 2 LAID). Per ottenere l'esame nel merito, il contribuente deve eliminare completamente l'incertezza sui fatti fornendo tutti i documenti necessari per una tassazione corretta.
  4. Procedura dinanzi al Tribunale federale : Nuovi fatti e mezzi di prova sono ammissibili solo se scaturiscono dalla decisione dell'istanza precedente (art. 99 cpv. 1 LTF). La violazione dei diritti fondamentali deve essere oggetto di un'argomentazione specifica (art. 106 cpv. 2 LTF).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale (TF) riunisce le due cause per connessione.

Dichiara sin da subito irricevibili i nuovi documenti (conti annuali e dichiarazioni fiscali 2017-2018) prodotti dalla ricorrente, poiché creati dopo la sentenza cantonale e che avrebbero potuto essere prodotti molto tempo prima.

Per quanto riguarda il periodo 2015, il TF ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato in che modo l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente sia manifestamente inesatto. Il ripristino di CHF 200'000.- si basa su un contratto di compravendita e su una comunicazione dell'ufficio del registro fondiario. La semplice asserzione della ricorrente secondo cui si tratterebbe di fondi propri è insufficiente. Il TF respinge inoltre le censure di violazione del diritto di essere sentiti, avendo la ricorrente avuto diverse occasioni per esprimersi.

Per quanto riguarda i periodi 2017 e 2018, il TF conferma che le condizioni per una tassazione d'ufficio erano soddisfatte, non avendo la ricorrente presentato le proprie dichiarazioni. Per contestare tale tassazione, avrebbe dovuto dimostrarne il carattere manifestamente errato fornendo una contabilità completa e le relative dichiarazioni fiscali. La produzione di conti economici non firmati e di alcuni estratti conto durante la procedura di opposizione è risultata insufficiente per consentire una tassazione corretta. Di conseguenza, l'autorità fiscale era legittimata a non entrare nel merito dell'opposizione e il tribunale cantonale ha correttamente confermato tale decisione.

Esito

Il Tribunale federale respinge i ricorsi nella misura in cui sono ammissibili e pone le spese giudiziarie, pari a CHF 10'500.-, a carico della società ricorrente.






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau