
TF, 03.02.2026, 9C_653/2025
Fatti
A seguito di uno scambio automatico di informazioni, l'amministrazione fiscale ginevrina ha scoperto che due coniugi contribuenti detenevano polizze vita non dichiarate presso una compagnia estera. L'amministrazione ha avviato una procedura di recupero d'imposta e di sottrazione fiscale, infliggendo loro delle multe per i periodi dal 2014 al 2018. In seguito a reclamo, l'amministrazione ha riconosciuto che i contribuenti avevano agito per negligenza e ha ridotto l'entità delle multe a 0,5 volte l'importo delle imposte sottratte. Le istanze cantonali hanno confermato tale decisione, ritenendo che i contribuenti, dato il loro percorso professionale (giurista e impiegato di banca), non potessero fare affidamento esclusivamente sulle informazioni fornite dai gestori di una banca estera in merito al trattamento fiscale di tali averi in Svizzera. Avrebbero dovuto informarsi presso fonti attendibili. I contribuenti si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle multe.
Diritto
La controversia verte sulla qualificazione di sottrazione d'imposta per negligenza (art. 56 cpv. 1 LAID). Tale infrazione si configura quando il contribuente, con un comportamento contrario al proprio dovere di diligenza, provoca una tassazione incompleta. Per difendersi, i contribuenti invocano l'errore di fatto (art. 13 CP) e l'errore di diritto (art. 21 CP). L'errore di diritto è scusabile solo se inevitabile. L'esistenza di un errore (ciò che l'autore ha creduto, saputo o voluto) è una questione di fatto che vincola il Tribunale federale, a meno che i fatti non siano stati accertati in modo manifestamente inesatto. Il Tribunale federale non entra nel merito delle critiche di natura appellatoria.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale respinge l'argomentazione dei ricorrenti. Ricorda che la valutazione dell'esistenza di un errore rientra nei fatti accertati dall'istanza precedente. Tuttavia, i ricorrenti si limitano ad affermare che le condizioni dell'errore di fatto o di diritto sono soddisfatte, senza dimostrare in che modo la valutazione della Corte di giustizia sarebbe arbitraria. Il Tribunale federale conferma l'analisi dell'autorità cantonale: tenuto conto delle loro conoscenze e della loro esperienza professionale, i contribuenti erano sensibilizzati alle questioni fiscali. Non potevano ignorare che un gestore di banca all'estero non fosse una fonte qualificata per informazioni sul diritto fiscale svizzero. Non consultando né l'amministrazione fiscale né uno specialista, hanno violato il loro dovere di diligenza e hanno quindi agito per negligenza. L'errore invocato non era inevitabile. La sottrazione d'imposta per negligenza è pertanto configurata.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Conferma le multe per sottrazione d'imposta per negligenza per i periodi fiscali dal 2014 al 2018 e pone le spese giudiziarie a carico dei ricorrenti.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau