
TF, 17.02.2026, 9C_648/2025
Fatti
Nel 2011, la società A.________ SA (la ricorrente) ha acquisito, tramite un contratto di cessione, l'insieme dei diritti detenuti da I.________ su diverse società offshore, per un valore stimato superiore a 16 milioni di CHF. Tale operazione non è stata oggetto di alcuna controprestazione finanziaria da parte di A.________ SA.
A seguito di un'indagine della Divisione affari penali e inchieste (DAPE) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, è stato stabilito che tale cessione non mirava a rimborsare un debito, bensì costituiva un indennizzo. I.________ intendeva infatti compensare A.________ SA per le ingenti perdite subite da quest'ultima a seguito di operazioni finanziarie precedenti, durante le quali I.________ aveva realizzato una plusvalenza sostanziale grazie a un prestito inizialmente concesso da A.________ SA.
Considerando tale cessione come un provento straordinario non dichiarato, l'Amministrazione fiscale cantonale ginevrina ha avviato un procedimento per sottrazione d'imposta per il periodo 2011. Ha quindi proceduto a una notifica di tassazione suppletiva (IFD e ICC), aggiungendo 16'012'726 CHF all'utile imponibile della società e infliggendole una multa pari a 1,5 volte l'imposta sottratta.
Adite successivamente, le giurisdizioni cantonali hanno confermato il principio della tassazione suppletiva e della multa; il Tribunale amministrativo di prima istanza (TAPI) ha tuttavia ridotto l'entità della multa a 1,25 volte l'imposta evasa, decisione poi confermata dalla Corte di giustizia. A.________ SA ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi applicabili in materia di sottrazione d'imposta (art. 175 LIFD e 56 LAID). Si configura una sottrazione quando, intenzionalmente o per negligenza, un contribuente fa sì che una tassazione non venga effettuata pur dovendolo essere, o che una tassazione passata in giudicato risulti incompleta. Per una persona giuridica, la colpa dei suoi organi (amministratori, direttori) le è imputabile.
Il Tribunale federale ribadisce inoltre le regole relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte delle istanze cantonali. Esso interviene solo se i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 9 Cost.), o in violazione del diritto (art. 95 LTF). Il ricorrente deve dimostrare l'arbitrio in modo chiaro e dettagliato.
Per quanto concerne il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), che include il diritto all'assunzione di prove, il Tribunale federale precisa che un'autorità giudiziaria può rifiutare un mezzo di prova (come l'audizione di un testimone) mediante un apprezzamento anticipato delle prove, qualora ritenga, senza arbitrio, che tale misura non sia idonea a modificare il proprio convincimento.
Infine, la determinazione dell'importo della multa rientra nel potere discrezionale dell'autorità. Il Tribunale federale riesamina tale entità solo in caso di eccesso o abuso di tale potere, ovvero se l'autorità si è basata su considerazioni irrilevanti o ha fissato una pena arbitrariamente eccessiva o esigua.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina e respinge, uno dopo l'altro, tutti i motivi di ricorso della ricorrente.
- Violazione del diritto di essere sentiti: La ricorrente rimproverava alla Corte di giustizia di aver rifiutato l'audizione di un testimone (D.). Il Tribunale federale ritiene che tale rifiuto, basato su un apprezzamento anticipato delle prove, non sia arbitrario. I giudici cantonali disponevano di numerosi documenti scritti concordanti (in particolare un modulo A firmato da un direttore della ricorrente e una rinuncia scritta dell'erede di I.) che erano sufficienti a stabilire che la ricorrente era effettivamente divenuta la proprietaria economica delle società cedute. La ricorrente non ha dimostrato in che modo la testimonianza avrebbe apportato elementi nuovi e decisivi.
- Accertamento arbitrario dei fatti: La ricorrente sosteneva che la cessione fosse solo un'operazione fiduciaria volta a proteggere l'erede di I.________ e che la motivazione economica (indennizzo) fosse infondata. Il Tribunale federale respinge tale argomento, rilevando che la ricorrente non fornisce alcuna prova di un contratto fiduciario e si limita a contrapporre la propria versione dei fatti a quella, solidamente supportata da documenti, accolta dall'istanza precedente. La conclusione secondo cui la cessione costituiva un indennizzo per perdite pregresse non è ritenuta arbitraria.
- Valutazione degli attivi: La ricorrente contestava il valore di diversi crediti presi in considerazione nel calcolo del provento straordinario.
- Per un credito detenuto dalla ricorrente, il Tribunale federale convalida il metodo della Corte di giustizia, che si è basata sui bilanci della ricorrente stessa, giudicando irrilevante l'argomento secondo cui tale contabilizzazione mirava unicamente a evitare un fallimento.
- Per i crediti di terzi verso la ricorrente, il cui valore avrebbe dovuto essere ridotto a causa della loro postergazione, il Tribunale federale conferma che, in assenza di prova di una rettifica di valore nei conti dei creditori, non vi è motivo di applicare loro un abbattimento.
- Per un altro credito, la ricorrente affermava che la società debitrice si trovasse in uno stato di "fallimento virtuale". Il Tribunale federale conferma l'analisi della Corte di giustizia: finché la società debitrice non si trova in una situazione di sovraindebitamento accertato ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO, non vi è motivo di ridurre a zero il valore del credito.
- Principio ed entità della multa:
- Principio: Le condizioni della sottrazione d'imposta sono soddisfatte. La condizione oggettiva è realizzata dall'omessa dichiarazione di un provento superiore a 16 milioni di franchi. Anche la condizione soggettiva (la colpa) è realizzata, ravvisando il Tribunale federale l'intenzionalità. Gli organi della società, in particolare il suo direttore C.________, uomo d'affari esperto e gestore patrimoniale, non potevano ignorare che un'operazione simile dovesse essere dichiarata.
- Entità: Il Tribunale federale ritiene che l'entità pari a 1,25 volte l'imposta sottratta non costituisca un abuso del potere discrezionale. Esso tiene conto della colpa non trascurabile degli organi, dell'importanza degli importi sottratti e del fatto che il decorso del tempo è già stato considerato dal TAPI per ridurre l'entità iniziale. L'assenza di precedenti è un fattore neutro e non giustifica un'ulteriore riduzione.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso, sia in materia di imposta federale diretta che di imposte cantonali e comunali. Le spese giudiziarie, fissate a 25.000 franchi, sono poste a carico della ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau