
TF, 28.04.2026, 9C_641/2025
Fatti
Una coppia di contribuenti residenti a Ginevra, il cui marito possiede una formazione e un'esperienza professionale nel settore dell'arte, ha venduto numerosi pezzi della propria collezione d'arte privata tra il 2010 e il 2015. Nelle loro dichiarazioni fiscali per tali periodi, hanno dichiarato di essere senza professione e di non avere redditi, o di averne di trascurabili, menzionando tuttavia la vendita di alcune opere per far fronte alle proprie necessità. A seguito di un'indagine, l'Amministrazione fiscale cantonale (AFC) ha qualificato tali vendite come attività lucrativa indipendente, riscontrando la vendita di almeno 85 oggetti per un utile complessivo di oltre 1,9 milioni di CHF in sei anni. L'AFC ha proceduto a una ripresa fiscale, calcolando il reddito imponibile su tale base. (consid. A)
I contribuenti hanno contestato tale tassazione. Il Tribunale amministrativo di prima istanza (TAPI) ha parzialmente accolto il loro ricorso e ha rinviato la causa all'AFC per una nuova tassazione. Adita con un ricorso dei contribuenti, la Corte di giustizia del cantone di Ginevra ha confermato la sentenza del TAPI, convalidando il principio dell'imposizione delle vendite come reddito da attività lucrativa indipendente e le stime effettuate dall'AFC. I contribuenti si sono quindi rivolti al Tribunale federale, contestando principalmente il metodo di stima del valore della loro collezione e del loro tenore di vita, nonché, nuovamente, la qualificazione della loro attività. (consid. B, C)
Diritto
Il Tribunale federale ricorda che l'oggetto della controversia è delimitato dalle conclusioni e dalle censure sollevate dinanzi all'istanza precedente. Un punto di diritto non contestato dinanzi alla corte cantonale acquisisce forza di cosa giudicata e non può essere riesaminato dal Tribunale federale. Pertanto, se la qualificazione di attività lucrativa indipendente non è stata contestata in sede cantonale, non può più esserlo dinanzi al Tribunale federale. (consid. 3.2, 3.4)
Il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantisce al giustiziabile il diritto di esprimersi, di produrre prove e di partecipare alla loro assunzione. Esso include un obbligo di motivazione per l'autorità, ma non la obbliga a disporre una perizia se ritiene, senza arbitrio (apprezzamento anticipato delle prove), di disporre di elementi sufficienti per decidere. Il rifiuto di concedere un termine supplementare per produrre una prova non costituisce una violazione del diritto di essere sentiti se il giustiziabile ha avuto ampio tempo per produrla nel corso del procedimento. (consid. 5.2, 5.4.2, 5.4.3)
In assenza di una contabilità probante, l'autorità fiscale ha il diritto di procedere a una tassazione d'ufficio mediante stima (art. 130 cpv. 2 LIFD). Essa può basarsi su coefficienti sperimentali, sull'evoluzione della sostanza e sul tenore di vita del contribuente. Spetta quindi al contribuente, che è venuto meno ai propri obblighi procedurali, dimostrare che la stima è "manifestamente inesatta". Una semplice contestazione o la produzione di prove parziali non è sufficiente; la prova del carattere errato della stima deve essere completa. (consid. 6.1, 6.2)
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la questione della prescrizione del diritto di tassare. Per l'IFD e l'ICC, tale diritto si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; il termine è prorogato in caso di atti interruttivi, ma non può eccedere i quindici anni complessivi (termine di perenzione). Il verificarsi della prescrizione nel corso del procedimento deve essere rilevato d'ufficio. (consid. 4)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale rileva che i ricorrenti non hanno contestato la qualificazione delle loro vendite come attività lucrativa indipendente dinanzi alla Corte di giustizia cantonale; si erano limitati a criticare il metodo di stima. Di conseguenza, la questione della natura commerciale delle vendite è definitivamente risolta e non può più essere esaminata. L'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale federale si limita dunque al metodo di stima del valore della collezione, dell'utile delle vendite e del tenore di vita. (consid. 3.3, 3.4, 3.5)
Il Tribunale federale esamina e respinge le censure di violazione del diritto di essere sentiti. La Corte di giustizia ha motivato a sufficienza il motivo per cui ha scartato le perizie private prodotte dai ricorrenti (mancanza di metodologia, apparenza di perizia di compiacenza). Il rifiuto di disporre una perizia giudiziaria non è stato arbitrario, poiché i giudici disponevano di elementi sufficienti, in particolare le dichiarazioni stesse dei contribuenti. Nemmeno il termine molto breve concesso per produrre una nuova perizia ha costituito una violazione, avendo i ricorrenti avuto anni per preparare le proprie prove. (consid. 5.3, 5.4)
Per quanto riguarda la tassazione mediante stima, il Tribunale federale ritiene che l'AFC avesse il diritto di procedervi, non avendo i ricorrenti tenuto una contabilità conforme ai requisiti legali per un indipendente (art. 125 cpv. 2 lett. b LIFD). Il metodo utilizzato per calcolare l'utile imponibile, stimare il valore totale della collezione a 1'200'000 CHF sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, dividerlo per il numero di oggetti per ottenere un valore d'acquisto medio e sottrarlo dal prezzo di vendita, non è giudicato manifestamente inesatto. I ricorrenti non forniscono la prova contraria, limitandosi a definirlo "assurdo" senza confutarlo con elementi probanti. (consid. 7.1, 7.2, 7.3)
Anche la stima del tenore di vita a 400'000 CHF annui (utilizzata per determinare la sostanza non dichiarata) è convalidata. Essa si basa sulle dichiarazioni stesse del ricorrente durante le audizioni, in cui ha ammesso spese mensili di circa 25'000 CHF. I ricorrenti non riescono a dimostrare il carattere arbitrario di tale accertamento. (consid. 8.1, 8.2)
Infine, il Tribunale federale rileva d'ufficio che il diritto di tassazione per il periodo fiscale 2010 è prescritto, essendo il termine di perenzione scaduto al momento dell'emanazione della sentenza. Il ricorso deve pertanto essere accolto su questo punto specifico. (consid. 4, 10)
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la sentenza della Corte di giustizia per quanto concerne il periodo fiscale 2010, constatando la prescrizione del diritto di tassazione per l'IFD e l'ICC di tale anno, e sopprime le relative imposte. Per il resto, ovvero per i periodi fiscali dal 2011 al 2015, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste parzialmente a carico dei ricorrenti, che ottengono solo parzialmente ragione. (consid. 1, 2, 3, 4 del dispositivo)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau