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Previdenza professionale: Deduzione fiscale di un riscatto e violazione del termine di blocco di tre anni per il prelievo in capitale (art. 79b cpv. 3 LPP)

10 April 2026

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TF, 26.02.2026, 9C_578/2025, 9C_579/2025

Fatti

In seguito al licenziamento da parte della società C.________ AG alla fine del 2020, B.A.________ (la ricorrente) ha deciso di andare in pensione anticipata il 1° giugno 2021. Nell'ambito di un piano sociale, il suo ex datore di lavoro le ha concesso un'indennità di sostegno di 93'600 CHF per casi di rigore, destinata a essere versata nella sua cassa pensione (secondo pilastro).

Alla fine di aprile 2021, tale importo è stato effettivamente versato alla cassa pensione di C.________ AG a titolo di riscatto. La cassa ha confermato che tale somma sarebbe stata "convertita in rendita" (verrentet), ovvero inclusa nella sua futura rendita di vecchiaia vitalizia. Tuttavia, il 25 giugno 2021, ovvero meno di due mesi dopo tale riscatto, la ricorrente ha prelevato dalla medesima cassa pensione due prestazioni in capitale per un importo totale di 469'270 CHF. Inoltre, la ricorrente aveva già ripreso una nuova attività professionale a tempo pieno a partire dal 1° febbraio 2021.

Nella dichiarazione fiscale 2021, la ricorrente e il coniuge hanno richiesto la deduzione del riscatto di 93'600 CHF dal loro reddito imponibile. L'amministrazione fiscale del Cantone di Basilea Campagna ha negato tale deduzione, motivando che il prelievo in capitale era avvenuto durante il periodo di blocco di tre anni previsto dalla legge. Le istanze cantonali successive, fino al Tribunale cantonale di Basilea Campagna, hanno confermato tale decisione, portando i coniugi a ricorrere dinanzi al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda il principio generale secondo cui i contributi e i riscatti volontari effettuati nell'ambito della previdenza professionale sono in linea di principio deducibili dal reddito imponibile (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD e art. 9 cpv. 2 lett. d LAID).

Espone quindi la restrizione fondamentale posta dall'art. 79b cpv. 3 LPP : le prestazioni derivanti da un riscatto non possono essere prelevate sotto forma di capitale nei tre anni successivi a tale riscatto. Questa regola, denominata "periodo di blocco" o "termine di attesa", mira a prevenire abusi fiscali. L'obiettivo è evitare che i contribuenti effettuino riscatti al solo scopo di beneficiare di una deduzione fiscale, per poi prelevare i fondi poco tempo dopo approfittando di una tassazione privilegiata sulle prestazioni in capitale.

Il Tribunale federale sottolinea che l'applicazione di tale periodo di blocco è oggettiva. Non è necessario dimostrare un'intenzione di evasione fiscale. La semplice cronologia dei fatti (riscatto seguito da un prelievo in capitale entro tre anni) è sufficiente a comportare il rifiuto della deduzione fiscale. Inoltre, tale regola si applica in modo globale all'insieme degli averi di previdenza di una persona. Non vi è motivo di distinguere tra diversi "comparti" o "fondi" all'interno della stessa cassa pensione, né tra diverse istituzioni di previdenza. Un prelievo in capitale presso una cassa A dopo un riscatto presso una cassa B violerebbe parimenti il periodo di blocco.

Infine, il Tribunale ricorda le condizioni rigorose per invocare la protezione della buona fede (art. 9 Cost.). Affinché un'informazione errata dell'amministrazione vincoli quest'ultima, è necessario, tra l'altro, che l'autorità abbia fornito assicurazioni concrete e senza riserve e che il contribuente, basandosi su tali assicurazioni, abbia preso disposizioni irreversibili rivelatesi pregiudizievoli.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale rileva che i fatti sono chiari: la ricorrente ha effettuato un riscatto di 93'600 CHF alla fine di aprile 2021 e ha proceduto a un prelievo in capitale sostanzioso dalla medesima cassa pensione nel giugno 2021. Il termine di tre anni di cui all'art. 79b cpv. 3 LPP è stato dunque manifestamente violato.

Il Tribunale respinge tutti gli argomenti dei ricorrenti:

  1. Distinzione tra "pot-rendita" e "pot-capitale": L'argomentazione secondo cui il riscatto era destinato ad aumentare la rendita futura, mentre il capitale proveniva da un'altra parte dell'avere, è ritenuta irrilevante. Il Tribunale ribadisce che la regola del termine di blocco si applica in modo oggettivo e globale all'insieme degli averi del 2° pilastro, senza che sia necessario un nesso di causalità diretto tra il riscatto e il prelievo.
  1. Confronto con le rendite ponte (DTF 148 II 189): I ricorrenti invocavano una giurisprudenza in cui la deduzione di un riscatto finalizzato a finanziare una rendita ponte AVS era stata ammessa nonostante un prelievo in capitale. Il Tribunale respinge tale argomento precisando che, in quel precedente, il riscatto finanziava esclusivamente una prestazione erogabile solo sotto forma di rendita (tassata all'aliquota ordinaria), escludendo così qualsiasi rischio di abuso fiscale previsto dall'art. 79b LPP. Nel caso di specie, il riscatto ha aumentato l'avere di previdenza complessivo, che poteva essere prelevato in capitale, motivo per cui il rischio di abuso sussisteva.
  1. Esenzione per cambio di impiego (art. 24 lett. c LIFD): Questa disposizione, che consente un'esenzione fiscale per le indennità di partenza reinvestite nella previdenza, non è applicabile. Essa presuppone un trasferimento verso l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Tuttavia, la ricorrente ha versato i fondi alla cassa del suo precedente datore di lavoro.
  2. Tutela della buona fede: I ricorrenti sostenevano di essersi affidati a un'e-mail dell'amministrazione fiscale. Il Tribunale respinge tale argomento per due motivi. In primo luogo, l'informazione fornita non costituiva una garanzia incondizionata, poiché la stessa e-mail menzionava esplicitamente l'esistenza del termine di blocco di tre anni. In secondo luogo, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver preso una disposizione pregiudizievole e irreversibile sulla base di tale informazione. La loro affermazione, secondo cui la ricorrente non avrebbe accettato il nuovo impiego se avesse saputo che la deduzione sarebbe stata negata, è ritenuta poco plausibile e non comprovata.

Essendo il ragionamento identico per l'imposta cantonale e comunale (la cui legislazione è armonizzata su questo punto), il Tribunale federale applica la medesima analisi.

Esito

Il Tribunale federale respinge i ricorsi sia in materia di imposta federale diretta che in materia di imposte cantonali e comunali. Conferma la decisione del Tribunale cantonale di negare la deduzione fiscale del riscatto di CHF 93'600.- per il periodo fiscale 2021. Le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau