
TF, 13.03.2026, 9C_567/2025
Fatti
Una coppia sposata con una figlia, inizialmente domiciliata nel Cantone Ticino (TI), è al centro di un conflitto di doppia imposizione con il Cantone dei Grigioni (GR) per i periodi fiscali 2017 e 2018. Il marito aveva trasferito il proprio domicilio civile nei Grigioni nel 2014, mentre la moglie e la figlia lo hanno raggiunto nel luglio 2017.
Per gli anni 2015 e 2016, i due Cantoni avevano concordato una ripartizione ad hoc degli elementi imponibili al 50% ciascuno. Durante gli anni oggetto di controversia (2017-2018), sebbene ufficialmente domiciliata nei Grigioni, la famiglia manteneva stretti legami con il Ticino: il marito era dipendente di una società ticinese, la moglie lavorava part-time in Ticino dove gestiva una Sagl, e la figlia frequentava una scuola privata ticinese. Il contribuente sosteneva di risiedere in Ticino durante la settimana per motivi professionali e di trascorrere i fine settimana e le vacanze nei Grigioni.
Le autorità fiscali ticinesi, ritenendo che il centro degli interessi della famiglia si trovasse sul loro territorio, hanno proceduto a tassazioni d'ufficio per il 2017 e il 2018. Il contribuente ha contestato tale assoggettamento illimitato in Ticino, invocando il proprio domicilio grigionese e l'esistenza di decisioni di tassazione definitive emesse da tale Cantone. Dopo una lunga procedura cantonale, il Tribunale d'appello ticinese ha confermato la competenza fiscale del Ticino. Il contribuente ricorre al Tribunale federale, invocando una violazione del divieto di doppia imposizione, la prescrizione del diritto di tassare e il principio della buona fede.
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi che regolano la determinazione del domicilio fiscale in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.). Il domicilio fiscale di una persona fisica si situa nel luogo in cui essa risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente, il che corrisponde al centro dei suoi interessi vitali. Tale nozione è determinata sulla base di una valutazione oggettiva dell'insieme delle circostanze (legami familiari, professionali, sociali, economici) e non in base alle dichiarazioni o ai desideri del contribuente. La situazione alla fine del periodo fiscale (31 dicembre) è determinante. Il Cantone che rivendica la competenza fiscale deve provare con verosimiglianza preponderante che il centro degli interessi del contribuente si trova sul proprio territorio.
Il Tribunale federale esamina inoltre la questione della prescrizione del diritto di tassare. Conformemente al diritto fiscale armonizzato (art. 47 LAID) e al diritto ticinese (art. 193 LT/TI), il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione relativa) e, in ogni caso, in quindici anni (prescrizione assoluta). La prescrizione relativa può essere interrotta (ad es. da una decisione di tassazione) o sospesa (ad es. durante una procedura di ricorso), il che fa decorrere nuovi termini.
Infine, il Tribunale esamina il principio della protezione della buona fede e dell'affidamento legittimo (art. 9 Cost.). Affinché un contribuabile possa avvalersi di questo principio, deve aver ricevuto assicurazioni specifiche ed esplicite da parte di un'autorità competente, sulle quali ha fatto affidamento per prendere disposizioni pregiudizievoli. Il semplice fatto di aver beneficiato di un determinato trattamento fiscale negli anni precedenti non crea un diritto acquisito al mantenimento di tale trattamento per il futuro.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale analizza in successione i motivi di ricorso.
In primo luogo, riguardo alla prescrizione, il Tribunale respinge l'argomentazione del contribuabile. Il termine di prescrizione assoluto di quindici anni non è manifestamente raggiunto. Per quanto concerne il termine relativo di cinque anni, esso è stato validamente e ripetutamente interrotto e sospeso dalle diverse decisioni di tassazione, dai reclami e dalle procedure di ricorso avviate dalle autorità ticinesi. Il diritto di tassazione del Cantone Ticino non è dunque prescritto.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale della sentenza, il Tribunale federale conferma l'analisi dell'istanza cantonale secondo cui il centro degli interessi vitali della famiglia si situava in Ticino durante gli anni 2017 e 2018. Fonda la sua conclusione su un insieme di indizi concordanti:
- Legami professionali: L'attività lucrativa principale del marito e quella della moglie (dipendente e gerente della propria società) erano esercitate in Ticino.
- Legami familiari e sociali: La figlia della coppia era scolarizzata in Ticino e la vita familiare durante la settimana si svolgeva in questo Cantone.
- Legami economici: Le relazioni bancarie principali della coppia, inclusi importanti prestiti ipotecari, erano stabilite presso istituti ticinesi.
Di fronte a questi elementi preponderanti, i legami con i Grigioni (domicilio civile, possesso di immobili, attività ricreative durante i fine settimana) appaiono secondari e non sufficienti a stabilirvi il centro degli interessi vitali. Il Tribunale sottolinea che il domicilio civile dichiarato non è determinante rispetto alla realtà oggettiva dei fatti.
In terzo luogo, il Tribunale respinge l'argomentazione basata sulla buona fede e sull'accordo di ripartizione 50/50 per il 2015-2016. Constata che il ricorrente non ha ricevuto alcuna assicurazione esplicita dalle autorità ticinesi che tale accordo sarebbe stato rinnovato per il 2017 e il 2018. Inoltre, le comunicazioni scritte prodotte mostrano che tale accordo aveva carattere transitorio e che persino le autorità grigionesi lo legavano alla situazione precedente al trasferimento della moglie e della figlia. L'accordo passato non poteva dunque fondare un legittimo affidamento per i periodi fiscali successivi.
Esito
Il Tribunale federale statuisce come segue:
- Il ricorso contro il Cantone Ticino è respinto. L'assoggettamento fiscale illimitato del contribuabile e di sua moglie in Ticino per le imposte cantonali e l'imposta federale diretta degli anni 2017 e 2018 è confermato.
- Il ricorso contro il Cantone dei Grigioni è accolto. Le decisioni di tassazione emesse dalle autorità grigionesi per i medesimi periodi sono annullate.
- Il Cantone dei Grigioni è condannato a restituire le imposte indebitamente percepite. La quota cantonale sarà riversata al Cantone Ticino e la quota federale alla Confederazione. Il Cantone Ticino procederà al conteggio finale con il contribuabile.
- La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. Le spese giudiziarie sono poste per metà a carico del ricorrente e per metà a carico del Cantone dei Grigioni.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau