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IVA: nozione di partecipazione (art. 29 cpv. 3 LTVA), influenza determinante e soglia del 10%

08 June 2026

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TF, 23.04.2026, 9C_503/2024

Fatti

La società A.________ AG, iscritta nel registro dei soggetti passivi IVA, ha come scopo l'acquisizione e la gestione di partecipazioni. Detiene il 9% del capitale di B.________ AG e ha concesso prestiti a C.________ AG. A seguito di richieste di informazioni fiscali, è sorto un disaccordo con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulla qualificazione di tali attività. Nel 2021, l'AFC ha annullato tutte le detrazioni dell'imposta precedente di A.________ AG per i periodi fiscali 2018-2020, con la motivazione che la società non esercitava un'attività imprenditoriale ai sensi della legge sull'IVA (LIVA). L'AFC ha ritenuto che né la partecipazione del 9% né i prestiti costituissero "partecipazioni" qualificate ai sensi della LIVA, privando così la società del suo status di soggetto passivo e del suo diritto alla detrazione. È stata emessa una pretesa di CHF 691'832 (oltre interessi). (A.a - A.d)

Il ricorso di A.________ AG presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato respinto. Il TAF ha ammesso che una partecipazione inferiore al 10% potesse in linea di principio essere qualificata come partecipazione ai sensi della LIVA, ma ha giudicato che A.________ AG non fosse riuscita a provare di esercitare un'influenza determinante su B.________ AG. Ha inoltre escluso che i prestiti a C.________ AG potessero essere qualificati come partecipazione. A.________ AG si è quindi rivolta al Tribunale federale. (B.a - B.b, C)

Diritto

La controversia verte sul diritto della ricorrente alla detrazione dell'imposta precedente, il che presuppone di determinare se sia soggetta all'IVA. L'assoggettamento deriva dall'esercizio di un'attività imprenditoriale (art. 10 cpv. 1 LIVA). Tale attività è definita come un'attività professionale o commerciale esercitata in modo indipendente allo scopo di conseguire entrate durevoli da prestazioni (art. 10 cpv. 1bis LIVA). (3., 3.1.1)

L'art. 10 cpv. 1ter LIVA precisa che l'acquisizione, la detenzione e la vendita di partecipazioni ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 e 3 LIVA costituiscono un'attività imprenditoriale. L'art. 29 cpv. 3 LIVA definisce la nozione di partecipazione: "Le partecipazioni sono quote del capitale di altre società detenute a titolo di investimento durevole che consentono di esercitare un'influenza determinante. Ogni quota pari ad almeno il 10% del capitale è considerata partecipazione." (3.2)

Il Tribunale federale procede a un'interpretazione dettagliata dell'art. 29 cpv. 3 LIVA. Rileva che il testo non è univoco riguardo alla possibilità che una quota inferiore al 10% costituisca una partecipazione. L'interpretazione storica, basata sui dibattiti parlamentari, rivela che il legislatore si è ispirato al diritto societario (vecchio art. 665a CO) e mirava a trattare fiscalmente allo stesso modo gli "asset deal" e gli "share deal". La soglia del 10% è stata introdotta come presunzione di influenza determinante, e non come un limite minimo assoluto. (3.2.3, 3.2.3.1)

L'interpretazione sistematica, per confronto con l'art. 960d cpv. 3 CO, conferma questo approccio: nel diritto commerciale, la soglia del 20% dei diritti di voto costituisce una presunzione confutabile di influenza determinante, ma un'influenza può essere provata anche con una quota inferiore. L'interpretazione teleologica (secondo lo scopo della norma) corrobora questo risultato: l'obiettivo è qualificare come imprenditoriale la detenzione di partecipazioni per motivi strategici e non di puro investimento finanziario. (3.2.3.2, 3.2.3.3)

In conclusione, il Tribunale federale conferma che, se una quota del 10% o più è considerata in modo irrefutabile una partecipazione, per una quota inferiore al 10% il contribuente ha la possibilità di provare che essa soddisfa le due condizioni cumulative della prima frase dell'art. 29 cpv. 3 LIVA: essere detenuta a titolo di investimento durevole e conferire un'influenza determinante. L'onere della prova spetta in tal caso al contribuente. (3.2.3.4, 3.2.4.3)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina se la ricorrente abbia dimostrato la propria attività imprenditoriale. 

In primo luogo, riguardo a un'eventuale attività di consulenza, il Tribunale ritiene che la produzione di un'unica fattura risalente al 2021 non sia sufficiente a dimostrare un'attività volta a ottenere ricavi in modo duraturo durante i periodi fiscali in contestazione (2018-2020). La semplice menzione negli statuti non costituisce una prova sufficiente. (3.1.3, 3.1.4)

In secondo luogo, riguardo alla partecipazione del 9% in B.________ AG, il Tribunale federale deve determinare se la ricorrente abbia dimostrato la propria "influenza determinante". La ricorrente ha prodotto un patto parasociale pesantemente oscurato. Il Tribunale ritiene che, in tali condizioni, sia impossibile verificare l'effettiva portata dei diritti della ricorrente ed escludere eventuali clausole restrittive nelle parti mascherate. Il fatto che l'AFC avesse già sollevato tale problema in sede di reclamo e che la ricorrente abbia insistito nel produrre un documento oscurato senza offrire prove specifiche ed esplicite (come la produzione della versione non oscurata) ha indotto il TAF, a giusto titolo, a non condurre ulteriori indagini. Il Tribunale federale ritiene che il TAF non abbia violato il proprio obbligo di accertare i fatti (massima inquisitoria) e che la sua valutazione delle prove non sia arbitraria. La prova dell'influenza determinante non è dunque stata fornita. (3.2.4, 3.2.4.4, 3.2.4.5, 3.2.4.6)

In terzo luogo, riguardo ai prestiti concessi a C.________ AG, il Tribunale federale conferma la posizione del TAF. Facendo riferimento alla definizione di cui all'art. 29 cpv. 3 LTVA e alla sua ispirazione al diritto societario, ricorda che la nozione di "partecipazione" si riferisce esclusivamente a quote del capitale sociale (mezzi propri) e non a crediti (capitale di terzi). I prestiti non possono quindi essere qualificati come partecipazione ai sensi della LTVA. (3.2.5)

Infine, la ricorrente non può avvalersi della protezione della buona fede sulla base delle informazioni ottenute dall'AFC (art. 69 LTVA). I quesiti posti dalla ricorrente e le risposte dell'AFC vertevano sul metodo di rettifica dell'imposta precedente in qualità di holding, e non sulla questione fondamentale del suo assoggettamento all'IVA, che veniva presentata come un fatto acquisito. Le informazioni non sono quindi giuridicamente vincolanti su tale punto. (3.3, 3.3.1, 3.3.2)

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Conferma la decisione del TAF. In mancanza di un'attività imprenditoriale comprovata per i periodi 2018-2020, la ricorrente non è considerata soggetta all'IVA e non può pertanto pretendere la deduzione dell'imposta precedente. Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente. (1., 2., 4.)





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau