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Spese di manutenzione immobiliare: distinzione tra la ristrutturazione di una parte dell'edificio (veranda) e una nuova costruzione sostitutiva («Ersatzneubau»)

10 April 2026

Couloir lumineux moderne avec grandes fenêtres et murs beige clair minimalistes.

TF, 11.03.2026, 9C_443/2025

Fatti

Una coppia, proprietaria di una casa unifamiliare nel Canton Turgovia, ha proceduto tra il 2021 e il 2022 alla demolizione della veranda esistente, costruita nel 1992, e alla costruzione di una nuova veranda. La nuova installazione presenta dimensioni e concezione sostanzialmente identiche alla precedente. Le fondamenta e la soletta sono state conservate, mentre le tende da sole esistenti sono state smontate e rimontate. Tuttavia, l'intera struttura (legno, metallo, pareti e tetto in vetro) nonché la pavimentazione sono state interamente sostituite.

Nella dichiarazione dei redditi 2021, i contribuenti hanno indicato spese di manutenzione immobiliare effettive pari a 49'047 CHF per tali lavori. L'amministrazione fiscale cantonale ha negato la deduzione di tali costi, concedendo solo la consueta deduzione forfettaria. Ha ritenuto che la demolizione completa seguita da una ricostruzione fosse equiparabile a una nuova costruzione, i cui costi non sono deducibili a titolo di manutenzione. Tale posizione è stata confermata dalla commissione cantonale di ricorso in materia fiscale.

Adito dai contribuenti, il Tribunale amministrativo del Canton Turgovia ha annullato la decisione della commissione di ricorso. Ha stabilito che i lavori non costituivano una nuova costruzione sostitutiva e ha rinviato l'incarto all'amministrazione fiscale affinché procedesse a una nuova valutazione, distinguendo la quota delle spese di mantenimento del valore (deducibili) da quella relativa all'aumento di valore (non deducibile). È contro questa decisione di rinvio che l'amministrazione fiscale ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Diritto

La controversia verte sulla qualificazione dei costi di ristrutturazione di un immobile ai fini dell'imposta sul reddito (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 9 cpv. 3 LAID). Il diritto tributario opera una distinzione fondamentale tra:

  1. Spese di manutenzione (werterhaltende Kosten): mirano a mantenere il valore di un immobile ripristinandone lo stato precedente. Tali spese sono deducibili dal reddito imponibile.
  2. Spese di investimento (wertvermehrende Kosten): migliorano lo stato dell'immobile, ne aumentano il valore o creano nuovi beni. Tali spese non sono deducibili dal reddito (art. 34 lett. d LIFD).

Nella sua sentenza di principio DTF 149 II 27, il Tribunale federale ha abbandonato il concetto di "nuova costruzione economica" e ha precisato il metodo di analisi. D'ora in avanti, per i progetti di ristrutturazione totale o trasformazione, ogni spesa deve essere esaminata individualmente secondo un approccio oggettivo, tecnico e funzionale. Si tratta di determinare se il lavoro in questione ripristini uno stato precedente (manutenzione) o migliori qualitativamente l'immobile (investimento).

Tuttavia, questa giurisprudenza non si applica ai casi di nuova costruzione sostitutiva (Ersatzneubau). Quando un intero edificio viene demolito e sostituito da uno nuovo, anche se destinato allo stesso uso, i costi di costruzione sono in linea di principio considerati investimenti che aumentano il valore e non spese di manutenzione. Non esiste più alcun edificio preesistente da mantenere.

La questione giuridica centrale consiste dunque nello stabilire se la demolizione e la ricostruzione completa di una parte integrante di un edificio (come una veranda) debbano essere trattate come una ristrutturazione soggetta ad analisi dettagliata (secondo la DTF 149 II 27) o come una nuova costruzione sostitutiva non deducibile.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale doveva determinare se la ricostruzione della veranda costituisse una "nuova costruzione sostitutiva". Ha respinto l'argomentazione dell'amministrazione fiscale e ha confermato l'analisi del Tribunale amministrativo cantonale.

Il Tribunale federale ha sottolineato che una veranda non è un edificio autonomo e indipendente, a differenza di un garage separato (oggetto della sentenza 9C_653/2022). Si tratta di una costruzione accessoria ("Annexbaute") che ha senso e utilità solo se direttamente collegata all'edificio principale. Senza la casa, la veranda sarebbe aperta su un lato e inutilizzabile.

Di conseguenza, la demolizione e la ricostruzione di tale veranda non possono essere qualificate come "nuova costruzione sostitutiva" di un edificio. Il fatto che tutti gli elementi portanti e caratteristici della vecchia veranda siano stati sostituiti non è decisivo. L'operazione deve essere piuttosto considerata come un progetto di ristrutturazione totale o di trasformazione di una parte di un edificio esistente.

Questa situazione è paragonabile alla ricostruzione di una parte economica di un immobile (trattata nella DTF 149 II 27) o al rifacimento completo di un tetto (trattato nella sentenza 9C_442/2025 emessa lo stesso giorno). In tali casi, la giurisprudenza derivante dalla DTF 149 II 27 si applica pienamente.

Spetta quindi all'autorità fiscale, con la collaborazione dei contribuenti (art. 126 LIFD), analizzare ogni voce di spesa legata ai lavori sulla veranda. Per ogni elemento (struttura, vetrate, pavimento, ecc.), occorre determinare se si tratti di una semplice sostituzione identica (spese di manutenzione deducibili) o di un miglioramento qualitativo (plusvalore non deducibile). Se la quota di mantenimento del valore non può essere stabilita, la deduzione viene rifiutata per l'importo non comprovato, in conformità con l'onere della prova che incombe sui contribuenti (art. 8 CC).

Il rinvio della causa all'amministrazione fiscale per questa analisi dettagliata è dunque giudicato corretto.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'Amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia. La decisione del Tribunale amministrativo cantonale è confermata. La causa è rinviata all'amministrazione fiscale affinché proceda a una nuova tassazione per il periodo fiscale 2021, sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali e comunali. L'amministrazione dovrà esaminare in dettaglio le spese di 49'047 CHF e ammettere in deduzione la quota corrispondente alle spese di mantenimento del valore, escludendo al contempo la quota che costituisce un plusvalore.










Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Io sono Anna Vladau