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Imposte dirette: deduzione delle spese di manutenzione immobiliare, distinzione tra mantenimento del valore e plusvalore in caso di sostituzione completa di una struttura del tetto

10 April 2026

Couloir lumineux moderne avec grandes fenêtres et murs beige clair minimalistes.

TF, 11.03.2026, 9C_442/2025

Fatti

Una coppia, proprietaria di una casa unifamiliare costruita nel 1971, ha intrapreso importanti lavori di ristrutturazione tra il 2017 e il 2019. Nel 2018, i lavori hanno comportato in particolare la demolizione completa della struttura del tetto esistente e la sua ricostruzione. Questa nuova costruzione ha implicato una modifica della pendenza del tetto e un innalzamento delle pareti del sottotetto ("Kniestock").

Nella dichiarazione dei redditi 2018, i contribuenti hanno richiesto la deduzione di spese di manutenzione per un totale di CHF 373'918.-. L'amministrazione fiscale del Cantone di Turgovia ha rifiutato la deduzione di un importo di CHF 70'000.- corrispondente ai costi della nuova struttura portante e della copertura del tetto, qualificando tali spese come costi di investimento che generano un plusvalore non deducibile.

La Commissione di ricorso in materia fiscale ha confermato tale decisione, sostenendo che i lavori fossero assimilabili a una "ricostruzione identica" ("Ersatzneubau") e che i costi fossero quindi interamente generatori di plusvalore. Adito dai contribuenti, il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha annullato tale decisione. Ha stabilito che dovesse essere effettuata una ripartizione proporzionale dei costi e ha rinviato la causa all'amministrazione fiscale per un'istruttoria complementare e una nuova decisione. È contro questa sentenza di rinvio che l'amministrazione fiscale ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Diritto

La controversia verte sulla qualificazione dei costi di sostituzione di una struttura del tetto come spese di manutenzione deducibili (mantenimento del valore) o come spese di investimento non deducibili (generatrici di plusvalore), sia per l'imposta federale diretta (art. 32 cpv. 2 e art. 34 lett. d LIFD) che per le imposte cantonali e comunali armonizzate (art. 9 cpv. 3 LAID).

Il Tribunale federale richiama la sua recente giurisprudenza (DTF 149 II 27) che ha abbandonato la nozione di "nuova costruzione economica". Secondo questa nuova prassi, in caso di ristrutturazioni totali o trasformazioni importanti, non occorre più procedere a una valutazione globale ed economica del progetto. Al contrario, ogni spesa deve essere analizzata individualmente secondo il suo "carattere oggettivo e tecnico". Si tratta di determinare se i lavori mirino a ripristinare uno stato anteriore (mantenimento del valore) o a migliorare l'immobile portandolo a uno stato superiore (plusvalore). Il parametro di confronto non è il valore globale dell'immobile, bensì quello dell'impianto specificamente sostituito o riparato.

Tuttavia, tale giurisprudenza non modifica il trattamento di una vera e propria "ricostruzione identica" ("Ersatzneubau"), che riguarda la demolizione completa di un edificio seguita dalla sua ricostruzione. In tal caso, i costi sono integralmente qualificati come plusvalore, poiché non esiste più un edificio preesistente da "mantenere".

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina la tesi dell'amministrazione fiscale secondo cui la sostituzione completa della struttura del tetto costituirebbe una "ricostruzione identica" e i relativi costi non sarebbero pertanto deducibili.

L'Alta Corte respinge tale qualificazione. Sottolinea che i contribuenti non hanno proceduto alla demolizione e alla ricostruzione dell'intera casa, ma solo della sua struttura portante. Il tetto, sebbene sostituibile in modo indipendente, è solo un elemento costitutivo dell'edificio ("Gebäudebestandteil") e non un edificio a sé stante. Di conseguenza, l'operazione non può essere qualificata come "ricostruzione identica" ai sensi della giurisprudenza. Si tratta piuttosto di un progetto di ristrutturazione totale o di trasformazione di un edificio esistente.

Pertanto, deve trovare applicazione il nuovo approccio analitico derivante dalla sentenza TF 149 II 27. Il Tribunale federale ritiene che il Tribunale amministrativo abbia agito correttamente nel richiedere un'analisi dettagliata e una ripartizione dei costi di 70'000 CHF. Spetta all'amministrazione fiscale, con la collaborazione dei contribuenti, determinare:

  1. La quota dei costi corrispondente alla semplice sostituzione della vecchia struttura con una nuova della stessa natura (spese di manutenzione deducibili).
  2. La quota dei costi imputabile ai miglioramenti (sopraelevazione dei muri, modifica della pendenza), che costituisce un plusvalore non deducibile come spesa di manutenzione.
  3. Se una parte dei costi aggiuntivi possa eventualmente essere dedotta a titolo di investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente.

Il Tribunale federale precisa che, qualora tale ripartizione risultasse impossibile, l'onere della prova ricade sui contribuenti. Ai sensi dell'art. 8 CC, i costi sarebbero quindi presunti non finalizzati al mantenimento del valore e, di conseguenza, non deducibili.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'amministrazione fiscale del Canton Turgovia. Conferma integralmente la decisione del Tribunale amministrativo cantonale.

La causa è quindi rinviata definitivamente all'amministrazione fiscale affinché proceda a una nuova valutazione dei costi di 70'000 CHF, effettuando una ripartizione proporzionale tra le spese di mantenimento del valore (deducibili) e le spese che generano un plusvalore (non deducibili), in conformità ai principi esposti. Le spese processuali sono poste a carico dell'amministrazione fiscale ricorrente, che dovrà inoltre versare un'indennità per ripetibili ai contribuenti.









Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau