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Doppia imposizione intercantonale: prescrizione del diritto di tassazione di un cantone che agisce tardivamente

13 April 2026

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TF, 24.02.2026, 9C_393/2025

Fatti

La società A.________ SA ha trasferito la propria sede legale dal Cantone di Ginevra al Cantone di Svitto nel dicembre 2008. Da allora, è stata assoggettata a imposta esclusivamente e regolarmente nel Cantone di Svitto. Il 14 febbraio 2018, l'amministrazione fiscale svittese ha tassato la società sull'intero utile relativo al periodo fiscale 2016.

Nel gennaio 2018, l'amministrazione fiscale ginevrina ha effettuato un controllo presso i locali della società, sospettando l'esistenza di un legame economico (stabile organizzazione) a Ginevra. Il 6 febbraio 2018 è stato redatto un rapporto interno che confermava tali sospetti. Tuttavia, solo il 26 novembre 2020 l'amministrazione ginevrina ha formalmente avviato un procedimento di recupero e sottrazione d'imposta nei confronti della società. Il 10 dicembre 2021, ha emesso una distinta d'imposta cantonale e comunale (ICC) per il periodo 2016, rivendicando una parte dell'utile della società.

I ricorsi di A.________ SA contro tale tassazione sono stati respinti dalle istanze cantonali ginevrine. La società si è quindi rivolta al Tribunale federale, chiedendo in via principale l'annullamento dell'imposizione ginevrina. Il Cantone di Svitto, parte nel procedimento, ha sostenuto che il diritto del Cantone di Ginevra di tassare la società per il 2016 fosse perento a causa della sua prolungata inattività.

Diritto

La controversia verte sull'applicazione del principio della perenzione del diritto di tassare in materia di doppia imposizione intercantonale. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, un Cantone decade dal diritto di tassare un contribuente se sono soddisfatte tre condizioni cumulative:

  1. Conoscenza dei fatti: Il Cantone che rivendica l'imposizione (il Cantone che tassa tardivamente) conosceva o avrebbe dovuto conoscere i fatti che giustificano la sua pretesa fiscale.
  1. Azione tardiva: Il Cantone ha tardato a far valere la propria pretesa. Per le imposte periodiche (come l'imposta sull'utile), il termine di perenzione è fissato alla fine del secondo anno successivo al periodo fiscale di riferimento (regola "n+2"). Per il periodo fiscale 2016 ("n"), il diritto di tassare si è quindi estinto il 31 dicembre 2018 ("n+2"). Qualsiasi atto volto a far valere il credito fiscale (apertura di un procedimento, notifica al contribuente, ecc.) deve intervenire entro tale scadenza.
  1. Buona fede del primo Cantone tassatore: Il Cantone che ha già tassato il contribuente (il primo Cantone tassatore) e che solleva l'eccezione di perenzione deve aver agito in buona fede. La sua buona fede è riconosciuta se non poteva né doveva conoscere l'esistenza della pretesa fiscale concorrente nel momento in cui ha proceduto alla propria tassazione.

Questo principio mira a tutelare la certezza del diritto e la fiducia del primo Cantone tassatore, che non deve essere costretto a rimborsare imposte legittimamente riscosse a causa della negligenza di un altro Cantone. Solo un Cantone, e non il contribuente, può invocare tale eccezione di perenzione.

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina le tre condizioni della perenzione del diritto di tassare del Cantone di Ginevra per il periodo fiscale 2016.

  1. Conoscenza dei fatti da parte di Ginevra: Il Tribunale federale rileva che l'amministrazione fiscale ginevrina era a conoscenza degli elementi atti a fondare la propria sovranità fiscale al più tardi il 6 febbraio 2018, data di redazione del rapporto di controllo interno. La prima condizione è dunque soddisfatta.
  1. Azione tardiva di Ginevra: Essendo il periodo fiscale il 2016, il termine di perenzione è scaduto il 31 dicembre 2018. Tuttavia, l'amministrazione ginevrina ha notificato la propria pretesa alla società solo il 26 novembre 2020, ovvero quasi due anni dopo la scadenza del termine. Il Tribunale federale ritiene che il Cantone di Ginevra abbia agito troppo tardi, soddisfacendo così la seconda condizione.
  1. Buona fede del Cantone di Svitto: Il Tribunale federale analizza la situazione nel momento in cui il Cantone di Svitto ha proceduto alla tassazione, ovvero il 14 febbraio 2018. A tale data, la società aveva la propria sede nel Cantone di Svitto da quasi dieci anni ed era ivi esclusivamente tassata. Nulla nelle dichiarazioni fiscali della società indicava un legame economico con Ginevra. Di conseguenza, il Cantone di Svitto non poteva né doveva sospettare un'eventuale pretesa concorrente del Cantone di Ginevra. Il fatto che Ginevra abbia informato Svitto dei propri sospetti nel giugno 2018 è irrilevante, poiché tale informazione è successiva alla tassazione effettuata da Svitto. La buona fede del Cantone di Svitto è quindi accertata.

Essendo le tre condizioni cumulativamente soddisfatte, il Tribunale federale conclude che il diritto del Cantone di Ginevra di tassare A.________ SA per il periodo fiscale 2016 è perento.

Esito

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di A.________ SA. Annulla la sentenza della Corte di giustizia ginevrina e dichiara estinta per prescrizione la pretesa fiscale del Cantone di Ginevra per il periodo 2016. Di conseguenza, il Cantone di Ginevra è condannato a rimborsare alla società tutti gli importi eventualmente già versati a tale titolo. Le conclusioni subordinate dirette contro il Cantone di Svitto divengono prive di oggetto. Le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico del Cantone di Ginevra.





Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau