Iscriviti alla nostra newsletter

NewsletterDiritto processuale

Prestazioni valutabili in denaro: valutazione delle prove, diritto di essere sentito e prescrizione del recupero d'imposta

26 June 2026

Couloir lumineux moderne avec grandes fenêtres et murs beige clair minimalistes.

TF, 18.05.2026, 9C_39/2026

Fatti

A., amministratore e azionista di maggioranza (80%) della società B. SA, è stato oggetto di una procedura di recupero d'imposta e di sottrazione fiscale per i periodi dal 2010 al 2016. Tale procedura è stata avviata dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nel corso di controlli in materia di IVA e imposta preventiva, ha informato l'Amministrazione cantonale vodese delle imposte (ACI) che la società aveva sostenuto numerose spese private del suo azionista. Tali spese, qualificate come prestazioni valutabili in denaro, includevano "uscite in pista", "uscite sugli sci", spese di sponsorizzazione presumibilmente fittizie e l'affitto di posti auto in prossimità del domicilio del ricorrente. (Fatti A.a a A.c)

L'ACI ha avviato procedure parallele contro la società e contro A. Il 15 dicembre 2022, ha notificato a quest'ultimo una decisione di recupero d'imposta per il 2008-2014 e di tassazione per il 2015-2016, oltre a delle multe. Con decisione su reclamo del 29 gennaio 2025, l'ACI ha riconosciuto la prescrizione per il 2008-2009 e ha leggermente ridotto i recuperi fiscali. Il contribuente ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale cantonale vodese, che ha separato la causa relativa alle multe da quella del recupero d'imposta. (Fatti A.d a B.a)

Con sentenza parziale del 2 dicembre 2025, il Tribunale cantonale ha accolto molto parzialmente il ricorso, confermando tuttavia in linea di principio l'esistenza di prestazioni valutabili in denaro. Ha rinviato la causa all'ACI per una nuova decisione e per il ricalcolo degli importi dovuti. Il contribuente (di seguito: il ricorrente) ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale. (Fatti B.b e C)

Diritto

Il Tribunale federale richiama i principi giuridici applicabili. In primo luogo, esamina d'ufficio la questione della prescrizione del diritto di procedere a un recupero d'imposta. In materia di IFD (art. 152 cpv. 3 LIFD) così come di ICC (art. 53 cpv. 3 LAID e art. 208 cpv. 3 LI/VD), tale diritto si estingue quindici anni dopo la fine del periodo fiscale interessato. (cons. 4.1, 4.2)

In secondo luogo, il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantisce all'interessato il diritto di produrre prove pertinenti, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sul loro risultato. Include inoltre il diritto di accesso agli atti (art. 114 LIFD, art. 41 LAID). Tale diritto può essere limitato per tutelare interessi prevalenti, come il segreto fiscale. In tal caso, l'autorità deve comunicare al contribuente il contenuto essenziale dell'atto riservato affinché possa prendere posizione. Una censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere sollevata senza indugio, a pena di decadenza. (cons. 5.3, 6.2, 6.3.2)

In terzo luogo, in materia di accertamento dei fatti e valutazione delle prove, il Tribunale federale interviene solo se l'autorità precedente ha agito in modo arbitrario (art. 9 Cost.), ovvero se ha ignorato una prova pertinente senza una ragione valida, se ne ha travisato il senso o la portata, o se ha tratto conclusioni insostenibili. Il semplice fatto di non condividere l'argomentazione di una parte non costituisce arbitrio. (cons. 2.2, 5.3)

Infine, il Tribunale federale ribadisce il principio dell'indipendenza delle procedure fiscali. L'autorità di tassazione in materia di imposte dirette non è vincolata dagli accertamenti o dalle valutazioni di un'autorità incaricata delle imposte indirette (IVA) o dell'imposta preventiva. Ogni autorità conduce la propria istruttoria e procede alla propria valutazione dei fatti e del diritto. (cons. 7.2.1)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la prescrizione. Il diritto di procedere al recupero d'imposta per il periodo fiscale 2010 si è estinto il 31 dicembre 2025. Poiché la sentenza cantonale è stata pronunciata il 2 dicembre 2025, la prescrizione non era ancora maturata in quel momento. Tuttavia, essa è intervenuta durante la procedura dinanzi al Tribunale federale. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto su questo punto e il recupero d'imposta per il 2010 (IFD e ICC) è annullato. (cons. 4.2, 9)

Per quanto riguarda le censure del ricorrente, il Tribunale federale respinge l'argomento della valutazione arbitraria delle prove. Ritiene che il Tribunale cantonale potesse, senza arbitrio, giudicare che le attestazioni dei clienti prodotte fossero troppo generiche e tardive, e che le testimonianze avessero una forza probatoria ridotta a causa dei rapporti di amicizia riconosciuti tra i testimoni e il ricorrente. Allo stesso modo, l'analisi del fatturato della società, che non mostrava una chiara correlazione con le spese di rappresentanza, non è giudicata insostenibile. (cons. 5.2, 5.4, 5.5, 5.6)

Anche la censura di violazione del diritto di essere sentito, legata all'impossibilità di consultare le dichiarazioni di C. (relative allo sponsor), viene respinta. Il Tribunale federale rileva che il ricorrente ha sollevato tale censura per la prima volta dinanzi ad esso, il che è tardivo e contrario al principio della buona fede. Inoltre, il contenuto essenziale di tali dichiarazioni, protette dal segreto fiscale, gli era stato comunicato, permettendogli di difendersi. (cons. 6.1, 6.3.1, 6.3.2)

Il Tribunale federale respinge anche l'argomento basato sulla violazione del principio della buona fede, secondo cui l'ACI si sarebbe discostata in modo iniquo dalle conclusioni dell'AFC. Ricorda che l'ACI non era vincolata dai controlli dell'IVA o dell'imposta preventiva ed era legittimata a condurre la propria istruttoria, cosa che ha fatto procedendo alle proprie verifiche. (cons. 7.1, 7.2.2)

Infine, la qualificazione delle spese di locazione di posti auto come prestazione valutabile in denaro è confermata. Il Tribunale cantonale ha giudicato in modo non arbitrario che la locazione di posti auto vicino al domicilio del ricorrente, lontano dai locali dell'azienda e in numero molto limitato rispetto al parco veicoli, non rispondesse a una giustificazione commerciale credibile. (cons. 8.1, 8.2, 8.3)

Esito

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la sentenza cantonale nella parte relativa al periodo fiscale 2010, essendo il diritto di procedere al recupero d'imposta per tale anno prescritto sia per l'IFD che per l'ICC. Per il resto, il ricorso è respinto, confermando così il principio dei recuperi fiscali per i periodi dal 2011 al 2016. Le spese giudiziarie sono poste parzialmente a carico del ricorrente, che ottiene un'indennità per ripetibili ridotta, a carico della Cassa del Tribunale federale. (cons. 1, 2, 9, 10)






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau