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Imposta sulla sostanza: Valutazione di titoli non quotati: applicazione del metodo dei pratici modificato a una società di servizi fortemente personalizzata

10 April 2026

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TF, 25.02.2026, 9C_380/2025

Fatti

I coniugi A.A.________ e B.A.________ (i ricorrenti) sono contribuenti nel cantone di Zurigo. Per il periodo fiscale 2019, hanno dichiarato la partecipazione detenuta da A.A., azionista unico, in una società di consulenza per investitori istituzionali (C. AG). Hanno valutato tale partecipazione esclusivamente al suo valore di sostanza, pari a CHF 6'126'100.-.

L'amministrazione fiscale cantonale ha inizialmente valutato la società a CHF 37'340'000.- applicando il metodo standard dei pratici (doppia ponderazione del valore di rendimento, singola ponderazione del valore di sostanza). A seguito del reclamo dei contribuenti, l'amministrazione ha parzialmente accolto le loro argomentazioni. Riconoscendo il carattere fortemente personalizzato dell'impresa, la cui attività dipende quasi esclusivamente dall'azionista unico, ha applicato un metodo dei pratici modificato, ponderando in parti uguali il valore di rendimento e il valore di sostanza. La sostanza imponibile è stata ridotta di conseguenza, rimanendo tuttavia significativamente superiore al valore dichiarato dai ricorrenti.

I ricorsi cantonali successivi contro tale decisione di tassazione sono stati respinti, in ultima istanza dal Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo. I ricorrenti si sono quindi rivolti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e il rinvio del fascicolo all'autorità fiscale per una nuova tassazione basata esclusivamente sul valore di sostanza.

Diritto

Il Tribunale federale ricorda che, secondo l'art. 14 cpv. 1 della Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID) e la legislazione zurighese, la sostanza è valutata al suo valore venale ("Verkehrswert"). Il valore venale corrisponde al prezzo che un acquirente indipendente sarebbe disposto a pagare in normali condizioni di mercato.

I cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per determinare le regole di valutazione. Il Tribunale federale riesamina l'applicazione del diritto cantonale solo sotto il profilo dell'arbitrio.

Per la valutazione dei titoli non quotati, il cantone di Zurigo fa riferimento alla circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), un metodo che il Tribunale federale ritiene appropriato e affidabile. Tale circolare raccomanda il "metodo dei pratici", che consiste nel calcolare una media ponderata del valore di rendimento (ponderato due volte) e del valore di sostanza (ponderato una volta).

Tuttavia, la circolare prevede delle deroghe. In particolare, quando la capacità di rendimento di una società dipende quasi esclusivamente dalle prestazioni di una sola persona (carattere fortemente personalizzato o "personenbezogen"), è possibile discostarsi dal metodo standard e ponderare semplicemente in parti uguali il valore di rendimento e il valore di sostanza.

Il Tribunale federale sottolinea che considerare unicamente il valore di sostanza per le società di servizi personalizzate porterebbe a una sottovalutazione sistematica, il che sarebbe contrario al principio dell'imposizione secondo il valore venale.

Applicazione al caso concreto

I ricorrenti sostengono che la capacità di rendimento della loro società sia intrasmissibile, poiché interamente legata alla persona dell'azionista unico. Affermano che non esistano né clientela trasferibile, né avviamento. Secondo loro, l'unico valore oggettivo è il valore di sostanza. Ritengono che il metodo adottato dalle autorità sia arbitrario e violi il principio di parità di trattamento. Lamentano inoltre una violazione del loro diritto di essere sentiti, avendo l'istanza precedente rifiutato di ordinare una perizia per determinare il reale valore venale.

Il Tribunale federale respinge tutti questi argomenti.

In primo luogo, rileva che le autorità fiscali hanno tenuto conto proprio del carattere fortemente personalizzato della società applicando il metodo dei pratici modificato (ponderazione 1:1), in conformità con le eccezioni previste dalla circolare n. 28 della CSI. Tale approccio è conforme alla giurisprudenza costante del Tribunale federale in casi analoghi (società di servizi, studi legali, studi di architettura). I ricorrenti non hanno dimostrato in che modo la loro situazione sarebbe più "personalizzata" rispetto a tali precedenti.

In secondo luogo, il Tribunale federale confuta l'argomento secondo cui la società non avrebbe alcun avviamento. Non è irrealistico considerare che l'attività dell'azionista abbia permesso di costruire una reputazione per la società, la quale possiede un valore di mercato proprio, indipendente dalla persona del suo fondatore.

In terzo luogo, le argomentazioni relative alle forti fluttuazioni degli utili o allo stato di salute dell'azionista (un'assenza per malattia successiva al periodo fiscale in questione) non sono pertinenti. Il metodo di calcolo del valore di rendimento, che si basa generalmente su una media degli anni precedenti, attenua già tali fluttuazioni. Inoltre, un futuro calo degli utili sarà preso in considerazione nelle valutazioni fiscali dei periodi successivi, ma non influisce su quella del 2019.

In quarto luogo, il Tribunale federale ritiene che il rifiuto di disporre una perizia non sia censurabile. La valutazione fiscale si basa su un approccio schematico e standardizzato per garantire la parità di trattamento. Il ricorso a tali metodi è ammissibile anche se il valore ottenuto si discosta in una certa misura dal valore di mercato "reale". Non vi è dunque né un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, né una violazione del diritto di essere ascoltati.

In conclusione, il metodo di valutazione adottato dalle autorità cantonali non è arbitrario. Esso corrisponde a una corretta applicazione delle direttive riconosciute e della giurisprudenza in materia.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Le spese giudiziarie, pari a CHF 6'500.-, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.








Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau