
TF, 18.05.2026, 9C_38/2026
Fatti
A seguito di verifiche condotte dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in materia di IVA e imposta preventiva, che hanno rivelato la contabilizzazione di numerose spese private dell'azionista principale, l'Amministrazione cantonale vodese delle imposte (l'Amministrazione fiscale) ha avviato un procedimento di recupero d'imposta e di sottrazione fiscale nei confronti della società A. SA per i periodi dal 2006 al 2016. (Fatti A.c, A.d)
Il 15 dicembre 2022, l'Amministrazione fiscale ha notificato le decisioni di recupero d'imposta (per il 2008-2013) e di tassazione definitiva (per il 2014-2016), richiedendo integrazioni d'imposta pari a CHF 93'253.50 (IFD) e CHF 116'127.05 (ICC), oltre a multe per sottrazione. In seguito a un reclamo parzialmente accolto (in particolare per la prescrizione degli anni 2008-2009), le integrazioni d'imposta sono state ridotte a CHF 76'670 (IFD) e CHF 96'668.95 (ICC). (Fatti A.e, A.f)
La società ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale cantonale vodese. Quest'ultimo ha accolto solo in minima parte il ricorso in merito al recupero d'imposta e alla tassazione, confermando sostanzialmente i ripristini operati dall'Amministrazione fiscale, e ha rinviato la causa a quest'ultima per una nuova decisione e un ricalcolo. La società A. SA ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, contestando la validità di tali ripristini. (Fatti B.b, C)
Diritto
Il Tribunale federale richiama i principi giuridici applicabili alla controversia. In primo luogo, esamina d'ufficio la questione della prescrizione del diritto di procedere a un recupero d'imposta. Ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD e dell'art. 53 cpv. 2 e 3 LAID (ripreso dall'art. 208 cpv. 3 LI-VD), tale diritto si estingue in modo assoluto quindici anni dopo la fine del periodo fiscale di riferimento. (consid. 4.1, 4.2)
In secondo luogo, il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., include il diritto di produrre prove pertinenti e di ottenere che vi venga dato seguito. In materia di valutazione delle prove, l'arbitrio (art. 9 Cost.) viene ravvisato solo se l'autorità ignora senza motivo serio un elemento di prova decisivo, ne travisa il senso o la portata, oppure trae conclusioni insostenibili. Il diritto di essere sentito comprende anche il diritto di accesso agli atti (art. 114 LIFD, art. 41 LHID). Se un documento è riservato, l'autorità deve quanto meno comunicarne il contenuto essenziale alla parte interessata affinché possa prendere posizione. Una censura di violazione del diritto di essere sentiti deve essere sollevata senza indugio, a pena di preclusione. (consid. 5.3, 6.2, 6.3.2)
In terzo luogo, secondo una giurisprudenza costante, l'autorità di tassazione in materia di imposte dirette (IFD e ICC) non è vincolata dagli accertamenti o dalla valutazione delle autorità incaricate delle imposte indirette, come l'IVA o l'imposta preventiva. Ogni procedura è indipendente e l'autorità di tassazione diretta deve condurre la propria istruttoria e formarsi il proprio convincimento. Il principio della protezione della buona fede non può dunque essere invocato per esigere un'armonizzazione delle decisioni. (consid. 7.3.1)
Infine, i costi non giustificati dall'uso commerciale costituiscono distribuzioni dissimulate di utile (prestazioni apprezzabili in denaro) e devono essere reintegrati nell'utile imponibile della società, in virtù degli art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 94 cpv. 1 lett. b LI-VD. (Consid. 8.2)
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la prescrizione. Il diritto di procedere al recupero d'imposta per il periodo fiscale 2010 si è estinto il 31 dicembre 2025. Essendo la sentenza pronunciata nel 2026, la prescrizione è maturata durante la procedura federale. Il ricorso deve dunque essere accolto su questo punto per l'IFD e l'ICC dell'anno 2010. (Consid. 4.2)
Per quanto riguarda la valutazione delle prove relative alle "uscite clienti", il Tribunale federale giudica che l'analisi del Tribunale cantonale non sia arbitraria. I giudici cantonali hanno potuto, senza incorrere nell'arbitrio, considerare che le attestazioni prodotte fossero troppo generiche, redatte molto tempo dopo i fatti, e che le testimonianze provenissero da persone legate da amicizia all'azionista, il che ne riduceva la forza probatoria. Allo stesso modo, l'assenza di una chiara correlazione tra tali spese e l'evoluzione del fatturato è stata rilevata in modo sostenibile dall'istanza precedente. (Consid. 5.4, 5.5, 5.6)
In merito alla violazione del diritto di essere sentiti legata all'utilizzo delle dichiarazioni di B. (amministratore della società E.) emerse da un controllo IVA, il Tribunale federale respinge la censura. Da un lato, la ricorrente non ha mai sollevato questo punto dinanzi all'istanza cantonale, il che rende la censura inammissibile. Dall'altro, il Tribunale cantonale ha correttamente esposto il contenuto essenziale di tali dichiarazioni riservate, consentendo alla ricorrente di prendere posizione, cosa che non ha fatto. (Consid. 6.3.1, 6.3.2)
Anche la censura basata sulla violazione del principio della buona fede, a causa della divergenza tra le riprese dell'Amministrazione fiscale e quelle dell'AFC (imposta preventiva), viene respinta. Il Tribunale federale conferma che l'autorità di tassazione diretta non era vincolata dalla valutazione dell'AFC ed era tenuta a condurre la propria indagine, cosa che ha fatto. L'argomento della mancanza di "coerenza" è dunque giuridicamente infondato. (consid. 7.3.2)
Infine, la ripresa legata alle spese di locazione di posti auto è confermata. Il Tribunale cantonale ha giudicato in modo non arbitrario che la locazione di posti auto in prossimità del domicilio dell'azionista, lontano dai locali dell'azienda e in numero insufficiente per le esigenze addotte, non rispondesse a un uso commercialmente giustificato ma costituisse una prestazione apprezzabile in denaro. (consid. 8.2, 8.3)
Esito
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla la sentenza cantonale nella parte in cui concerne il periodo fiscale 2010, constatando che il diritto di procedere al recupero d'imposta per l'IFD e l'ICC di tale anno è prescritto. I relativi recuperi d'imposta sono annullati.
Per il resto, il ricorso è respinto e le riprese per i periodi fiscali dal 2011 al 2016 sono confermate nel principio. Le spese giudiziarie sono poste parzialmente a carico della ricorrente, che ottiene ripetibili ridotte a carico della cassa del Tribunale federale, essendo l'accoglimento parziale del ricorso derivante dal sopraggiungere della prescrizione in corso di causa. (dispositivo 1, 2, 3, 4)
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Io sono Anna Vladau