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Domicilio fiscale intercantonale: Determinazione del centro degli interessi alla fine del periodo fiscale e primato dei legami familiari

10 April 2026

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TF, 27.02.2026, 9C_328/2025

Fatti

Il 16 dicembre 2018, un contribuente (il ricorrente) ha notificato il proprio trasferimento dal comune di U.________ (Cantone Ticino) a quello di V.________ (Cantone dei Grigioni). Per il periodo fiscale 2018, ha presentato la dichiarazione in Ticino rivendicando un assoggettamento fiscale limitato (legame economico), basato sulla proprietà di beni immobili.

L'autorità fiscale ticinese, ritenendo che il domicilio fiscale principale del contribuente fosse rimasto in Ticino, lo ha tassato sulla base di un assoggettamento illimitato per l'intero anno 2018. Il contribuente ha contestato tale decisione, spiegando che il suo trasferimento nei Grigioni mirava a preparare l'insediamento della sua famiglia (la compagna e la loro figlia), che risiedeva allora in una villa di sua proprietà in Ticino. Il ricongiungimento familiare nei Grigioni era previsto per giugno 2019, al termine dell'anno scolastico della figlia.

Il reclamo del contribuente è stato respinto e l'autorità fiscale ha confermato l'assoggettamento illimitato in Ticino. Il contribuente si è quindi rivolto alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha a sua volta confermato che il domicilio fiscale per il 2018 si trovava effettivamente in Ticino. Il contribuente ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale richiama i principi che disciplinano la determinazione del domicilio fiscale principale in materia di doppia imposizione intercantonale.

Una persona fisica ha il proprio domicilio fiscale nel luogo in cui risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LAID). Tale domicilio è determinato dal centro degli interessi personali, che si deduce da un insieme di indizi oggettivi (legami familiari, sociali, professionali, economici, ecc.). La situazione determinante è quella che prevale l'ultimo giorno del periodo fiscale, ovvero il 31 dicembre dell'anno in questione. Il domicilio fiscale non può essere scelto arbitrariamente dal contribuente.

Secondo una giurisprudenza costante, per i contribuenti coniugati o che vivono in concubinato, i legami personali e familiari sono considerati prevalenti rispetto a quelli professionali. Il domicilio fiscale principale si trova dunque nel luogo di residenza della famiglia, anche se il contribuente vi soggiorna solo nei fine settimana e durante il tempo libero (salvo eccezioni per i dirigenti, non applicabili nel caso di specie).

In materia di onere della prova (art. 8 CC), il Cantone che pretende un assoggettamento personale illimitato deve dimostrare, con una verosimiglianza preponderante, che il centro degli interessi del contribuente si trova sul proprio territorio. In mancanza, ne sopporta le conseguenze.

Per quanto concerne l'imposta federale diretta (IFD), la competenza di tassazione spetta in linea di principio al Cantone del domicilio fiscale. In caso di controversia sul luogo di tassazione, l'art. 108 LIFD prevede una procedura specifica che coinvolge l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Applicazione al caso concreto

La controversia riguarda la questione se, al 31 dicembre 2018, il centro degli interessi del ricorrente si trovasse ancora in Ticino, nonostante la notifica di partenza per i Grigioni avvenuta il 16 dicembre 2018.

Il Tribunale federale procede a una valutazione complessiva delle circostanze e conclude che l'autorità fiscale ticinese ha fornito la prova, con una verosimiglianza preponderante, del mantenimento del domicilio fiscale in Ticino per l'anno 2018.

Il ragionamento del Tribunale si articola attorno ai seguenti punti:

  1. Il primato del nucleo familiare: Il Tribunale rileva che il ricorrente, la sua compagna e la loro figlia formavano un nucleo familiare "classico". La decisione di coabitare nei Grigioni era già stata presa, ma la sua esecuzione era stata differita a giugno 2019 per ragioni scolastiche.
  2. Il luogo di residenza della famiglia: Al 31 dicembre 2018, la compagna e la figlia del ricorrente risiedevano ancora in Ticino, in una villa di proprietà del ricorrente. Tale dimora costituiva il punto di riferimento della famiglia alla data determinante. In conformità alla giurisprudenza, i legami familiari in Ticino erano predominanti.
  3. L'assenza di prova di un trasferimento effettivo: Il ricorrente non ha dimostrato di aver realmente trasferito i propri beni e il centro della propria vita nei Grigioni prima della fine dell'anno. Il breve periodo tra la notifica di partenza (16 dicembre) e la fine dell'anno, coincidente con le festività, rendeva poco plausibile un trasferimento completo del centro dei suoi interessi.
  4. Il mantenimento degli altri legami: Anche gli interessi professionali ed economici del ricorrente sono rimasti principalmente ancorati al Ticino dopo la sua partenza ufficiale.
  5. L'insufficienza delle prove contrarie: Le testimonianze scritte prodotte dal ricorrente, che attestavano la sua presenza nei Grigioni fin dal 2018, sono state giudicate troppo vaghe e laconiche ("...conferma che la nostra conoscenza, A., abita a V. (GR) dal 2018") per essere probanti.

Per quanto concerne l'imposta federale diretta, il ricorrente invocava la nullità della decisione a causa del mancato rispetto della procedura di cui all'art. 108 LIFD. Il Tribunale federale respinge tale argomento, ritenendo che, nelle circostanze del caso di specie, tale omissione non giustificasse una sanzione grave come la nullità. La conferma del domicilio fiscale in Ticino comporta dunque anche la competenza di tale Cantone per la tassazione dell'IFD 2018.

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso, sia in materia di imposte cantonali che di imposta federale diretta. Conferma la decisione dell'istanza precedente e stabilisce che il domicilio fiscale del ricorrente per l'intero periodo fiscale 2018 si situava nel Cantone Ticino, che è dunque competente a procedere alla sua tassazione su base illimitata. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente.






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau