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Imposta preventiva: decadenza del diritto al rimborso e distinzione tra negligenza e intenzione

26 June 2026

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TF, 28.05.2026, 9C_326/2025

Fatti

Un contribuente (A.), socio-gerente di una Sàrl, ha beneficiato tramite la sua ditta individuale di un prestito in conto corrente da parte della sua società. Nel 2017, il Servizio cantonale delle contribuzioni del Vallese ha stabilito che tale prestito non era conforme alle condizioni di mercato (principio di libera concorrenza). Ha fissato un tetto massimo all'importo del prestito (CHF 297'174) e ha esplicitamente avvertito il contribuente che qualsiasi ulteriore aumento o mancato rimborso sarebbe stato riqualificato come distribuzione dissimulata di utili e tassato come tale. (Fatti A.a, A.b)

Nonostante tali avvertimenti, il prestito ha continuato ad aumentare. Di conseguenza, il Servizio cantonale ha aggiunto CHF 72'000 al reddito imponibile del contribuente per il 2017 e CHF 132'000 per il 2018, a titolo di prestazioni valutabili in denaro. Il contribuente non ha dichiarato tali importi nelle rispettive dichiarazioni fiscali e non ha contestato le decisioni di tassazione rettificative. (Fatti A.c, A.d)

Nel 2021, la società ha dichiarato tardivamente tali prestazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Poiché la procedura di dichiarazione semplificata è stata rifiutata, la società ha dovuto versare l'imposta preventiva del 35%, pari a CHF 71'400. Il contribuente ne ha successivamente richiesto il rimborso, richiesta respinta dalle autorità fiscali vallesane con la motivazione che il diritto era decaduto. Il Tribunale cantonale del Vallese ha confermato tale decisione, ritenendo che l'omissione nella dichiarazione dei redditi non fosse dovuta a semplice negligenza, bensì a un atto intenzionale. Il contribuente ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale. (Fatti A.e, A.f, B, C)

Diritto

La controversia verte sulla decadenza del diritto al rimborso dell'imposta preventiva, disciplinata dall'art. 23 della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP). Secondo il capoverso 1, il contribuente che omette di dichiarare un reddito soggetto all'imposta preventiva perde il diritto al rimborso. (consid. 4)

Il capoverso 2 dell'art. 23 LIP prevede un'eccezione: non vi è decadenza se l'omissione è dovuta a semplice negligenza e il reddito viene dichiarato successivamente o aggiunto dall'autorità fiscale in una procedura non ancora passata in giudicato. La versione dell'art. 23 LIP in vigore dal 1° gennaio 2019, più favorevole, è applicabile al caso di specie in virtù delle disposizioni transitorie. (consid. 4)

La giurisprudenza distingue l'intenzionalità dalla negligenza. Un comportamento è considerato intenzionale (incluso il dolo eventuale) quando è accertato che il contribuente era consapevole del carattere incompleto della propria dichiarazione e ha agito in tal modo per ottenere una tassazione più favorevole. 

La negligenza, al contrario, è un'imprudenza colpevole in cui il contribuente non si rende conto delle conseguenze del proprio atto. L'accertamento dei fatti interni (ciò che il contribuente sapeva o voleva) rientra nell'ambito dell'accertamento dei fatti e vincola il Tribunale federale, salvo arbitrio. La definizione giuridica di intenzionalità e negligenza è invece una questione di diritto soggetta a libero esame. (consid. 4.2)

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale precisa innanzitutto che l'oggetto della controversia è limitato alla questione della decadenza del diritto al rimborso. L'esistenza stessa delle prestazioni valutabili in denaro (CHF 72'000 e CHF 132'000) non è contestata in questa fase del procedimento e non viene quindi esaminata. (consid. 3, 3.1, 3.2)

Il Tribunale federale conferma l'analisi dell'istanza precedente: l'omissione del ricorrente nel dichiarare tali redditi non è riconducibile a semplice negligenza. Il Servizio cantonale lo aveva infatti avvertito in modo chiaro e ripetuto, fin dall'agosto 2017, che qualsiasi aumento del prestito oltre il tetto fissato sarebbe stato considerato reddito imponibile in capo a lui. Il ricorrente, in qualità di socio-gerente e beneficiario del prestito, non poteva ignorare né l'aumento del debito, né le conseguenze fiscali che gli erano state esplicitamente notificate ancor prima di presentare le dichiarazioni fiscali per il 2017 e il 2018. (consid. 4.3, 4.4.3)

Gli argomenti del ricorrente, come l'impossibilità di rispettare il piano di rimborso o il fatto di non essersi reso conto delle conseguenze, sono giudicati insufficienti per rimettere in discussione la valutazione dei giudici cantonali. Essendo a conoscenza degli avvertimenti del fisco e omettendo deliberatamente di dichiarare i relativi importi, il ricorrente ha agito intenzionalmente, quantomeno con dolo eventuale, al fine di ottenere una tassazione più favorevole. (consid. 4.4.2)

Di conseguenza, la condizione della negligenza prevista dall'art. 23 cpv. 2 LIP non è soddisfatta. Il Tribunale cantonale ha quindi correttamente concluso che il ricorrente era decaduto dal diritto al rimborso dell'imposta preventiva di CHF 71'400. (consid. 4.5)

Esito

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie, fissate a CHF 2'500, sono poste a carico del ricorrente. (consid. 1, 5)






Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau