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Ricorso al Tribunale federale: requisiti di motivazione in caso di decisione di non entrata nel merito dell'istanza precedente

08 June 2026

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TF, 26.05.2026, 9C_325/2026

Fatti

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione del 16 aprile 2026, non è entrato nel merito del ricorso di A.________ relativo a una controversia in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2009. Il motivo di tale decisione di non entrata nel merito è stato il mancato versamento dell'anticipo delle spese richiesto al ricorrente. (Consid. 1.1)

A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 18 maggio 2026. Ha chiesto l'annullamento della sentenza dell'istanza precedente e ha formulato conclusioni relative a una procedura esecutiva avviata nei suoi confronti, in particolare il mantenimento della sua opposizione, la cancellazione del precetto esecutivo e l'annullamento dell'attestato di carenza di beni. (Consid. 1.2)

Diritto

Il Tribunale federale ricorda i requisiti di motivazione di un ricorso, come definiti all'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge sul Tribunale federale (LTF). L'atto di ricorso deve esporre in modo conciso in che modo l'atto impugnato violi il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi in modo mirato e pertinente con i considerandi della decisione dell'istanza precedente che sono determinanti per l'esito della stessa, e dimostrare precisamente in che modo quest'ultima avrebbe violato il diritto federale. (Consid. 2.1)

Quando l'istanza precedente ha emesso una decisione di non entrata nel merito, il ricorso al Tribunale federale deve dimostrare specificamente in che modo tale decisione di non esaminare il merito della causa sarebbe contraria al diritto federale o costituzionalmente insostenibile. Un'argomentazione che si limita a trattare aspetti sostanziali della controversia, senza contestare i motivi procedurali della non entrata nel merito, non soddisfa i requisiti legali. Un tale ricorso non è considerato pertinente ed è pertanto inammissibile. (Consid. 2.2)

Applicazione al caso concreto

Nel suo ricorso al Tribunale federale, il ricorrente sostiene di non essere stato soggetto all'IVA nel 2009, poiché non esercitava attività accessorie e i suoi redditi erano inferiori alla soglia di CHF 100'000. Definisce la sentenza del 16 aprile 2026 "nulla e da respingere" e chiede l'annullamento dell'esecuzione e dell'attestato di carenza di beni. (Consid. 2.3)

Il Tribunale federale rileva che il ricorrente non contesta in alcun modo i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a emettere una decisione di non entrata nel merito, ovvero il mancato pagamento dell'anticipo delle spese. La sua argomentazione si limita esclusivamente a questioni di merito (il suo assoggettamento all'IVA). Non dimostrando in che modo la decisione di non entrata nel merito violerebbe il diritto, il ricorso non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione dell'art. 42 LTF. (Consid. 2.3)

Esito

Il Tribunale federale dichiara il ricorso manifestamente inammissibile e decide di non entrare nel merito, in applicazione della procedura semplificata prevista all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. (Consid. 2.3 e 1 del dispositivo)

Le spese giudiziarie, fissate a CHF 500, sono poste a carico del ricorrente, che soccombe. Non viene assegnata alcuna indennità di parte. (Consid. 3 e 2 del dispositivo)






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