
TF, 26.02.2026, 9C_32/2025
Fatti
La società A., un ente autonomo di diritto pubblico del comune di U. (SO), è stata informata dall'Amministrazione fiscale del Cantone di Soletta di una modifica della legge tributaria cantonale (StG/SO) entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Tale revisione ha limitato l'esenzione fiscale degli enti di diritto pubblico.
A seguito di una richiesta di esenzione parziale da parte della società A.________, l'Amministrazione fiscale ha emesso una decisione il 10 settembre 2021. Ha concesso l'esenzione per alcune attività considerate di natura sovrana, in particolare: la fornitura di base di energia elettrica nell'area di servizio assegnata, la pianificazione e la manutenzione delle relative reti, l'illuminazione pubblica nella medesima area e l'approvvigionamento idrico. Per contro, tutte le altre attività, tra cui la fornitura di gas e teleriscaldamento, la fornitura di elettricità sul mercato libero o al di fuori dell'area assegnata, nonché i proventi da partecipazioni, sono state assoggettate a imposta.
Dopo un primo ricorso respinto dal Tribunale tributario cantonale, il Tribunale federale ha rinviato la causa all'istanza precedente (sentenza 9C_271/2023), stabilendo che, se un ente pubblico è tassato come un'impresa privata per le sue attività concorrenziali, deve poter invocare i diritti fondamentali al pari di un'entità privata. Il Tribunale tributario cantonale ha nuovamente respinto il ricorso, portando la società A.________ a rivolgersi ancora una volta al Tribunale federale. Essa richiede l'estensione dell'esenzione fiscale alla quasi totalità delle proprie attività nei settori dell'elettricità, del gas e del teleriscaldamento.
Diritto
La controversia verte sull'interpretazione e sulla costituzionalità del nuovo art. 90 cpv. 1 lett. c della legge tributaria solettese (StG/SO). Tale disposizione esenta i comuni e i loro enti "a condizione che questi ultimi adempiano compiti sovrani prescritti dal diritto cantonale o federale".
Secondo l'art. 23 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), i Cantoni dispongono di un margine di manovra per definire l'estensione dell'esenzione dei comuni e dei loro enti. Il legislatore solettese, adottando la nuova disposizione, ha inteso esplicitamente porre fine a un privilegio fiscale ritenuto ingiustificato. L'obiettivo era quello di instaurare una maggiore neutralità concorrenziale, assoggettando a imposta le attività economiche degli enti pubblici autonomi che operano in concorrenza con imprese private.
Il legislatore ha deliberatamente limitato la base legale dei compiti esenti al diritto cantonale e federale, escludendo quello comunale. Tale restrizione mira a impedire che i comuni qualifichino autonomamente alcune delle proprie attività come "sovrane" per ottenere un'esenzione, il che creerebbe incertezza giuridica e disparità di trattamento a livello cantonale.
Il Tribunale federale ricorda che un ente di diritto pubblico può invocare il principio di parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.) quando agisce sul mercato in concorrenza con attori privati. Il principio di neutralità concorrenziale (derivante dagli art. 27 e 94 Cost.) esige che lo Stato non falsi la concorrenza concedendo vantaggi indebiti alle proprie entità.
Applicazione al caso concreto
Il Tribunale federale esamina innanzitutto la costituzionalità della norma cantonale contestata e la giudica conforme al diritto superiore.
- Assenza di violazione del principio di uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.):
- La nuova legge non viola l'uguaglianza di trattamento; al contrario, la promuove assoggettando a imposta le attività concorrenziali della ricorrente, ponendola su un piano di parità con i suoi concorrenti privati. La precedente esenzione totale costituiva un privilegio privo di giustificazione oggettiva.
- La distinzione operata dalla legge tra gli enti autonomi (parzialmente imponibili) e le entità comunali non autonome (totalmente esenti) è giustificata da ragioni oggettive. Un ente autonomo gode di personalità giuridica propria, di una maggiore flessibilità e di un'autonomia imprenditoriale, elementi che lo differenziano dai servizi amministrativi integrati nel comune.
- L'esclusione del diritto comunale come base per l'esenzione è giudicata pertinente anche per garantire un'applicazione uniforme del diritto tributario in tutto il cantone ed evitare distorsioni della concorrenza tra comuni.
- Assenza di violazione della libertà economica (art. 27 Cost.):
- La legge non limita la libertà economica della ricorrente, ma rafforza il principio di neutralità concorrenziale eliminando un vantaggio fiscale.
Successivamente, il Tribunale federale analizza l'applicazione della legge alle diverse attività della ricorrente:
- Elettricità: Solo le attività legate al servizio universale (Grundversorgung) e alla gestione della rete nella zona di fornitura formalmente assegnata da una decisione cantonale sono considerate compiti sovrani prescritti dal diritto federale (Legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEl). La produzione di elettricità, la fornitura sul mercato libero e le attività al di fuori della zona assegnata sono attività concorrenziali e quindi imponibili. Il Tribunale precisa che un semplice contratto di locazione della rete con un altro comune non è sufficiente; è necessaria una decisione formale di assegnazione da parte del cantone per beneficiare dell'esenzione. L'argomento relativo alla protezione della buona fede viene respinto, essendo la modifica legislativa prevedibile.
- Gas e teleriscaldamento: Il Tribunale rileva che non esiste alcuna disposizione legale, né a livello federale né a livello cantonale, che imponga ai comuni l'obbligo di fornire gas o teleriscaldamento. Gli obiettivi generali di politica energetica non sono sufficienti a costituire un "compito prescritto". Tali attività sono quindi interamente commerciali e imponibili.
- Altri servizi (impianti, ecc.): I servizi forniti dalla ricorrente, anche al proprio comune e a prezzo di costo, sono di natura commerciale e in concorrenza con il settore privato. Assoggettarli a imposta è conforme all'obiettivo di neutralità concorrenziale perseguito dal legislatore.
Esito
Il Tribunale federale respinge il ricorso. La decisione del Tribunale tributario cantonale di Soletta è confermata. L'esenzione fiscale della società A.________ rimane limitata alle attività definite nella decisione iniziale dell'Amministrazione fiscale del 10 settembre 2021. Le spese processuali sono a carico della ricorrente.
Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau