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Canone radiotelevisivo: condizioni di esenzione, costituzionalità dell'art. 69b LRTV e portata dell'art. 190 Cost.

01 May 2026

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TF, 09.04.2026, 9C_30/2026

Fatti

Nel gennaio 2019, Serafe AG ha fatturato ad A.________ (il ricorrente) il canone radiotelevisivo. Il ricorrente, beneficiario di prestazioni di assistenza sociale, ne ha richiesto l'esenzione. La sua richiesta è stata respinta da Serafe AG il 29 luglio 2024, che ha accertato un debito di CHF 1'657.10 per il periodo da gennaio 2019 a novembre 2023, avviando una procedura di esecuzione.

Il ricorso dell'interessato contro tale decisione è stato respinto in successione dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) il 24 aprile 2025 e dal Tribunale amministrativo federale (TAF) il 19 novembre 2025. Il ricorrente si è quindi rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico. Chiede in via principale che venga dichiarata l'incostituzionalità delle condizioni di esenzione previste dalla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e, in via subordinata, di essere totalmente esonerato dal canone.

Diritto

La controversia verte sull'interpretazione e sulla costituzionalità dell'art. 69b cpv. 1 lett. a della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Tale disposizione prevede un'esenzione dal canone, su richiesta, esclusivamente per le persone che percepiscono prestazioni complementari (PC) annue all'AVS/AI. La legge non menziona i beneficiari dell'assistenza sociale come categoria di persone aventi diritto all'esenzione.

Un punto giuridico centrale della causa è la portata dell'art. 190 della Costituzione federale (Cost.). Secondo una giurisprudenza costante, tale articolo obbliga il Tribunale federale e le altre autorità ad applicare le leggi federali, anche qualora fossero ritenute contrarie alla Costituzione. Un'interpretazione conforme alla Costituzione è possibile solo se il testo di legge è ambiguo. Se il testo è chiaro, deve essere applicato così com'è e il Tribunale federale può soltanto invitare il legislatore a modificarlo.

Infine, il Tribunale federale richiama il concetto di abuso del potere di apprezzamento, che si verifica quando un'autorità si fonda su considerazioni non pertinenti o estranee allo scopo della legge, oppure quando viola principi generali del diritto come il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) o l'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.).

Applicazione al caso concreto

Il Tribunale federale inizia esaminando l'ammissibilità delle conclusioni del ricorrente. Dichiara inammissibili:

  • Il ricorso costituzionale sussidiario, poiché è esperibile il ricorso in materia di diritto pubblico.
  • Le conclusioni di accertamento (volte a far constatare l'incostituzionalità della legge), in quanto sussidiarie rispetto alle conclusioni di annullamento della decisione.
  • La richiesta di ritiro dei procedimenti esecutivi, poiché eccede l'oggetto della controversia, limitato alla questione dell'esenzione.
  • La richiesta di assunzione di prove, poiché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali che la giustifichino.

Nel merito, il Tribunale federale respinge le censure del ricorrente:

  1. Assenza di abuso del potere di apprezzamento del TAF: Il Tribunale federale ritiene che l'istanza precedente non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Il TAF si è correttamente basato sul testo chiaro dell'art. 69b LRTV. Ha rilevato che il legislatore ha deliberatamente scelto di esentare solo i beneficiari di prestazioni complementari, escludendo così i beneficiari dell'assistenza sociale. Il TAF ha giustamente sottolineato che i due sistemi di previdenza sociale (PC e assistenza sociale) sono distinti, perseguono obiettivi diversi e che il sistema dell'assistenza sociale dispone di propri meccanismi, come la possibilità di integrare l'importo del canone nel calcolo del forfait di mantenimento.
  1. Corretta applicazione dell'art. 190 Cost.: Il ricorrente criticava l'applicazione dell'art. 190 Cost., vedendovi uno "sviamento della sovranità popolare". Il Tribunale federale respinge tale argomento. Conferma che il TAF era, al pari di esso, tenuto ad applicare la LRTV in virtù dell'art. 190 Cost. Essendo il testo dell'art. 69b LRTV assolutamente chiaro e non lasciando alcuno spazio all'interpretazione, esso deve essere applicato anche qualora potesse creare una disparità di trattamento. Il Tribunale federale rifiuta inoltre di procedere a un mutamento della propria giurisprudenza sull'art. 190 Cost., non avendo il ricorrente fornito elementi sufficienti a giustificare tale cambiamento.
  1. Altre censure costituzionali: Le altre censure sollevate dal ricorrente (violazione del principio di uguaglianza, del divieto di arbitrio, ecc.) sono giudicate insufficientemente motivate ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF e non vengono pertanto esaminate.

Esito

Il Tribunale federale dichiara inammissibile il ricorso costituzionale sussidiario. Respinge il ricorso in materia di diritto pubblico nella misura in cui è ammissibile. Date le circostanze, si statuisce senza spese giudiziarie, il che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.




Newsletter fiscale Silex pubblicata in collaborazione con Avv. Anna Vladau